Corte di Cassazione Penale sez. III, 19 dicembre 2016, n. 53722 (ud. 23 febbraio 2016)

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Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
L’omessa considerazione di queste prove senza alcu-
na motivazione conf‌igura un vero e proprio travisamento
della prova. Il superamento della soglia deve risultare
dalla valutazione delle operazioni attive meno le passive,
Cassazione n. 38684 del 2014. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che assor-
be gli altri motivi.
In tema di reati tributari ai f‌ini della conf‌igurabilità
del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva
(art. 5 D.L.vo n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale
il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da
determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi
e costi d’esercizio detraibili, mediante una verif‌ica che,
privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di na-
tura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento
f‌iscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizio-
ne con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice
tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sen-
tenza impugnata che aveva assunto come base di calcolo
per determinare l’imposta evasa il solo prezzo di vendita
della merce e non anche gli elementi negativi di reddito
detraibili). (sez. III, n. 38684 del 4 giugno 2014 - dep. 23
settembre 2014, Agresti, Rv. 26038901; nello stesso senso
sez. III, n. 15899 del 2 marzo 2016 - dep. 18 aprile 2016,
Colletta, Rv. 26681701).
Nel nostro caso l’analisi dei costi è assente nella de-
cisione impugnata. La parte ha indicato, sia nell’appello
e sia in questa sede, specif‌ica documentazione acquisita
al dibattimento, da valutare ai f‌ini della ricostruzione del
reddito, soprattutto relativamente al superamento della
soglia prevista dall’art. 5, D.L.vo n. 74 del 2000.
In tema di reati tributari, il giudice deve accertare e de-
terminare l’ammontare dell’imposta evasa attraverso una
verif‌ica che, pur non potendo prescindere dalle specif‌iche
regole stabilite dalla legislazione f‌iscale per quantif‌icare
l’imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla di-
versa f‌inalità dell’accertamento penale; con la conseguen-
za che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati
solo in presenza (quanto meno) di allegazioni fattuali, da
cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dub-
bio della loro esistenza. (sez. III, n. 37094 del 29 maggio
2015 - dep. 15 settembre 2015, Granata, Rv. 26516001).
Non sono analizzati nella sentenza impugnata le comuni-
cazioni dei dati IVA inviate dall’agenzia delle entrate il 12 lu-
glio 2012, le documentazioni acquisite al momento dell’escus-
sione della teste Fracasso Silvana - funzionario dell’Agenzia
delle entrate di Castiglione delle Stiviere - e l’estratto conto.
Elementi che potrebbero far ritenere non superate le soglie,
anche per singole imposte (ai f‌ini dell’art. 133 del c.p.).
La sentenza deve quindi annullarsi sul punto, con rin-
vio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia, rela-
tivamente al periodo di imposta del 2007.
Può affermarsi quindi il seguente principio di diritto:
“In tema di reati tributari il giudice deve accertare e de-
terminare l’ammontare delle imposte evase - ai f‌ini del su-
peramento delle soglie di punibilità attraverso una verif‌ica
che deve privilegiare il dato fattuale reale, rispetto ai criteri
formali dell’ordinamento f‌iscale, con la conseguenza che oc-
corre valutare i costi non contabilizzati emergenti dalla do-
cumentazione comunque acquisita al processo”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 DICEMBRE 2016, N. 53722
(UD. 23 FEBBRAIO 2016)
PRES. FIALE – EST. GRILLO – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. GUASTELLUCCIA
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali y Ve-
rif‌ica y Nuova soglia di punibilità annua y Omessi
versamenti per i quali nel medesimo anno solare è
intervenuta la prescrizione y Rilevanza.
. In tema di omesso versamento di ritenute previden-
ziali, ai f‌ini della verif‌ica circa il superamento o meno
della soglia di euro 10.000 annui, oltre la quale l’ille-
cito assume carattere penale (art. 2, comma 1 bis, del
D.L. n. 463/1983, conv, con modif. in legge n.638/1983,
nel testo sostituito dall’art. 3, comma 6, del D.L.vo n.
8/2016), occorre tener conto anche degli omessi ver-
samenti relativi al medesimo anno solare per i quali
sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato per
maturata prescrizione. (Mass. Redaz.) (d.l. 12 settem-
bre 1983, n. 463, art. 2) (1)
(1) In senso difforme si è espressa recentemente Cass. pen., sez. III,
11 aprile 2016, n. 14729, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna,
che ai f‌ini della punibilità non considera rilevante “l’eventuale già
dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell’an-
nualità in contestazione”, in quanto essendo la soglia riferita al pe-
riodo annuale, è da considerarsi indipendente da criteri satisfattivi
differenti dal pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 27 maggio 2015 la Corte di appello
di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribu-
nale di Siracusa del 3 luglio 2013 e di altra sentenza del
medesimo Tribunale in data 10 gennaio 2014 emesse en-
trambi nei riguardi di Guastelluccia Francesco imputato
del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2 della L. 638/83 (omesso
versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori di-
pendenti per i periodi novembre - dicembre 2005; luglio e
dicembre 2006; gennaio - giugno 2007; ottobre - dicembre
2007 per complessivi € 91.893,00 e per il periodo compreso
tra gennaio 2006 e novembre 2006; luglio - settembre 2007
e gennaio - luglio 2008 per un ammontare complessivo di
€ 69.247,00 con la recidiva specif‌ica e infraquinquennale),
riuniti i due processi, dichiarava non doversi procedere
per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per
tutte le condotte contestate f‌ino ad ottobre 2007 e, ride-
terminata la pena per le condotte residue relative agli
anni 2007 e 2008, in complessivi mesi tre di reclusione ed
€ 300,00 di multa, confermando nel resto.

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