Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 dicembre 2016, n. 53650 (C.C. 5 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di
f‌inanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata
periodicamente nel tempo, non si verte in tema di reato
permanente, né di reato istantaneo ad effetti permanen-
ti - ricostruzioni che postulano l’unitarietà della condotta
dell’agente - bensì di reato a consumazione prolungata:
giacché il soggetto palesa la volontà, f‌in dall’inizio, di rea-
lizzare un evento destinato a durare nel tempo. Ne discen-
de che il momento consumativo coincide con la cessazione
dei pagamenti, che segna anche la f‌ine dell’aggravamento
del danno (sez. V, n. 32050 dell’ 11 giugno 2014, Rv. 260496;
ed anche Cass., sez. II, 3 Marzo 2005, n. 11026). Inoltre,
questa Corte, in passato ha affermato come nella truffa ai
danni di istituti previdenziali, poiché l’accreditamento dei
ratei avviene “sine causa” e rappresenta, perciò, un inde-
bito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudi-
zio per l’ente erogante, il reato perdura f‌ino a quando non
vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che
il momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di
prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti
(sez. II, n. 2706 del 25 gennaio 2000, Rv. 215717).
2.3 E però sul punto, come puntualmente segnalato nel
ricorso introduttivo del presente gravame ed anche nel
parere del P.G., sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite di questa Corte (sez. un., n. 18953 del 25 febbraio
2016, Rv. 266333) le quali, pur incidentalmente, hanno
sottolineato la correttezza (in un caso del tutto analogo
di percezione dei ratei pensionistici di soggetto defunto)
della differente soluzione della conf‌igurabilità del reato
continuato, nella fattispecie di persistente riscossione di
ratei di pensione, nonostante l’estinzione del titolo giusti-
f‌icativo per morte dell’avente diritto, in presenza di plu-
rimi reati di truffa in luogo di un solo fatto-reato, a “con-
dotta frazionata” o “a consumazione prolungata”. Con la
conseguenza che l’intervenuta soppressione nel testo del-
l’art. 158, primo comma, c.p. degli incisi «o continuato» e
«o la continuazione» - ad opera dell’art. 6 legge 5 dicembre
2005, n. 251, con riferimento alla decorrenza del termine
prescrizionale (che, per il reato continuato, coincideva,
con il giorno in cui fosse cessata la continuazione) - com-
porta lo scioglimento del vincolo della continuazione ai
f‌ini del computo della prescrizione, di talché il dies a quo
deve essere f‌issato per ciascuno dei fatti illeciti nel giorno
della relativa consumazione. E considerato che, ai sensi
del nuovo art. 157, primo comma, c.p., il termine di pre-
scrizione deve rapportarsi al massimo della pena edittale
(ed essere, comunque, pari ad anni sei in caso di delitto),
per i reati di truffa in contestazione - punibili, ai sensi
dell’art. 640, secondo comma, c.p. con pena detentiva da
uno a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria - il termine
utile alla prescrizione è pari ad anni sei eventualmente
prorogato ad anni 7 e mesi 6 solo dopo il compimento di
valido atto interruttivo.
2.4 A fronte di tale asserzione del Supremo Collegio,
nel caso della percezione di ratei pensionistici di soggetto
defunto, risulta allora decisivo stabilire se l’incasso delle
somme non dovute sia frutto di un’unica condotta origi-
naria, cui siano seguiti pagamenti rateizzati, ovvero di
plurime condotte truffaldine; così che la truffa è a con-
sumazione prolungata, quando la frode è strumentale al
conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento
viene rateizzato, e si consuma al momento della perce-
zione dell’ultima rata di f‌inanziamento, e necessita che
tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed
unico comportamento fraudolento, mentre, quando per
il conseguimento delle erogazioni successive alla prima è
necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente,
devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di
reato con la conseguente applicazione del regime della
continuazione dei reati anche relativamente alla prescri-
zione dei plurimi fatti. Se pertanto l’accreditamento delle
somme avviene a seguito di una omessa comunicazione
del decesso, cui non siano seguiti ulteriori comportamenti
truffaldini, potrà effettivamente ritenersi sussistere l’ipo-
tesi della truffa a consumazione prolungata con conse-
guente consumazione alla data dell’ultima percezione, da
cui decorre il termine di prescrizione; ove invece il versa-
mento di somme non dovute sia frutto della periodica falsa
attestazione dell’esistenza in vita da parte del soggetto de-
legato alla riscossione, si è in presenza di plurimi compor-
tamenti truffaldini così che è inevitabile l’applicazione del
regime della pluralità dei reati con le dovute conseguenze
in tema di prescrizione. Ed in tema di sequestro ne conse-
gue che ove sia ritenuta sussistere la prima ipotesi (truffa
a consumazione prolungata) il vincolo reale potrà essere
apposto, anche per equivalente, per l’intero importo og-
getto dell’illecito prof‌itto mentre, nel secondo caso (reato
continuato), il sequestro va limitato in relazione ai fatti
di reato non ancora coperti da intervenuta prescrizione.
Sarà pertanto compito del giudice di rinvio accertare
se nel caso in esame la truffa contestata alla Bellucci sia
frutto di una sola ed originaria condotta omissiva ovvero
se alla stessa siano seguite successive analoghe false at-
testazioni al f‌ine di percepire i ratei del soggetto defunto
(come sembrerebbe dall’imputazione nella parte in cui
fa riferimento al regime dell’art. 81 c.p.); in tale ultimo
caso l’importo del sequestro preventivo e della successiva
conf‌isca per equivalente non può coprire anche i fatti ca-
duti in prescrizione ed il provvedimento impugnato deve
di conseguenza essere annullato con rinvio al Tribunale
della Libertà di Livorno perchè si adegui al sopra indicato
principio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 DICEMBRE 2016, N. 53650
(C.C. 5 OTTOBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. RECCHIONE – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MAIORANO
Truffa y Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche y Erogazione correlata alla di-
mostrazione, da parte del richiedente, della dispo-
nibilità di terreni agricoli y Falsa rappresentazione
di tale condizione in relazione solo a una parte e

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