Corte di Cassazione Penale sez. I, 16 dicembre 2016, n. 53691 (C.C. 16 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 DICEMBRE 2016, N. 53691
(C.C. 16 NOVEMBRE 2016)
PRES. BONITO – EST. BONI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. ALLI MOHAMMUD
Sicurezza pubblica y Stranieri y Reato di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina y Dichiara-
zioni rese da soggetti imbarcati su coste africane
per raggiungere l’Italia y Soggetti soccorsi in acque
internazionali y Utilizzabilità delle dichiarazioni y
Reato di ingresso illegale in Italia y Ravvisabilità y
Esclusione.
. In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina, sono liberamente valutabili ed utilizzabili, ai f‌ini
della prova di detto reato, le dichiarazioni rese da sog-
getti che, imbarcatisi sulle coste africane per raggiun-
gere l’Italia, siano stati soccorsi in acque internazionali
e condotti quindi in un porto italiano, non essendo rav-
visabile, a loro carico, il reato di ingresso illegale nel
territorio dello Stato previsto dall’art. 10 bis del D.L.vo
n. 286/1998. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 25 luglio 1998, n.
286, art. 10; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1)
(1) In senso difforme Cass. pen., sez. I, 20 luglio 2007, n. 29728, in
questa Rivista 2007, 1117, secondo la quale il delitto di immigrazione
clandestina va valutato anche in relazione ad elementi ulteriori ri-
spetto alle dichiarazioni dei soggetti interessati, quantomeno idonei
a dimostrare f‌inalità e motivi del viaggio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 10 settembre 2015 il Tribuna-
le di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., acco-
glieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza emessa
in data 22 agosto 2015, con la quale il G.i.p. dello stesso
Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti
di Mohammud Alli, e, per l’effetto, applicava la misura
richiesta, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di
cui agli artt. 110 c.p. e 12, commi 3, lett. a), b), 3-bis e
3-ter, lett. b) D.L.vo 286/1998.
1.1 A fondamento della decisione rilevava che dalle
investigazioni condotte era emerso che in data 19 agosto
2015 era stato compiuto da parte di imbarcazione della
Guardia costiera il soccorso in mare di natante, provenien-
te dalle coste egiziane con a bordo 359 cittadini extraco-
munitari, condotti al porto di Palermo e che dalle infor-
mazioni acquisite da alcuni di tali soggetti, identif‌icati in
Mohamad Ahmad, Alkadi Adnan, Abdelmonim Allababidi,
si era appreso quanto segue. Il gruppo di circa 400 persone
era partito dall’Egitto dopo che ciascuno dei trasportati
aveva corrisposto del denaro a soggetti di origine egiziana
e, effettuato un primo tragitto a bordo di piccole barche,
era stato trasferito su imbarcazione più grande in legno e,
poi, dopo sette - dieci ore di navigazione, su altra imbar-
cazione ancora più grande in metallo, condotta da cinque
- sei persone di origine egiziana, tra i quali l’indagato, che,
quale membro dell’equipaggio, occupatosi di sistemare i
migranti a bordo secondo le disposizioni del capitano, era
stato riconosciuto nella fotograf‌ia nr. 2 in Mohammud Alli.
Il Tribunale riteneva tali dichiarazioni utilizzabili, perchè
acquisite in presenza del difensore e con le garanzie pre-
scritte per l’esame di persona indagata, nonché attendibili
perchè rese in modo autonomo ed indipendente da sog-
getti non animati da intenti calunniatori e ciò anche in
riferimento al narrato di Haj Mohamed Ahmad, il quale
aveva ammesso di essersi alternato alla guida del natan-
te per contribuire alla sicurezza della navigazione per le
sue specif‌iche competenze, circostanze confermate anche
dagli altri due migranti. Altrettanto utilizzabile a f‌ini cau-
telari era ritenuto il riconoscimento fotograf‌ico, effettuato
dai predetti. (omissis)
In punto di esigenze cautelari, il collegio di merito ri-
levava l’applicabilità della presunzione relativa, stabilita
dall’art. 12 D.L.vo 286/1998, comma 4-bis, di adeguatezza
e proporzionalità della misura della custodia in carcere;
riscontrava altresì in concreto la ricorrenza del pericolo di
recidivazione in ragione delle modalità dei fatti commes-
si, in sé estremamente gravi e della personalità crimina-
le, rivelata dalle medesime circostanze, dell’indagato per
avere costui mostrato assoluto disprezzo per la vita umana
nell’avere organizzato l’ingresso in territorio italiano delle
persone offese esponendole a pericolo per l’incolumità e
del pericolo di fuga in ragione dell’ingresso illegale dell’in-
dagato, privo di documenti e di f‌issa dimora.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’inda-
gato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annul-
lamento per i seguenti motivi: a) Violazione degli artt.
273 e 350, comma 7, c.p.p. in relazione all’art. 12, comma
3, lett. a), b), 3-bis, 3-ter, lett. b) D.L.vo 286/98 e man-
canza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In par-
ticolare, nessun argomento è stato speso dal Tribunale in
merito all’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese spontaneamente dai tre migranti al personale della
Guardia Costiera in contrasto con quanto riferito in segui-
to alla Squadra Mobile e non si è considerato quale natura
avessero tali informazioni e che le stesse dovevano essere
considerate alla stregua dell’art. 350 c.p.p., comma 7, e,
come tali, pienamente utilizzabili nella fase delle indagini
preliminari, non rilevando che i dichiaranti fossero già in-
dagati in quel momento. (omissis)
3. Con successiva memoria, depositata in data 30 no-
vembre 2015, il difensore ha dedotto dei motivi nuovi, con
i quali ha sostenuto:
a) l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tre migranti
escussi dal personale della Squadra Mobile per non es-
sere state acquisite nel rispetto delle garanzie prescritte
dall’art. 64 c.p.p. quanto agli avvertimenti da rivolgere al
soggetto in stato di arresto o di fermo; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. In primo luogo s’impone il richiamo della decisione
assunta dalle Sezioni Unite nel procedimento a carico del
coindagato Mohamed Taysir con la sentenza n. 40517/2016

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