Corte di Cassazione Penale sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 53974 (ud. 15 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2017
LEGITTIMITÀ
tutelato, costituito, come ricordato dalla stessa sentenza
impugnata, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra
imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo
stesso ordine economico (sez. III, n. 2648 del 9 novembre
2005, Giordani, Rv. 232961).
10.2. Il caso in esame si presenta sovrapponibile a
quello oggetto di esame da parte di questa stessa Sezio-
ne, deciso con la sentenza, richiamata nel provvedimento
impugnato (sez. III, n. 21256 del 5 febbraio 2014 - dep. 26
maggio 2014, Uberti, Rv. 259721), riguardante una fatti-
specie in cui correttamente la decisione impugnata ave-
va affermato la responsabilità dell’imputato per il reato
di cui alla L. n. 350 del 2003, art.4, comma 49, per aver
presentato alla dogana stendibiancheria di origine cinese
recanti sulla confezione la bandiera nazionale ed indica-
zioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura “prodotto di
qualità testato a norma Europea”. L’elemento differenziale
peculiare di tale ultima disposizione, rispetto a quella del
comma 49 bis, è costituito dalla mancanza di “indicazio-
ni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o
comunque suff‌icienti ad evitare qualsiasi fraintendimento
del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero
dalla mancanza di attestazione, resa da parte del titolare
o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che,
a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione
sulla effettiva origine estera del prodotto”. Con riguardo
all’elemento soggettivo esso è integrato dalla consapevo-
lezza dell’importazione per la commercializzazione pro-
dotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di
origine, ricorrente in capo al Pigini in presenza di falsa
indicazione della stampigliatura made in Italy su prodotti
e merci non originari dall’Italia e che importava da paesi
extra UE. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 DICEMBRE 2016, N. 53974
(UD. 15 NOVEMBRE 2016)
PRES. ROTUNDO – EST. CORBO – P.M. CARDIA (PARZ. DIFF.) – RIC. FREDA ED ALTRI
Peculato y D’uso y Utilizzo continuativo e sistema-
tico di un bene y Della pubblica amministrazione y
Realizzato con criteri personalistici y Criteri di va-
lutazione y Diff‌icoltà a def‌inire il bene ancora desti-
nato a f‌inalità pubblicistiche.
Peculato y Elemento oggettivo y Amministrato-
re unico y Di una società “in house” y Di un ente
pubblico territoriale y Che abbia utilizzato somme
destinate a scopi sociali per il conseguimento di f‌i-
nalità private y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Costituisce peculato ordinario e non peculato d’uso
l’utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile
della pubblica amministrazione, effettuato con criteri
personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che
non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il
bene rimanga ancora destinato a f‌inalità pubblicisti-
che. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di peculato or-
dinario la condotta dell’amministratore unico di una
società “in house” di un ente pubblico territoriale, il
quale, pur avendo disposto l’accredito, sui conti azien-
dali, di una parte della somma corrispondente a quella
che avrebbe dovuto essere la sua retribuzione, perché
essa venisse destinata al conseguimento di scopi so-
ciali, l’abbia poi di fatto utilizzata per f‌inalità esclusi-
vamente privatistiche. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314)
(2)
(1) In senso difforme si è espressa Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2015,
n. 14040, in Arch. giur. circ. 2015, 728, nel senso che anche la reitera-
zione di condotte che inizialmente sono inquadrabili come “peculato
d’uso” danno luogo alla continuazione di una pluralità di reati ex art.
314 c.p., primo comma, ma non possono comportare il mutamento
della qualif‌icazione giuridica del fatto in peculato "ordinario" ex art.
314, primo comma, c.p.. Per utili riferimenti sul reato di peculato d’u-
so si veda Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2015, n. 49474, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 9 settembre 2011,
n. 33472, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In senso analo-
go si veda Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 5398, in questa
Rivista 2007, 775, con nota di M. DE BELLIS, Il peculato commesso
mediante omissione dal sindaco di società concessionaria di servizi
pubblici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2016, il Tri-
bunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedi-
mento con cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Avellino aveva disposto, per quanto di inte-
resse in questa sede, l’applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari nei confronti di Amedeo Alberto
Gabrieli e quella del divieto di dimora nel comune di Avel-
lino nei confronti di Sergio Galluccio, Vincenzo Marciano
e Giuseppe Freda, ritenendo sussistenti gravi indizi di col-
pevolezza, a carico del primo, per i reati di corruzione e di
peculato e, a carico degli altri, per il reato di corruzione,
nonché, in relazione a tutti i precisati indagati, sebbene
con diversa intensità, il pericolo di recidiva.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza: a) in relazione a plurimi
fatti di corruzione, per avere il Gabrieli, quale ammini-
stratore unico della Azienda Città Servizi s.r.l., società in
house del Comune di Avellino, aff‌idato e prorogato, al di
fuori di ogni procedura di gara, contratti di forniture di
manodopera per lo svolgimento di servizi comunali, alle
cooperative o.n.l.u.s “C.C.S.E.”, facente capo, in particola-
re, al Galluccio ed al Marciano, “Qua La Mano”, di cui era
amministratore di fatto e dominus il Freda, nonché “La
Casa sulla Roccia” e “Demetra”, di cui era presidente Mau-
ro Aquino, nonché per avere il medesimo indagato omesso
di rilevare le infrazioni e le irregolarità addebitabili alle
precisate cooperative nell’ambito dei rapporti contrat-
tuali, in cambio dell’indicazione di nominativi di persone
da avviare al lavoro, tra i quali quelli di Luciana Giugliano,
a lui legata da rapporti sentimentali, di Ugo Rubicondo, f‌i-
glio della Giugliano, e Albero Negrone, fatti accertati negli

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