Corte di Cassazione Penale sez. II, 14 dicembre 2016, n. 53074 (C.C. 4 ottobre 2016)

Pagine39-40
153
giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
7. In applicazione del decreto del Primo Presidente
della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motiva-
zione è redatta in forma semplif‌icata, trattandosi di ricorso
che riveste le caratteristiche indicate nel predetto prov-
vedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del
Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomo-
f‌ilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione
comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati
dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla so-
luzione di questioni semplici o prospetta motivi manifesta-
mente fondati, infondati o non consentiti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 DICEMBRE 2016, N. 53074
(C.C. 4 OTTOBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. AIELLI – P.M. X (DIFF.) – RIC. GIULI
Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato
o altro ente pubblico y Qualif‌ica di ente pubblico y
Attribuzione della stessa alla società SNAM RETE
GAS s.p.a. y Criteri.
. Correttamente viene attribuita la natura di ente pub-
blico, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di truffa
aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1,
c.p., alla società SNAM RETE GAS s.p.a., in conside-
razione : 1) della indubbia connotazione pubblicistica
dell’attività di trasporto e dispacciamento di una mate-
ria prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno
energetico dell’intera collettività e si diffonde su tutto
il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capi-
tale di enti pubblici quali Eni e Cassa depositi e pre-
stiti; 3) del controllo svolto, sull’attività, dall’Autorità
per l’energia elettrica che garantisce che i servizi di
trasporto, rigassif‌icazione e stoccaggio siano forniti a
terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe rego-
late. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 640) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 2012, n.
42408, in questa Rivista 2013, 1193. Per una qualif‌icazione di un ente
quale organismo pubblico si veda Cass. civ. sez. un. 7 aprile 2010, n.
8225, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In termini generali in
materia di truffa nei confronti di un ente pubblico si veda Cass. pen.,
sez. II, 7 gennaio 2010, n. 127, in questa Rivista 2010, 262.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 13 aprile 2016 il Tribunale di
Milano respingeva l’istanza di riesame del sequestro pre-
ventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente, disposto
con decreto del giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Milano su tutti i beni intestati a Roberto Giuli,
indagato in ordine ai reati di cui all’art. 416 e 640 c. 2 c.p.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, sollevando i se-
guenti motivi di gravame: (omissis)
2.2. violazione di legge in relazione all’art. 640 comma
2 c.p., non potendosi ritenere che la Snam Rete Gas sia
un ente pubblico, tenuto conto degli indici di riconosci-
mento propri dell’ente pubblico per come delineati anche
alla luce della normativa comunitaria, in particolare del
criterio funzionale oggettivo che, ai f‌ini della ravvisabilità
dell’ente pubblico, tiene conto dell’interesse generale per-
seguito e dell’inf‌luenza pubblica sulle decisioni, quando
invece Snam Rete gas, persegue un interesse commerciale
e industriale; ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad
escludere che la società potesse essere collocata tra gli
enti pubblici; né la Snam, secondo il ricorrente, presente-
rebbe l’ulteriore requisito tipico degli enti pubblici ovvero
il f‌inanziamento, in modo maggioritario, dello Stato, ov-
vero la gestione soggetta al controllo dello Stato o di enti
pubblici né, ancora, il proprio organo di amministrazione,
risulta costituito da membri dei quali oltre la metà desi-
gnata dallo Stato, per cui, esclusa la natura pubblica della
Snam, verrebbe meno l’ipotesi di truffa aggravata con la
ulteriore conseguenza della impraticabilità del sequestro
ex art. 321 comma 2 bis c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
(omissis)
5. Quanto alla individuazione della natura pubblica, o
meno, della società Snam Rete Gas s.p.a, deve premettersi
che la verif‌ica circa la natura dell’ente, può essere svolta
in questa sede entro i ristretti margini del giudizio di le-
gittimità e sotto forma di accertamento di eventuali viola-
zioni di legge, non potendosi ulteriormente approfondire,
con istruttoria in fatto, demandata al giudice di merito, il
tema della natura pubblica o meno della società che non
emerga da quanto contenuto in atti, tenuto conto degli ap-
prodi di legittimità sul punto.
6. È un dato acclarato che il legislatore sotto la spinta
dell’ordinamento europeo, ha avviato un processo di tra-
sformazione di molti enti pubblici economici in società
private (normalmente società per azioni), e di molti enti
pubblici (non economici) in fondazioni o associazioni e
che lo Stato e gli enti pubblici territoriali, hanno progres-
sivamente dismesso la veste di operatore economico per
acquisire quella di regolatore di mercato, svolgendo fun-
zioni di indirizzo e sorveglianza. Ciò premesso proprio con
riferimento agli enti privatizzati, si è registrata la forte
coesistenza in essi di elementi pubblicistici, e, in partico-
lare, con riguardo alle società per azioni, si è assistito ad
una conseguente loro attrazione della loro attività nella
sfera pubblicistica. Ne è derivato che lo schema societa-
rio, in sé, come affermato più volte dalla giurisprudenza di
questa Corte, non costituisce di per sè, un indice di rico-
noscimento della natura privatistica dell’ente.
7. Il giudice di legittimità, pur di fronte ad enti costi-
tuiti in s.p.a., tenuto conto della legislazione nazionale
ispirata dalla normativa comunitaria, ha reiteratamente
sottolineato il carattere neutro della forma societaria e
la necessità di basarsi, per il riconoscimento della natura
pubblicistica dell’ente, su parametri ulteriori rispetto alla
veste formale rivestita dalla società, utilizzando, quali in-
dicatori, i criteri indicati dal legislatore all’art. 3 del de-
creto legislativo 163/2006; è stato così affermato che per
l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT