Corte di Cassazione Penale sez. I, 15 dicembre 2016, n. 53423 (ud. 11 ottobre 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 15 DICEMBRE 2016, N. 53423
(UD. 11 OTTOBRE 2016)
PRES. SIOTTO – EST. MAGI – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. DI MURO
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Aggravanti y Aggravante di cui all’art.
7, comma 1, del D.L. n. 152/1991 y Conf‌igurabilità y
Estremi.
. Alla circostanza aggravante di cui all’art. 7, comma
1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in legge n.
203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell’av-
valersi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e
dell’avere agito al f‌ine di agevolare l’attività delle asso-
ciazioni previste dallo stesso articolo, deve riconoscersi
carattere oggettivo, quanto alla prima di dette ipotesi,
e carattere soggettivo, quanto alla seconda. (c.p., art.
416 bis; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) (1)
(1) Nel senso che l’aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. n. 152 del
1991, conv. in L. 203 del 1991, postula l’esistenza di una cosciente ed
univoca f‌inalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale e di un’as-
sociazione che abbia i caratteri indicati dall’art. 416 bis c.p., si vedano
Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2013, n. 41003, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 1 agosto 2012, n. 31437, in questa
Rivista 2013, 1063. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 6 novembre
2015, n. 44698, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, secondo cui
la circostanza aggravante predetta richiede per la sua conf‌igurazione
il dolo specif‌ico di favorire l’associazione, con la conseguenza che que-
sto f‌ine deve essere l’obiettivo "diretto" della condotta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di Di Muro Biagio il G.i.p. del Tribunale
di Napoli ha emesso in data 18 aprile 2016 ordinanza di
custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi
indizi di colpevolezza in riferimento alla provvisoria con-
testazione elevata dalla Procura della Repubblica di Napoli
in tema di corruzione aggravata dalla f‌inalità di agevolazio-
ne del clan dei casalesi, turbativa d’asta ed altro. (omissis)
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione - a mezzo dei difensori - Di Muro Biagio, con suc-
cessivi motivi aggiunti. (omissis)
AI secondo motivo si evidenzia inoltre la totale assenza
di motivazione in rapporto alla ritenuta circostanza aggra-
vante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991.
Ad avviso della difesa manca del tutto la motivazione
sul tema della consapevolezza soggettiva, in capo al Di
Muro, del preteso ruolo dello Zagaria in termini esponen-
ziali degli interessi riconducibili al clan dei casalesi.
La stessa ricostruzione della f‌igura di Zagaria Ales-
sandro appare carente sul piano dimostrativo ma - al di
là di tale aspetto - il Tribunale non esplicita gli indicatori
dell’elemento soggettivo dell’aggravante, indiscutibilmen-
te declinato dal legislatore in termini di dolo specif‌ico, in
capo al Di Muro Biagio.
La vicenda non offre alcuno spunto dimostrativo circa
l’esercizio di poteri riconducibili al clan e tutti i soggetti
coinvolti appaiono animati da interessi personali, più o
meno leciti.
Anche l’analisi dei contatti intervenuti tra Zagaria
Alessandro e Di Muro Biagio, realizzata in modo alquan-
to sbrigativo dal Tribunale, non evidenzia alcuno spunto
tale da sostenere la conoscenza da parte del Di Muro degli
eventuali rapporti esistenti tra Zagaria Alessandro e la fa-
zione del clan dei casalesi facente capo a Zagaria Miche-
le, nè potrebbe seriamente avallarsi l’idea di un potere di
intimidazione esercitato dallo Zagaria Alessandro solo in
ragione del cognome.
Si deduce, in sostanza, totale assenza di motivazione
sul punto qui in trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. Ciò posto, il Collegio ritiene fondata la doglianza sul
punto della ritenuta sussistenza della speciale circostanza
aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991.
3.1 Va operata, sul tema, una premessa in diritto. L’intero
sviluppo motivazionale appare inf‌luenzato dalla considera-
zione rinvenibile nel titolo genetico a pag. 214 - della na-
tura oggettiva di tale aggravante, anche nell’ipotesi in cui
sia stata contestata (e ritenuta) sotto il prof‌ilo del nesso
di agevolazione. Da ciò, verosimilmente, deriva un assetto
motivazionale che è teso ad illustrare - quasi esclusivamen-
te - la fondatezza dell’ipotesi relativa all’inserimento del
concorrente Zagaria Alessandro nel consorzio criminoso de-
nominato “clan dei casalesi”, quasi come se da ciò potesse
derivare - per automatismo o, meglio, per difetto colpevole
di conoscenza (art. 59 c.p.) - l’estensione ai concorrenti di
un atteggiamento volontaristico e f‌inalistico “appartenente”
allo Zagaria Alessandro medesimo, atteggiamento che non
risulta manifestato all’esterno in modo inequivoco.
3.2 Va dunque precisato che tale inquadramento in di-
ritto - che il Tribunale non formula in modo espresso ma
che, in tutta evidenza realizza - è, a parere del Collegio,
erroneo. Non si ignora che in talune recenti decisioni tale
natura oggettiva della circostanza aggravante in parola è
stata sostenuta da questa Corte (in particolare si vedano,
nel senso qui avversato, sez. V, n. 10966 dell’ 8 novembre
2012 rv 255206; sez. VI, n. 19802 del 22 gennaio 2009, rv
244261), lì dove era stata in precedenza negata (si veda,
per la natura soggettiva lì dove venga in rilievo il prof‌ilo
della agevolazione, sez. II, n. 35266 del 13 giugno 2007, rv
237849). L’assetto intepretativo va tuttavia rimeditato e
rielaborato alla luce delle più recenti e condivisibili affer-
mazioni (per tutte, sez. VI, n. 44698 del 22 settembre 2015,
rv 265359 e sez. III, n. 9142 del 13 gennaio 2016, rv 266464)
tese a valorizzare, nell’ambito del dettato normativo, la
particolare intensità del dolo - dolo specif‌ico di favorire
l’associazione - e i correlati problemi di livello probatorio.
Va dunque nuovamente precisato come sia ormai pacif‌ica
la considerazione della esistenza, nell’ambito della norma
in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precet-
tivi. Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare
modalità commissiva del delitto, rappresentata dall’essersi
gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p..
Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate
dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla

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