Corte di Cassazione Penale sez. III, 2 febbraio 2017, n. 4916 (ud. 14 luglio 2016)

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Rivista penale 3/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 2 FEBBRAIO 2017, N. 4916
(UD. 14 LUGLIO 2016)
PRES. FIALE – EST. GRILLO – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. BARI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Accertamento y Pene y Pene
accessorie y Durata y Pene temporanee previste dal-
l’art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 y Applicazione della
regola sancita dall’art. 37 c.p. y Stessa misura pre-
vista per le pene principali y Conf‌igurabilità y Sussi-
stenza.
. In tema di reati tributari, la durata delle pene ac-
cessorie temporanee previste dall’art. 12 del D.L.vo n.
74/2000 va f‌issata nella stessa misura di quella delle
pene principali, in applicazione della regola stabilita
dall’art. 37 c.p., ogni qual volta essa rientri nella for-
bice segnata dai minimi e dai massimi stabiliti per
ciascun tipo di pena dal medesimo art. 12. (Nella spe-
cie, alla stregua di tale principio, in un caso in cui, a
fronte di una condanna ad otto mesi di reclusione, la
durata delle pene accessorie previste dal comma 1,
lett. a), b) e c) dell’art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 era
stata f‌issata nell’unica misura di un anno, , la Corte,
in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato, ha
rideterminato nella stessa misura della pena principa-
le la pena accessoria di cui alla lett. a), per la quale la
norma stabilisce un minimo di mesi sei ed un massimo
di anni uno, lasciando invece invariata la durata di un
anno per le altre due pene accessorie, essendo stabilita
nella medesima misura, per queste ultime, la loro du-
rata minima). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 12; c.p., art. 37) (1)
(1) In senso conforme si vedano: Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2013,
n. 51526, in questa Rivista 2014, 1070 e Cass. pen., sez. III, 10 novem-
bre 2008, n. 41874, ivi 2009, 1023. In senso difforme si esprimono
Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2008, n. 42889, ivi 2009, 1023 e Cass.
pen., sez. III, 20 giugno 2008, n. 25229, ivi 2009, 628, nel senso che
“quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata
dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova ap-
plicazione il principio dell’uniformità temporale tra pena accessoria
e pena principale previsto dall’art. 37 c.p., ma spetta al giudice deter-
minarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all’art.
133 c.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 22 ottobre 2015 la Corte di appello
di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di quella città del 13 gennaio 2015 che aveva affermato
la penale responsabilità di Bari Piergiuseppe in ordine al
reato di cui all’art. 10 quater del D.L.vo 74/00 [reato com-
messo il 16 gennaio 2009], condannandolo, previa conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di
anno uno di reclusione oltre alle pene accessorie di legge,
riduceva la pena principale a mesi otto di reclusione, con-
fermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputa-
to tramite il proprio difensore deducendo, con unico arti-
colato motivo, inosservanza delle legge penale per avere la
Corte territoriale omesso di ridurre la pena accessoria in
misura corrispondente alla pena principale in violazione
dell’art. 37 c.p. applicabile nella specie. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3.1 Il motivo di ricorso ha ad oggetto esclusivamente
la statuizione relativa alla durata delle pene temporanee
di cui al D.L.vo n. 74 del 2000, art. 12. Tale tema investe
la durata della pena accessoria nelle ipotesi in cui sia pre-
vista normativamente l’irrogazione della misura con rife-
rimento ad un minimo e ad un massimo e costituisce, an-
cora oggi, questione controversa nonostante l’intervento
chiarif‌icatore delle S.U. con la sentenza 27 novembre 2014
n. 6240, B., Rv. 262328 secondo cui “sono riconducibili al
novero delle pene accessorie la cui durata non è espressa-
mente determinata dalla legge penale quelle per le quali
sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno
soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro
durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi del-
l’art. 37 c.p., a quella della pena principale inff‌itta”.
3.2 Con specif‌ico riferimento - per quanto qui rileva -
alla disciplina prevista per i reati tributari, occorre ricor-
dare che l’art. 12 del D.L.vo 74/00 prevede - fatta eccezione
per la pena accessoria dell’interdizione dall’uff‌icio di com-
ponente delle commissioni tributarie - che tutte le altre
pene accessorie possono essere irrogate entro una fascia
compresa fra un minimo ed un massimo. Si tratta, quindi,
di stabilire se in evenienze del genere la pena accessoria
debba essere determinata dal giudice con riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 c.p. ovvero se possa trovare ap-
plicazione il principio dell’uniformità temporale tra pena
accessoria e pena principale di cui all’art. 37 c.p. in forza
del quale il principio della parità temporale opera soltanto
qualora la durata non sia stata dalla legge espressamente
determinata. Quanto al signif‌icato da attribuire all’anzi-
detta espressione, si tratta di vedere se l’art. 37 trovi ap-
plicazione anche per quelle pene accessorie per la quali la
legge contempla un minimo ed un massimo: ciò in quanto
la norma in esame trova applicazione solo quando la dura-
ta non è espressamente predeterminata.
3.3 Recita infatti l’art. 37 sopra citato “Quando la legge
stabilisce che la condanna importa una pena accessoria
temporanea, e la durata di questa non è espressamente
determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a
quella della pena principale inf‌litta, o che dovrebbe scon-
tarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condan-
nato [136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare
il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna
specie di pena accessoria [79, 139, 140]”.
3.4 Secondo un primo orientamento, con riferimento
alle pene accessorie temporanee di cui al D.L.vo n. 74 del
2000, art. 12, si è sostenuto che agli effetti dell’art. 37 c.p.,
per pena accessoria di durata espressamente determinata
dalla legge va intesa anche quella per la quale la legge
contempli un minimo ed un massimo spettando in tali casi
al giudice, nell’ambito di tale intervallo temporale, stabi-

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