Corte di Cassazione Penale sez. III, 15 dicembre 2016, n. 53126 (ud. 29 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
condizione di assogettamento ed omertà che ne deriva tra i
consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale “corno” dell’ag-
gravante - di natura oggettiva perchè fotografa una modali-
tà dell’azione - incrimini essenzialmente le condotte degli
associati, espressive in concreto di una maggior valenza
intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comun-
que del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda
sez. I, n. 33245 del 9 maggio 2013, rv 256990 nonchè sez. II,
n. 38094 del 5 giugno 2013, rv 257065) lì dove venga espres-
samente evocata o comunque sfruttata in modo evidente
come fattore di semplif‌icazione della condotta illecita (per
la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima)
la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In parti-
colare, si è di recente affermato che per ritenere integrata
la fattispecie in parola (l’avvalersi delle condizioni) non è
suff‌iciente il mero collegamento con contesti di crimina-
lità organizzata o la mera “caratura maf‌iosa” degli autori
del fatto, occorrendo invece l’effettivo utilizzo del metodo
maf‌ioso e dunque l’impiego della forza di intimidazione de-
rivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre,
sez. II, n. 28861 del 14 giugno 2013, rv 256740 e sez. VI, n.
27666 del 4 luglio 2011 rv 250357; ritiene tuttavia possibi-
le l’utilizzo implicito della forza di intimidazione sez. II, n.
37516 del 11 giugno 2013 rv 256659). Dall’altro versante,
invece, la previsione di legge incrementa la connotazione
di gravità della condotta specif‌ica, già costituente reato, lì
dove la stessa sia stata commessa al f‌ine di agevolare l’at-
tività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis
c.p.. Si richiede pertanto, sia una particolare consistenza
e direzione dell’elemento volitivo individuale (cosciente e
univoca f‌inalizzazione agevolatrice del sodalizio, come rite-
nuto da sez. VI, n. 31437 del 12 luglio 2012) che una concre-
ta strumentalità del reato commesso rispetto alle f‌inalità
perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal
caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da
sez. II, n. 41003 del 20 settembre 2013, rv 257240). In tale
ambito, se da un lato il reato si pone come strumentale al
perseguimento dei f‌ini del gruppo criminoso, la punibilità
dell’autore è strettamente correlata ad un atteggiamento
volontaristico, caratterizzato, per l’appunto, dal dolo spe-
cif‌ico di favorire l’associazione (anche come componente
aggiuntiva rispetto alla compresenza di una f‌inalità indivi-
duale). In tal senso - come del resto sostenuto in dottrina
- non vi è dubbio alcuno che la dimensione da assegnare a
tale tipologìa di aggravante (agevolazione f‌inalistica) sia
quella soggettiva, con tutto ciò che ne deriva in punto di
qualità della prova - individualizzata - di tale elemento psi-
cologico e di non comunicabilità in caso di concorso di per-
sone nel reato, secondo i contenuti normativi esposti nel
testo dell’art. 118 c.p. (circostanze da valutarsi “soltanto
riguardo alla persona cui si riferiscono”; si veda, sul tema
generale, sez. V, n. 1149 del 28 ottobre 1996, rv 206915).
3.3 Tutto ciò precisato, lo sviluppo motivazionale conte-
nuto, sul punto, nel provvedimento impugnato è obiettiva-
mente carente. La contestazione, trattandosi di condotta
posta in essere con modalità corruttive (non inquadrabili
nell’agire tipico della associazione maf‌iosa inteso quale
espressione del potere di intimidazione) è operata nel
senso della agevolazione e pertanto necessita di prova non
soltanto in rapporto alla “qualità maf‌iosa” del comparteci-
pe Zagaria Alessandro, ma in riferimento a due ulteriori
aspetti. Il primo è rappresentato dalla conoscenza di tale
qualità in capo ai correi, mentre il secondo è rappresenta-
to dalla volontà di ogni singolo correo di apportare - in tal
modo - un benef‌icio concreto alla organizzazione maf‌iosa.
Su tali aspetti il provvedimento impugnato f‌inisce con l’es-
sere apodittico ed assertivo, esprimendo conclusioni (a
pag. 21) ma non indicando nè sviluppando i temi fattuali
che consentirebbero - in tesi - di ritenere tali conclusioni
razionalmente motivate. Trattasi, pertanto, di apparenza
di motivazione che, nella prospettiva sinora coltivata, non
può che portare all’annullamento, in tale parte, del prov-
vedimento impugnato.
3.4 Tale conclusione determina la necessaria rivaluta-
zione degli ulteriori presupposti del trattamento cautelare
(sussistenza delle esigenze ed adeguatezza della misura)
posto che la motivazione esposta sul tema tende a supe-
rare le innegabili circostanze di fatto tese a far emergere
una sopravvenuta assenza di attualità e concretezza del
pericolo di reiterazione (la perdita di possibilità di eser-
cizio della funzione amministrativa) con considerazioni
tese a valorizzare l’intensità del rapporto tra il Di Muro e la
criminalità organizzata locale. In tal senso, resta ferma la
potestà del giudice di rinvio di rideterminarsi, in esito alla
preliminare valutazione di ricorrenza o meno del prof‌ilo di
gravità indiziaria relativo alla citata aggravante. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 DICEMBRE 2016, N. 53126
(UD. 29 NOVEMBRE 2016)
PRES. SAVANI – EST. SCARCELLA – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. PICCOLI
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ri-
chiesta di rinvio “ad horas” del dibattimento y Da
parte del difensore dell’imputato y Rinvio ad altra
udienza disposto dal giudice y Effetti y Sospensione
del corso della prescrizione.
. Qualora, a fronte della richiesta di rinvio “ad horas”
del dibattimento avanzata dal difensore dell’imputato,
il giudice disponga invece il rinvio ad altra udienza, an-
che tale rinvio rientra tra le cause di sospensione del
corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma
1, n. 3, c.p. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 159) (1)
(1) Sostanzialmente nel senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez.
III, 18 giugno 2013, n. 26409, in questa Rivista 2014, 332. Cfr. Cass.
pen., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 7242, in Arch. nuova proc. pen.
2004, 159, nel senso che la sospensione del corso della prescrizione,
quando si connette ad una sospensione del procedimento imposta da
una particolare disposizione di legge, è condizionata dall’esatta ap-
plicazione di quest’ultima, di talchè ne va esclusa la considerazione,
nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce
che la sospensione del procedimento è stata indebitamente dispo-
sta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato
su richiesta dell’imputato o del suo difensore. La sentenza, citata in
parte motiva, Cass. pen., sez. un., 11 gennaio 2002, n. 1021, trovasi

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