Corte di Cassazione Penale sez. II, 13 gennaio 2017, n. 1674 (ud. 1 dicembre 2016)

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Rivista penale 2/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 GENNAIO 2017, N. 1674
(UD. 1 DICEMBRE 2016)
PRES. FIANDESE – EST. DI PISA – P.M. CASELLA (CONF.) – RIC. CIPRIANO
Estorsione y Elemento oggettivo y Minaccia y A
danno di coniuge y Causa di non punibilità ex art.
649, comma 3, c.p. y Applicabilità y Esclusione.
. Nell’ipotesi di estorsione commessa in danno del pro-
prio coniuge, non opera la causa di non punibilità di
cui all’art. 649, primo comma, c.p. sia che il reato sia
stato commesso con violenza o con minaccia. (Nella
fattispecie si trattava di una serie di minacce eseguite
dall’imputata, sia personalmente che tramite sms, nei
confronti del marito, dal quale si stava separando legal-
mente, con la prospettiva che se non le avesse concesso
quanto da lei richiesto avrebbe continuato a molestarlo
durante il servizio, in modo tale da indurre il datore di
lavoro a licenziarlo, facendosi, in tal modo, consegnare
somme di denaro in misura maggiore rispetto a quelle
stabilite nel provvedimento di separazione legale)
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 629; c.p., art. 649) (1)
(1) In senso conforme v. Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2001, n. 22628,
in questa Rivista 2001, 831. Si veda, inoltre, Corte cost. 5 novembre
2015, n. 223, in www.giurcost.org, che hadichiarato l’inammissibili-
tà della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo
comma, c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 24, primo comma, Cost., poichè la previsione di non puni-
bilità dei congiunti della persona offesa da determinati reati contro
il patrimonio comporterebbe un trattamento ingiustif‌icatamente più
favorevole rispetto a quello riservato a soggetti che pongano in essere
l’identica condotta e siano privi, però, di un’analoga relazione fami-
liare con la vittima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 14 maggio 2015 la Corte di appello
di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Pa-
ola in data 11 luglio 2014 quanto alla affermazione della
penale responsabilità di Elena Cipriano in ordine ai reati
di cui agli artt. 612 bis e 629 c.p., riducendo la pena inf‌litta
in primo grado, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazio-
ne l’imputata, a mezzo dei difensori, con il quale formula
due motivi.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione di legge
in relazione agli artt. 629 e 649 c.p. Assume la ricorren-
te che una interpretazione corretta e costituzionalmente
orientata dell’art. 649 c.p. conduce a ritenere che “tutti i
reati contro il patrimonio” e, quindi, anche i reati di rapi-
na, estorsione sequestro di persona, non sono punibili se
non commessi mediante violenza, condotta non ravvisabi-
le nella fattispecie in esame; nel prospettare tale motivo
pone, anche, la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 649 terzo comma c.p. per contrasto con l’art. 3 Cost.
nella parte in cui non prevede che tutti i reati contro il
patrimonio, commessi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, senza violenza sulle persone, non siano punibili.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione di leg-
ge in ordine alla omessa qualif‌icazione del delitto di cui al
capo b), estorsione nella più lieve fattispecie di cui all’art.
393 c.p., assumendo, altresì, che la Corte territoriale aveva
fatto malgoverno delle disposizioni di cui agli artt. 47, 51
e 59 c.p., omettendo di considerare la sussistenza in capo
all’imputata del putativo esercizio di un diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
2. Va premesso che, in punto di fatto, risultano accer-
tate a carico della Cipriano le condotte di cui al capo b)
della rubrica consistite in una serie di minacce eseguite,
sia personalmente che tramite sms, nei confronti del ma-
rito, dal quale si stava separando legalmente, Osvaldo Iac-
carino, con la prospettiva che se non le avesse concesso
quanto da lei richiesto avrebbe continuato a molestarlo
durante il servizio, in modo tale da indurre il datore di la-
voro a licenziarlo, facendosi, in tal modo, consegnare som-
me di denaro in misura maggiore rispetto a quelle stabilite
nel provvedimento di separazione legale.
2.1. Occorre, quindi, richiamare il condivisibile orien-
tamento secondo cui «I reati consumati di rapina, estor-
sione e sequestro di persona a scopo di estorsione restano
esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art.
649 c.p., pur se posti in essere senza violenza alle perso-
ne, bensì con la sola minaccia. (sez. II, n. 28141 del 15
giugno 2010 - dep. 20 luglio 2010, P.G. in proc. Stefoni, Rv.
24793701), vedi anche sez. II, n. 39008 del 24 giugno 2009
- dep. 8 ottobre 2009, P.G. in proc. Cilli, Rv. 24525001.
2.2. Stante la accertata conf‌igurabilità del reato di cui
all’art. 629 c.p. nei confronti del marito Osvaldo Iaccarino,
in ragione del chiaro dettato normativo non può operare
la invocata condizione di non punibilità di cui all’art. 649
c.p., come stabilito dall’ultimo comma della norma citata,
essendo evidente la scelta del legislatore di escludere i re-
ati, quale quello in esame, che si caratterizzano per una
offesa alla persona oltre che al patrimonio.

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