Corte di Cassazione Penale sez. III, 3 novembre 2016, n. 46143 (ud. 9 febbraio 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
onorabilità e della rispettabilità, non si pongano in radi-
cale, insuperabile contrasto con i principi fondamentali
della Costituzione o con le regole essenziali della convi-
venza civile; contrasto, questo, che, volendosi rimanere al
solo tema specif‌ico della decisione in discorso, non può
certamente ravvisarsi per il solo fatto che nel complesso
dei rapporti etico-sociali nei quali un soggetto è o si sente
inserito, non si consideri come variabile indifferente quel-
la costituita dall’orientamento sessuale, senza per questo
porre minimamente in discussione i diritti fondamentali
che, a prescindere da detto orientamento, spettano a cia-
scun cittadino. Il che, tra l’altro, induce a ritenere che,
così come si sarebbe dovuto riconoscere il carattere dif-
famatorio, f‌ino a prova contraria, della falsa attribuzione
della qualità di omosessuale ad un soggetto che tale non
è e che pertanto di detta falsa attribuzione si sia doluto,
ben potrebbe, alla reciproca, in linea di principio, ricono-
scersi analogo carattere alla falsa attribuzione della qua-
lità di eterosessuale ad un soggetto la cui omosessualità,
nell’ambito del contesto sociale in cui egli è inserito, co-
stituisca motivo di apprezzamento, come, ad esempio, nel
caso di chi, proprio facendo leva sulla propria dichiarata
omosessualità, abbia assunto come impegno prioritario
della sua legittima azione politica la difesa di quelli che
ritiene i diritti degli omosessuali.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2016, N. 46143
(UD. 9 FEBBRAIO 2016)
PRES. ROSI – EST. GENTILI – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. LAMBIASE
Appello penale y Cognizione del giudice d’appello
y Divieto di "reformatio in peius" y Assoluzione per
uno dei reati in continuazione y Cumulo di sanzioni
amministrative accessorie y Eliminazione dal cu-
mulo della parte di sanzione accessoria relativa al
reato oggetto di pronuncia assolutoria y Necessità
y Ragioni y Fattispecie in tema di sospensione della
patente di guida.
. Qualora la misura della sanzione amministrativa ac-
cessoria disposta con la sentenza di condanna di primo
grado sia riferibile ad una pluralità di reati, l’assolu-
zione in appello relativamente a taluno di essi obbli-
ga il giudice dell’impugnazione, oltre che a ridurre la
pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle
sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fatti-
specie in tema di sospensione della patente di guida,
nella quale la S.C. ha precisato che il giudice di se-
condo grado, mentre può autonomamente applicare la
sanzione accessoria ove non disposta in primo grado,
in quanto conseguente di diritto alla condanna come
effetto penale della stessa, non può invece, in assen-
za di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero,
mantenerne invariata la durata complessiva quale de-
terminata dal primo giudice, apportando un aumento
a quella conseguente al reato superstite). (c.p.p., art.
597; nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 20; c.p., art. 81) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2014, n. 12363,
in Arch. giur. circ. 2015, 551.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano - adita in sede di rinvio
dopo che la Corte di cassazione con sentenza n. 43845 del
2014 aveva annullato limitatamente all’avvenuta dichia-
razione di penale responsabilità relativa all’ipotesi di cui
all’art. 186, comma 2, lettera a), del c.d.s. la precedente
sentenza con la quale la Corte milanese aveva confermato
la condanna alla pena ritenuta di giustizia ed alle relative
pene accessorie pronunziata, all’esito di giudizio abbreviato,
a carico di Lambiase Antonio dal Tribunale di Milano - ha, a
sua volta assolto, il prevenuto dalla imputazione medesima,
rideterminando la sanzione principale irrogata all’imputa-
to, confermando nel resto la precedente decisione.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per
cassazione il prevenuto, assistito dal proprio difensore di
f‌iducia, aff‌idandolo ad un solo motivo con il quale ha cen-
surato la sentenza impugnata deducendo, sotto il prof‌ilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto
che il giudice del rinvio, che pure aveva escluso una delle
imputazioni a carico del ricorrente, provvedendo confor-
memente alla rideterminazione in melius della pena prin-
cipale, aveva confermato, quanto alla sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida automobilistica,
la entità della pena accessoria precedentemente irrogata
in tale senso.
Con nota depositata in data 22 gennaio 2016 il difen-
sore del ricorrente, adducendo l’esistenza di un concomi-
tante impegno professionale, ha chiesto che la trattazione
del presente procedimento fosse differita ad altra data
successiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere
accolto con l’annullamento della sentenza impugnata li-
mitatamente al prof‌ilo di censura dedotto dal ricorrente.
Stante l’evidente priorità logica è d’uopo esaminare
preliminarmente l’istanza di rinvio formulata dal difenso-
re di f‌iducia del prevenuto.
Detta istanza non può trovare accoglimento.
AI riguardo va, infatti, ricordato come, secondo la giu-
risprudenza di questa Corte, dovendosi ritenere legitti-
mamente proposta l’stanza di differimento della udienza
per concomitante impegno professionale del difensore di
una delle parti del giudizio solo in quanto siffatta istanza
sia stata, fra l’altro, tempestivamente presentata di fron-
te al giudice del processo del quale si intende chiedere
il rinvio, l’obbligo di comunicare prontamente il legittimo
impedimento a comparire, per concorrente impegno pro-
fessionale, si intende puntualmente adempiuto dal difen-
sore quando questi, non appena ricevuta la notif‌icazione
della f‌issazione dell’udienza nella quale intenda far valere
il legittimo impedimento, verif‌ichi la sussistenza di un

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