Corte di Cassazione Penale sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4852 (ud. 14 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 3/2017
LEGITTIMITÀ
prestare ausilio all’arbitro in caso di aggressione da parte
di terzi o di calciatori medesimi (si pensi al dirigente ad-
detto all’arbitro) esulano dal concetto di invasione penal-
mente inteso, nel senso che trova applicazione la speciale
scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.
5.7 Conclusivamente, la condotta di invasione di campo
enunciata nel comma 2 dell’art. 6 bis c.p. vale nei confronti
di chiunque la ponga in essere e sia tale da incidere sulla
regolarità e correttezza in generale della competizione ago-
nistica, rimanendo riservato, a determinate condizioni, l’e-
sercizio del potere disciplinare da parte dell’arbitro in caso
di trasgressione della norma federale sportiva senza che ciò
implichi conseguenze di carattere penale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 1 FEBBRAIO 2017, N. 4852
(UD. 14 NOVEMBRE 2016)
PRES. BRUNO – EST. SCORDAMAGLIA – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC. DE MARCO
Esecuzione in materia penale y Computo della
pena y Esclusione della punibilità y Per particolare
tenuità del fatto y Nel caso di concorso formale e di
reato continuato y Elemento ostativo y Conf‌igurabi-
lità y Sussistenza.
. In tema di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, quale prevista dall’art. 131 bis c.p.,
l’elemento ostativo costituito dalla commissione di più
reati della stessa indole può essere ravvisato anche
quando trattisi di reati avvinti dal vincolo della conti-
nuazione e presi in considerazione, come tali, nell’am-
bito del medesimo procedimento penale. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 81; c.p., art. 131 bis; c.p., art. 476) (1)
(1) In senso conforme è l’orientamento di Cass. pen., sez. III, 13 lu-
glio 2015, n. 29897, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Nello
stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2015, n. 43816,
ibidem. Sul tema, in dottrina si veda F. BARDELLE, Il procedimento
di archiviazione per particolare tenuità del fatto : prime rif‌lessioni
a margine del nuovo art. 411, comma 1 bis, c.p.p., in Arch. nuova
proc. pen. 2016, 207.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Ap-
pello di Catanzaro confermava la sentenza del 8 aprile
2014 con la quale il Tribunale di Cosenza in composizione
monocratica aveva dichiarato De Marco Antonio colpevole
del delitto continuato di falso materiale in atto pubblico
commesso dal privato ai sensi degli artt. 81, comma 2, 476
e 482 c.p., per avere formato, in esecuzione del medesimo
disegno criminoso, due falsi bollettini di versamento su
conto corrente postale, recanti l’impronta dell’Uff‌icio po-
stale di Camarda di Aprigliano, attestanti rispettivamente
l’avvenuto pagamento del canone Rai per l’anno 2009 (pari
ad Euro 107,5) e della sanzione per il ritardato versamen-
to (pari ad Euro 8,45), e per averne fatto uso inviandoli
alla competente Agenzia delle Entrate - anche allo scopo
di commettere il delitto di truffa ai danni della RAI, in re-
lazione al quale non si era proceduto per difetto di querela
dell’ente offeso - e, per l’effetto, l’aveva condannato alla
pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’im-
putato, avv. Cristian Cristiano, ha proposto ricorso per
cassazione denunciandone, in un unico motivo, i vizi di
violazione di legge e di motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p..
2.1. In particolare della sentenza impugnata si conte-
stava l’erronea applicazione della legge penale in relazio-
ne all’art. 131-bis c.p., avendo la corte territoriale rigettato
la richiesta di applicazione di tale disposizione normativa,
sulla base della ritenuta non trascurabile capacità a delin-
quere connotante la condotta dell’imputato, che, in real-
tà, non poteva essere presa in considerazione, in quanto,
secondo l’articolazione testuale della norma richiamata, i
criteri da valutare ai f‌ini dell’applicazione della prevista
causa di esclusione della punibilità sono solo quelli in-
dicati nell’art. 133, comma 1, c.p. (modalità dell’azione,
gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado
della colpa) e non anche quelli (attinenti alla personalità
del reo), di cui all’art. 133, comma 2, c.p..
2.2. Si censuravano, altresì, la contraddittorietà e la
lacunosità della motivazione resa dalla Corte di Appello
in punto di diniego dell’invocata causa di esclusione della
punibilità, atteso che il giudice di seconda istanza si era
discostato dalla valutazione di tenuità della condotta
operata da quello di primo grado - il quale, infatti, aveva
contenuto la pena irrogata al di sotto del limite edittale
ed aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2, c.p.
- attribuendo un peso determinante ed una valenza esclu-
siva al dato dell’evasione dell’intero tributo dovuto ed alla
ridetta capacità a delinquere dell’imputato resa palese dal
suo comportamento, senza compiere la dovuta valutazione
globale di tutti gli indici indicati dall’art. 131-bis c.p. così
da verif‌icare se, pur esclusi gli indici in concreto valorizza-
ti, sarebbe stato comunque possibile, come ritenuto dalla
difesa, pervenire ad una soluzione di favore per l’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, perciò, deve
essere dichiarato inammissibile.
1. Le censure mosse alla sentenza impugnata non col-
gono nel segno. È di tutta evidenza, infatti, che, con il
riferirsi alla non trascurabile capacità a delinquere con-
notante il comportamento dell’imputato, quale condizio-
ne ostativa all’applicabilità nei suoi confronti della causa
di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, il giudice di appello abbia inteso evocare non la ca-
pacità a delinquere, quale manifestazione della personali-
tà dell’imputato medesimo, desumibile dagli elementi di
cui all’art. 133, comma 2, c.p., ma gli indici di particolare
tenuità del fatto indicati dall’art. 131-bis, comma 1, c.p.
valutati ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.: segnatamente
le modalità dell’azione e l’intensità del dolo. E della sus-
sistenza di tali tratti qualif‌icanti della condotta la corte
territoriale ha, in effetti, dato atto nel passaggio motiva-

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