Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 dicembre 2016, n. 53667 (C.C. 2 dicembre 2016)

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giur
2/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione,
ancorchè proposta da difensore designato quale suo sosti-
tuto processuale dal difensore di f‌iducia o d’uff‌icio dell’in-
dagato non iscritto nell’albo dei patrocinatori presso le
giurisdizioni superiori.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non possa es-
sere accolto il primo motivo di ricorso. Non ha fondamen-
to la censura che deduce l’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni rese spontaneamente dai tre migranti alla Guardia
Costiera perchè acquisite senza il rispetto delle garanzie
prescritte dall’art. 64 c.p.p. e che avrebbero contenuto dif-
forme rispetto a quelle dai medesimi rilasciate al persona
della Squadra Mobile in un momento successivo: la dife-
sa sostiene trattarsi di chiamate in correità o reità, non
sottoposte al vaglio critico di credibilità dei dichiaranti e
di attendibilità dei racconti e rimaste sfornite di adeguati
riscontri esterni individualizzanti.
2.1 I contributi dichiarativi dei tre migranti trasportati
su imbarcazione condotta dagli indagati sono state corret-
tamente utilizzate e valutate alla stregua di dichiarazioni
testimoniali, non potendo nei loro confronti conf‌igurarsi
il reato di cui al D.L.vo n. 286 del 1998, art. 10-bis e rite-
nerli soggetti indagati o imputati di reato connesso, con
la conseguente necessità di acquisire e valutare elementi
di conferma alle loro dichiarazioni. Si tratta, al contrario,
di soggetti giunti nel paese a seguito delle operazioni di
aiuto in acque internazionali e legittimamente trasportati
sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso,
quindi da non considerarsi quali migranti entrati illegal-
mente. Non può, d’altro canto, ipotizzarsi che il pericolo
di vita cui era conseguita l’azione di salvataggio che ne
aveva comportato l’ingresso e la permanenza per motivi
umanitari nel territorio dello Stato fosse stato evenienza
dagli stessi prevista ed artatamente creata; d’altra parte,
il fatto che la Procura della Repubblica avesse già negato
il nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento dal terri-
torio nazionale e reso parere favorevole per la concessione
del permesso di soggiorno ai sensi del D.L.vo n. 286 del
1998, art. 18 non consente di ritenere, quanto meno allo
stato, illegale, nè tanto meno illecita la loro permanenza
in Italia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 DICEMBRE 2016, N. 53667
(C.C. 2 DICEMBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. PARDO – P.M. X (CONF.) – RIC. BELLUCCI
Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato o
altro ente pubblico y Indebita percezione di ratei
pensionistici y Momento consumativo y Individua-
zione y Criteri.
. In tema di truffa costituita dalla indebita percezione
di ratei pensionistici, deve distinguersi, ai f‌ini della
individuazione del momento consumativo, tra il caso
in cui le singole erogazioni siano frutto di un unico,
originario, comportamento fraudolento e quello in cui,
per ogni erogazione, sia richiesta una ulteriore attivi-
tà decettiva (quale, ad esempio, la falsa attestazione,
da parte del delegato alla riscossione, dell’esistenza in
vita del soggetto titolare del diritto alla prestazione),
dovendosi ritenere che si sia in presenza, nel primo
caso, di un’unica truffa a consumazione c.d. “prolun-
gata”, che si perfeziona con la percezione dell’ultima
singola erogazione; nel secondo caso, di più episodi di
truffa, da ciascuno dei quali decorre il relativo termine
prescrizionale. (c.p., art. 56; c.p., art. 640 bis; c.p., art.
640 quater) (1)
(1) Nello stesso senso Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2014, n. 32050, in
questa Rivista 2015, 392. Si veda inoltre, sulla def‌inizione di “rea-
to a consumazione anticipata”, Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2005, n.
11026, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza in data 23 giugno 2016 il Tribunale
della Libertà di Livorno respingeva la richiesta di riesame
avanzata da Bellucci Sonia avverso il decreto di sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente sino
alla concorrenza di € 179.996,29 emesso il 14 aprile 2016
dal G.i.p. dello stesso Tribunale, in relazione al reato di
cui all’art. 640 secondo comma c.p. per avere la stessa
percepito dal 1997 in poi i ratei di pensione della madre
defunta.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cas-
sazione il difensore dell’imputata lamentando:
- violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. per insussistenza
degli artif‌ici e raggiri nella condotta di mero silenzio posta
in essere dalla Bellucci;
- violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. con riguardo alla
determinazione del momento consumativo del reato con-
testato e dei conseguenti effetti della prescrizione sui fatti
più risalenti che avrebbe dovuto comportare la riduzione
dell’importo del sequestro.
Con parere ritualmente depositato il P.G. chiedeva
l’accoglimento del secondo motivo in relazione alla deter-
minazione dell’importo dell’ingiusto prof‌itto conf‌iscabile,
dovendosi escludere la possibilità di sequestrare quelle
somme afferenti fatti ormai prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè
manifestamente infondato; costituisce principio costan-
temente ribadito da questa Corte quello secondo cui al
f‌ine della conf‌igurazione del delitto di truffa, integra la
condotta di raggiro anche il silenzio sul verif‌icarsi di un
evento sopravvenuto il quale costituisce il presupposto
del permanere di un’obbligazione pecuniaria a carattere
periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto bene-
f‌iciario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è
attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul
permanere della causa dell’obbligazione (sez. VI, n. 17688
dell’ 8 gennaio 2004, Rv. 228604).
2.2 Fondato è invece il secondo motivo; sia il G.i.p. che
il giudice del riesame si sono adeguati a quell’indirizzo
interpretativo secondo cui nella fattispecie di truffa ai

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