Corte di Cassazione Penale sez. III, 14 ottobre 2016, n. 43547 (C.C. 27 aprile 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2016, N. 43547
(C.C. 27 APRILE 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDRONIO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
GARDELLI ED ALTRA
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Obbligatoria y Decreto penale di condanna y Mezzo
utilizzato per il trasporto abusivo di rif‌iuti y Appli-
cabilità y Esclusione y Ragioni.
. La conf‌isca obbligatoria del mezzo utilizzato per il
trasporto abusivo di rif‌iuti di cui all’art. 259, comma
secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere
disposta con il decreto penale di condanna. (In appli-
cazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del
P.M. avverso il rigetto della richiesta di sequestro pre-
ventivo del veicolo, osservando che la speciale conf‌isca
contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzio-
ne prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile
alla conf‌isca prevista dall’art. 240, comma secondo,
cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale
di condanna, ai sensi dell’art. 460, comma secondo, del
codice di rito). (c.p., art. 240; c.p.p., art. 460; d.l.vo 3
aprile 2006, n. 152, art. 256; d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152,
art. 259) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. III, ord. 16 maggio 2012, n.
18774, in questa Rivista 2013, 844; Cass. pen., sez. III, 17 settembre
2009, n. 36063, in Arch. giur. circ. 2010, 227 e Cass. pen., sez. III, 15
giugno 2009, n. 24659, in questa Rivista 2010, 552. Contra, nel senso
che la conf‌isca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il
reato di trasporto non autorizzato di rif‌iuti (artt. 256, comma pri-
mo in relazione all’art. 259, comma secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n.
152), deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento
per decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la conf‌isca
sia obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, c.p. ovvero ai
sensi delle leggi speciali, v. Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2008, 4545,
ivi 2008, 1205.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale di
Forlì ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero
avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro
preventivo di un autocarro utilizzato per lo smaltimento
di rif‌iuti, pronunciata dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 22
luglio 2015, rilevando che, pur essendo lo stesso soggetto
a conf‌isca obbligatoria ai sensi dell’ art. 259, comma 2, del
D.L.vo n. 152 del 2006, la scelta del pubblico ministero di
procedere con decreto penale di condanna non consentiva
l’adozione del sequestro preventivo, non essendo l’auto-
carro più conf‌iscabile.
2. - Avverso l’ordinanza il pubblico ministero ha pro-
posto ricorso per cassazione lamentando la violazione
dell’art. 321, comma 2, c.p.p., nonchè degli artt. 256 e 259,
comma 2, del D.L.vo n. 152 del 2006.
Rileva il ricorrente che nella specie si trattava di un
veicolo utilizzato per il trasporto di rif‌iuti senza autoriz-
zazione, dunque suscettibile di conf‌isca obbligatoria. Ne
consegue - sempre per il pubblico ministero che il seque-
stro avrebbe potuto essere negato solo in mancanza del
fumus commissi delicti. Si richiama l’art. 460, comma 2,
c.p.p., il quale stabilisce che, con il decreto di condanna, il
giudice ordina la conf‌isca, nei casi previsti dall’art. 240, se-
condo comma, c.p., o la restituzione delle cose sequestra-
te. Dunque, la scelta di procedere per decreto penale non
sarebbe ostativa alla conf‌isca, anche perchè la richiesta
di decreto penale potrebbe essere disattesa dal giudice,
ovvero opposta dall’imputato, così dando luogo a diverse
alternative forme di giudizio, che potrebbero risolversi
con una sentenza che disponga la conf‌isca obbligatoria.
3. - Con memoria depositata in prossimità della camera
di consiglio davanti a questa Corte, gli indagati hanno chie-
sto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque
rigettato. Rilevano, in particolare, la mancanza del nesso
di pertinenzialità tra il veicolo e l’abusivo smaltimento dei
rif‌iuti, nonchè richiamano la motivazione dell’ordinanza
impugnata quanto all’incompatibilità della conf‌isca di cui
all’art. 259 del D.L.vo n. 152 del 2006, con il procedimento
per decreto penale di condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex
multis, sez. III, 29 febbraio 2012, n. 18774, rv. 252622; sez.
III, 19 marzo 2009, n. 24659, rv. 244019; sez. III, 7 luglio
2009, n. 36063, rv. 244607; sez. III, n. 36063 del 2009, rv.
244607) la conf‌isca obbligatoria speciale del mezzo utiliz-
zato per il trasporto abusivo di rif‌iuti, prevista dall’art. 259,
comma 2, del D.L.vo n. 152 del 2006, non può essere dispo-
sta con il decreto penale di condanna. Tale orientamento,
che deve qui essere integralmente richiamato e conferma-
to, si basa sul tenore letterale dell’art. 460, comma 2, c.p.p.
che dispone che, con il decreto di condanna il giudice or-
dina la conf‌isca nei casi previsti dall’art. 240 c.p., comma 2,
così escludendo implicitamente le ipotesi in cui la conf‌isca
sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge,
quali gli artt. 256, comma 3 (quanto alla conf‌isca dell’area
della discarica abusiva), e 259, comma 2 (quanto alla conf‌i-
sca del veicolo utilizzato) del D.L.vo n. 152 del 2006.
Tali disposizioni, del resto, non si riferiscono generica-
mente alla "condanna", ossia non descrivono il contenuto
della decisione, ma si riferiscono esplicitamente alla sua
struttura, specif‌icando che si deve trattare di "sentenza di
condanna o di patteggiamento"; con la conseguenza che
non può trattarsi di decreto penale di condanna.
In conclusione, l’art. 460 c.p.p. e gli artt. 256 e 259
del D.L.vo n. 152 del 2006 si coordinano tra loro: il pri-
mo esclude che il decreto penale si estenda alle conf‌ische
obbligatorie previste da leggi speciali e gli altri due (che
prevedono una conf‌isca obbligatoria speciale) escludono
il decreto penale.
A questa conclusione non può opporsi che vi sarebbe
una sostanziale equivalenza tra conf‌isca obbligatoria ex
art. 240, secondo comma, c.p. e conf‌ische obbligatorie pre-
viste da leggi speciali. La giurisprudenza di questa Corte
ha, infatti, sempre escluso una tale equivalenza, afferman-
do costantemente che le misure di sicurezza patrimoniali

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