Corte di Cassazione Penale sez. III, 31 gennaio 2017, n. 4520 (ud. 6 dicembre 2016)

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giur
3/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
zionale in cui ha sottolineato come il peculiare modus
agendi dell’imputato - esplicitatosi nella formazione di
due falsi bollettini di versamento su conto corrente po-
stale, attestanti l’avvenuto pagamento del canone Rai per
l’anno 2009 (pari ad Euro 107,5) e della sanzione per il
ritardato versamento (pari ad Euro 8,45), e nel farne uso
inviandoli alla competente Agenzia delle Entrate, allo sco-
po, altresì, di commettere il delitto di truffa ai danni della
RAI - sia stato sintomatico della signif‌icativa decettività
della sua condotta, come tale idonea ed intenzionalmente
diretta ad arrecare offesa non solo al bene giuridico della
fede pubblica ma anche a quello del patrimonio dell’ente
cui il tributo evaso sarebbe stato destinato.
2. Tuttavia, anche a volere assegnare al riferimento
alla capacità a delinquere compiuto dal giudice di se-
condo grado la valenza semantica attribuitale dalla dife-
sa dell’imputato, la decisione impugnata va, comunque,
confermata, sia pure sulla base di un diverso principio di
diritto che, ai sensi dell’art. 619, comma 1, c.p.p., compete
a questa Corte affermare.
Poiché, infatti, all’imputato è contestato il delitto con-
tinuato di contraffazione di due atti f‌idefacenti, la questio
iuris che occorre ex off‌icio affrontare è relativa alla possi-
bilità di estendere l’applicazione della disposizione di cui
all’art. 131-bis, comma 3, c.p., che nega la possibilità di ri-
conoscere la causa di esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto in favore di chi abbia commesso più
reati della stessa indole, anche nell’ipotesi in cui ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
al caso di reati della stessa indole presi in considerazione
nell’ambito del medesimo procedimento penale perché av-
vinti dal vincolo della continuazione. A tale quesito, invero,
la giurisprudenza di legittimità ha sinora fornito soluzione
favorevole, affermando il principio di diritto - cui il Colle-
gio ritiene di prestare adesione - per il quale la esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di
più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati
nel medesimo procedimento, conf‌igurando anche il reato
continuato una ipotesi di “comportamento abituale”, osta-
tiva al riconoscimento del benef‌icio, non individuandosi,
nel testo della disposizione di cui all’art. 131-bis, comma 3,
c.p. alcun indizio che consenta di ritenere che l’indicazio-
ne di abitualità presupponga un pregresso accertamento
in sede giudiziaria dei reati della stessa indole (sez. III, n.
43816 del 1 luglio 2015 - dep. 30 ottobre 2015, Amodeo, Rv.
26508401; sez. III, n. 29897 del 28 maggio 2015 - dep. 13 lu-
glio 2015, Gau, Rv. 26403401). Una tale lettura si appalesa,
oltretutto, in linea con il principio di non meritevolezza di
pena per un fatto oggettivamente tenue che innerva l’isti-
tuto di cui all’art. 131-bis c.p., poiché risponde alla logica
indicata che il soggetto che abbia violato più volte la stes-
sa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio
puniendi non possa avvantaggiarsi della menzionata causa
di non punibilità, atteso che, in tale evenienza, è la stes-
sa norma a considerare il “fatto”, secondo una valutazione
complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare
tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola, conno-
tato, nella sua dimensione “plurima”, da una gravità tale da
non potere essere considerato di particolare tenuità (sez.
V, n. 26813 del 10 febbraio 2016 ud. (dep. 28 giugno 2016)
Rv. 267262, Grosoli).
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, non
può, dunque, che rilevarsi l’impossibilità di riconoscere
al De Marco la causa di non punibilità di cui si discute,
essendosi egli reso responsabile, in esecuzione di un me-
desimo disegno criminoso, di due reati della stessa indole,
in quanto lesivi del medesimo bene giuridico, vale a dire
quello della fede pubblica.
3. Le ragioni sin qui utilizzate si rivelano assorbenti
anche rispetto alle eccepite contraddittorietà e lacunosi-
tà che vizierebbero la motivazione provvedimento impu-
gnato, essendosi evidenziata la completezza del percorso
giustif‌icativo della decisione del giudice di merito, che,
in sintonia con il dettato della disposizione invocata dal
ricorrente, ha compiuto una valutazione complessiva in
fatto degli indici di particolare tenuità dell’offesa e di
non abitualità del comportamento, giungendo, in manie-
ra logicamente condivisibile, ad una valutazione negativa
in ordine all’applicabilità all’imputato della causa di non
punibilità ex art. 131 bis. c.p.. Né è tale da compromettere
la razionalità dell’impianto argomentativo della decisione
censurata l’essersi la corte di appello discostata dalla va-
lutazione di tenuità della condotta operata dal tribunale,
che aveva contenuto la pena irrogata al di sotto del limite
edittale, dal momento che tale scelta non può considerar-
si indice di particolare tenuità del fatto secondo i criteri
indicati dall’art. 131-bis c.p., bensì solo della ritenuta non
particolare gravità del medesimo secondo i parametri
della dosimetria della pena. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 31 GENNAIO 2017, N. 4520
(UD. 6 DICEMBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. GABRIELLI
ED ALTRA
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione ele-
mentare ai minori y Elemento oggettivo y Inos-
servanza dell’obbligo di far frequentare la scuola
secondaria di primo grado y Condotta penalmente
sanzionata ex art. 731 c.p. y Conf‌igurabilità del
reato y Esclusione y Abrogazione dell’art. 8 L. n.
1859/1962.
. L’art. 731 c.p. (che sanziona penalmente la condotta
di chi, investito di autorità o incaricato della vigilan-
za sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di
impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementa-
re), reso applicabile a suo tempo, per effetto dell’art.
8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, anche al caso
in cui l’omissione avesse ad oggetto l’istruzione da im-
partirsi f‌ino al conseguimento del diploma di licenza
media di primo grado, non è ora più suscettibile di tale
applicazione, dovendosi ritenere abrogato il suddetto

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