Corte di Cassazione Penale sez. II, 7 dicembre 2016, n. 52189 (ud. 14 settembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 DICEMBRE 2016, N. 52189
(UD. 14 SETTEMBRE 2016)
PRES. PRESTIPINO – EST. BELTRANI – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. GRAVINA
Reato y Delitto tentato y Idoneità degli atti y Atti
esecutivi y Punibilità y Atti preparatori y Rilevan-
za y Valutazione y Fattispecie in tema di rapina in
istituti bancari preceduta da ripetuti sopralluoghi
degli imputati nei luoghi limitrof‌i o all’interno de-
gli istituti stessi.
. In tema di reato tentato, per la conf‌igurabilità del ten-
tativo punibile rilevano non solo gli atti esecutivi veri
e propri, ma anche quegli atti che, pur classif‌icabili
come preparatori, facciano fondatamente ritenere che
l’agente abbia def‌initivamente approntato il piano cri-
minoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo,
con la signif‌icativa probabilità di conseguire l’obiettivo
programmato, salvo il verif‌icarsi di eventi non preve-
dibili, indipendenti dalla sua volontà.(Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
rettamente fosse stata affermata la sussistenza del ten-
tativo punibile di rapina in istituti bancari in un caso in
cui la condotta posta in essere dagli imputati era con-
sistita nelle effettuazione di ripetuti sopralluoghi nelle
immediate vicinanze o anche all’interno degli istituti
oggetto d’interesse, onde verif‌icare se e quali difese
fossero state in essi approntate). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 56; c.p., art. 110; c.p., art. 628) (1)
(1) In senso conforme alla massima in commento si veda Cass. pen.,
sez. II, 7 giugno 2016, n. 25264, in questa Rivista 2016, 1142. Nello
stesso senso si veda inoltre Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2010, n.
18196, ivi 2011, 460.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di ap-
pello di Firenze ha confermato - quanto all’affermazione
di responsabilità dell’imputato Vincenzo Gravina, in atti
generalizzato, in ordine ai reati di rapina aggravata (capo
B), porto ingiustif‌icato di un trincetto [capi C) e G)],
tentata rapina aggravata [capi E) ed F)], ricettazione
(capo M), con la recidiva reiterata - la sentenza emessa in
data 26 febbraio 2014 dal Tribunale di Firenze in compo-
sizione collegiale, riducendo la pena ritenuta di giustizia
dal primo giudice per effetto della contestuale assoluzione
dell’imputato dal reato associativo di cui al capo A).
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di
un difensore iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I -violazione dell’art. 56 c.p. in ordine alle tentate rapi-
ne di cui ai capi E) ed F) (deduce in proposito che in en-
trambi i casi avrebbero avuto luogo dei meri sopralluoghi,
qualif‌icabili come atti preparatori non punibili, come sa-
rebbe confermato dall’utilizzo, in entrambi i casi, di un’au-
tovettura appartenente alla moglie di uno degli agenti,
mentre per la perpetrazione delle rapine consumate era
stata impiegata un’auto rubata, e dal contenuto dell’inter-
cettazione ambientale n. 294 del 15 giugno 2012; il dolo
di tentativo è necessariamente un dolo di consumazione,
assente nel caso di specie, poiché gli interessati si erano
limitati a fare un sopralluogo, la C.d. prova del reato; difet-
terebbe anche l’univocità della condotta; deduce, inf‌ine,
che vi sarebbe stata, in ogni caso, una desistenza, condi-
zionata non da una situazione di impossibilità, ma da una
valutazione di mera inopportunità); (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2.1. Con riguardo ai fatti del 15 giugno 2012 (tentate
rapine di cui ai capi E) ed F), il ricorrente non considera
con adeguata specif‌icità quanto emergente dalle intercet-
tazioni delle conversazioni nn. 281, 282, 284, 286 (riporta-
te a f. 5 ss. della sentenza impugnata): “dalla 281 emerge-
va che Scaccioni dapprima aveva prelevato Gravina e poi
Anania, e tale gruppo si era poi diretto ad Empoli. Nella
conversazione 282 si faceva riferimento alla disponibilità
di cappucci. La conversazione 284 dimostrava (unitamen-
te al segnale GPS) un sopralluogo a Montelupo Fiorentino
e poi un trasferimento all’Ipercoop di Empoli per l’acqui-
sto di cappellini. La conversazione 286 permetteva inf‌ine
di ricostruire la fallita rapina alla C.R.F.”.
Come già osservato dal Tribunale e condiviso dalla
Corte d’appello (f. 14 s.), “in entrambe le ipotesi descrit-
te nei capi E) ed F), gli imputati non si erano limitati
alla semplice ricerca, peraltro assidua e prolungata, di
istituti che presentassero sistemi di prevenzione non
appropriati e quindi “attaccabili” (...): infatti sia a Mon-
telupo Fiorentino che a Firenze alcuni dei componenti
del gruppo (Anania e Gravina) erano scesi dall’auto e
si erano portati nei pressi dei due istituti, addirittura in
prossimità della porta di ingresso (con riferimento alla
C.R.F.) o all’interno (come a proposito della BNL), salvo
accorgersi della presenza di “guardie” e darsi rapidamen-
te alla fuga”.
2.2. Né può trarsi un contrario convincimento dal passo
dell’intercettazione della conversazione n. 294 essenzial-
mente posto dal ricorrente a fondamento della doglianza,
dal quale si pretenderebbe di evincere che gli imputati,
quanto meno in riferimento all’episodio occorso in Firen-
ze presso la BNL di via Gioberti, avevano programmato
un mero sopralluogo: con interpretazione incensurabile
in sede di legittimità, e valorizzando la - pure emergente
dalla conversazione - già acquisita disponibilità di guanti
e cappelli con travisarsi, dei quali gli imputati erano in
precedenza andati all’affannosa ricerca (in caso contrario,
incomprensibile), la Corte di appello ha correttamente de-
sunto il compimento di atti idonei diretti in modo non equi-
voco alla commissione di entrambe le rapine in contesta-
zione, secondo un modus operandi consolidato, nell’ambito
del quale l’ingresso del primo imputato in f‌iliale costituiva
il primo segmento dell’iter criminis ormai avviato.
2.3. Secondo l’orientamento dominante in giurispru-
denza, che il collegio condivide e ribadisce, infatti, per la

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