Corte di Cassazione Penale sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675 (C.C. 6 ottobre 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
conf‌igurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti ese-
cutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classi-
f‌icabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere
che l’agente, avendo def‌initivamente approntato il piano
criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che
l’azione abbia la signif‌icativa probabilità di conseguire l’o-
biettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo
il verif‌icarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla vo-
lontà del reo. In applicazione del principio, è già stata, ad
es., ritenuta la non conf‌igurabilità del tentativo di rapina,
per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibi-
le determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui
questa avrebbe dovuto essere consumata (sez. II, n. 18196
del 4 marzo 2010, n. 247045); al contrario, sez. II, n. 40912
del 24 settembre 2015, rv. 264589 ha ritenuto conf‌igurabi-
le il tentativo di rapina in una fattispecie nella quale era
stata accertata la presenza in ora notturna, all’ingresso del
parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle
quali alla vista degli agenti - aveva gettato in terra un ber-
retto modif‌icato in passamontagna mediante due fori per
gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un
coltello a serramanico, nonché la presenza in zona dell’au-
to degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal si-
stema satellitare installato a bordo, e sez. II, n. 25264 del 10
marzo 2016, rv. 267006, ha ritenuto legittima la condanna
per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno
dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utiliz-
zati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l’auto
nei pressi di un uff‌icio postale con le portiere aperte e la
chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sot-
trarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti
circa la loro presenza “in loco”, ed avevano intrattenuto tra
loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune
intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza.
2.3.1. Nel caso di specie, gli elementi innanzi riepilo-
gati danno, pertanto, adeguatamente conto del comune
proposito degli imputati di rapine in danno degli unici
possibili obiettivi rilevati in zona.
2.3.2. La relativa doglianza risulta, quindi, in diritto
infondata.
2.4. Questa Corte, con orientamento che, ancora una
volta, il collegio condivide e ribadisce, è, inoltre, ferma nel
ritenere che la desistenza può ritenersi volontaria quando
non derivi da cause esterne che turbano il normale svolgi-
mento del processo volitivo; essa è, pertanto, conf‌igurabile
solo quando costituisca chiara conseguenza di una scelta
libera e volontaria, quando cioè l’agente abbandoni la con-
dotta criminosa intrapresa per avvenuta resipiscenza non
suggerita da cause esterne sopravvenute o, comunque, per
una sua libera opzione non inf‌luenzata da fattori esterni,
non già quando egli abbandoni l’opera (altrimenti destinata
ad essere portata a compimento) per il sopraggiungere di
cause esterne che, inf‌luendo sulla sua volontà, lo inducano a
mutare consiglio e lo convincano, con la rappresentazione di
diff‌icoltà e pericoli non preventivati, a desistere dal portare
a compimento il disegno criminoso al quale si era accinto.
Sussistono, pertanto, gli estremi del tentativo del delitto
di volta in volta ipotizzato, e non quelli della desistenza vo-
lontaria, nei casi in cui la rinuncia a portare a termine il de-
litto sia dipesa da una causa indipendente dalla determina-
zione dell’agente, ovvero in cui la condotta delittuosa si sia
arrestata prima del verif‌icarsi dell’evento, non per volonta-
ria iniziativa dell’agente, ma per l’esistenza di fattori ester-
ni che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione
o la rendano vana (sez. V, n. 13293 del 28 gennaio 2013, rv.
255066; sez. II, n. 51514 del 5 dicembre 2013, rv. 258076).
2.4.1. Correttamente conformandosi a tale orienta-
mento, la Corte di appello ha escluso la conf‌igurabilità
della pure invocata desistenza osservando (f. 23) che “la
determinazione di non proseguire nell’azione criminosa
si è concretata in conseguenza di cause esterne che ne
impedivano la prosecuzione o la rendevano vana, o ecces-
sivamente pericolosa”.
2.4.2. Anche quest’ultima doglianza risulta, quindi, in
diritto infondata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 29 NOVEMBRE 2016, N. 50675
(C.C. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. FUMO – EST. SETTEMBRE – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. SOCIETÀ
MALCOLIVE TRADING S.P.A.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Bancarotta per distrazione y Proposta di concor-
dato preventivo y Ipotesi di reato ex art. 236 della
Legge fallimentare y Possibile frode ai creditori y
Conf‌igurabilità y Sussistenza y Condizioni.
. In tema di bancarotta fraudolenta, pur dovendosi
ammettere che, in linea di principio, l’avvenuta ap-
provazione, da parte dei creditori, di una proposta di
concordato preventivo con ristrutturazione del debito,
e la conseguente omologa di detta proposta da parte
del tribunale, non escludano l’astratta possibilità di
conf‌igurazione del reato (espressamente prevista, del
resto, dall’art. 236 L.F.), ove risulti che la procedura
concordataria sia stata utilizzata in frode ai creditori,
tanto da poter dar luogo alla revoca prevista dall’art.
173 L.F. (senza che, peraltro, sia necessario che questa
preceda l’instaurazione del procedimento penale), non
può, tuttavia, ritenersi che tale condizione possa essere
riconosciuta sulla sola base di un diverso apprezzamen-
to, pur se proveniente da fonte qualif‌icata (quale, nella
specie, il commissario giudiziale), circa il maggior va-
lore che sarebbe stato da attribuire a cespiti di cui sia
stata effettuata la cessione nell’ambito della procedura
concordataria. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236) (1)
(1) Per utili riferimenti sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. V, 3
marzo 2016, n. 8926, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. V, 22 dicembre 2015, n. 50289, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pistoia, decidendo in sede di appel-
lo avverso i provvedimenti emessi, in materia di misure

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