Corte di Cassazione Penale sez. II, 14 dicembre 2016, n. 53010 (ud. 11 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 DICEMBRE 2016, N. 53010
(UD. 11 NOVEMBRE 2016)
PRES. DAVIGO – EST. AIELLI – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. PORCU
Sentenza penale y Motivazione y Prove y Compor-
tamento processuale dell’imputato y Valutazione.
. Se è vero che il silenzio serbato non può essere uti-
lizzato dal giudice quale elemento di prova a carico
dell’imputato, è vero anche che tale silenzio, quale con-
dotta processuale, può essere considerato dal giudice,
che può desumere da esso “argomenti di prova” utili
per la valutazione degli elementi di prova aliunde ac-
quisiti. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 533)
(1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2011, n.
30251, in questa Rivista 2013, 103, secondo cui “Il giudice, per di-
chiarare colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio” l’imputato che
sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio, non ha
l’obbligo di verif‌icare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti
quale emergente dalle risultanze probatorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 30 giugno 2015, la Corte di ap-
pello di Cagliari confermava la sentenza del G.u.p. del Tri-
bunale di Tempio Pausania del 6 febbraio 2014 che in esito
al giudizio abbreviato aveva condannato Porcu Salvatore,
in concorso ed in unione con altri, in ordine al delitto di
rapina aggravata e porto di armi, alla pena di anni 4 e mesi
8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazio-
ne Salvatore Porcu per mezzo del suo difensore il quale
deduce il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità
della motivazione avuto riguardo alla identif‌icazione del
ricorrente quale autore del reato, in concorso, sulla base
di f‌ilmati rappresentativi della rapina avvenuta presso l’e-
sercizio commerciale “Banco dell’Oro” in Olbia, nonostan-
te le immagini estrapolate da detti f‌ilmati fossero state
giudicate “di scarsa qualità”; deduce inoltre che l’indivi-
duazione sarebbe avvenuta tenendo conto dell’abbiglia-
mento indossato dal rapinatore, ritenuto corrispondente
a quello indossato dal Porcu, quando in realtà trattavasi di
indumenti comuni, mentre l’unico dato individualizzante
e cioè la felpa recante una particolare scritta non era stata
trovata presso il Porcu e dunque in presenza di elemen-
ti probatori contraddittori, si sarebbe dovuto procedere
all’assoluzione dell’imputato non potendosi escludere ipo-
tesi ricostruttive alternative e non potendosi valorizzare
in chiave accusatoria il “silenzio serbato”.
3. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce il vizio
di violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato
di cui al capo b): porto e detenzione di armi, posto che le
stesse, risultavano essere pistole giocattolo ed in quanto
tali, se idonee all’integrazione della circostanza aggravante
contestata, non potevano tuttavia, ritenersi suff‌icienti ad
integrare gli autonomi reati di cui agli artt. 2, 4, 7 L. 895/67.
4. Con il terzo motivo di ricorso viene contestata, la
sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 624
bis c.p.
5. In ultimo il ricorrente censura la motivazione rela-
tivamente al trattamento sanzionatorio poiché la Corte di
merito, come il primo giudice, avrebbe errato nel calco-
lo della pena non avendo proceduto alla riduzione della
stessa, operando impropriamente l’equivalenza tra le cir-
costanze aggravanti e le attenuanti generiche, in violazio-
ne dell’art. 628 c.p., senza ridurre la pena di anni 6 ( già
contenente l’aggravante) ex art. 62 bis c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso attinente alla valutazione
delle prove è manifestamente infondato. Si tratta di moti-
vo inerente a valutazioni di merito che sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, Rv. 214794;
sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, Rv. 216260; sez.
un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una
“doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale
segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di le-
gittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con
specif‌ica deduzione) che l’argomento probatorio asserita-
mente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimen-
to di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio
di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è
ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si
ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione
rilevante che non esiste nel processo, o quando si omet-
te la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia
riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di
c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum”
con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi
di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio
non esaminati dal primo giudice (sez. II, n. 5223 del 24
gennaio 2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il
giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale pro-
batorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto
delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima con-
clusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i
fatti allo stesso ascritti. Orbene, fatta questa doverosa pre-
messa e sviluppando coerentemente i principi suesposti,
deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di
legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od
illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto
o della prova. Si tratta, poi, di questioni che erano già state
proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronun-
ciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

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