Corte di Cassazione Penale sez. VII, 2 novembre 2016, n. 45992 (ud. 30 settembre 2016)

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giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VII, 2 NOVEMBRE 2016, N. 45992
(UD. 30 SETTEMBRE 2016)
PRES. DI TOMASSI – EST. SANDRINI – P.M. X – RIC. COVELLA
Armi e munizioni y Detenzione abusiva y Deten-
zione di caricatori y Con numero superiore a cinque
colpi y Per le armi lunghe y Con numero superiore ai
quindici colpi y Per le armi corte y Obbligo di denun-
cia all’autorità di pubblica sicurezza y Sussistenza.
. Per effetto delle modif‌iche apportate agli artt. 38,
comma primo, T.U.L.P.S. e 697 c. p. dall’art. 3, commi 3
septies e 3 octies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito
nella legge 17 aprile 2015, n. 43, l’obbligo di denuncia
all’autorità di pubblica sicurezza è attualmente limita-
to alla detenzione dei “soli” caricatori in grado di con-
tenere un numero superiore a cinque colpi per le armi
lunghe ed a quindici colpi per le armi corte, con con-
seguente depenalizzazione, a seguito della normativa
sopravvenuta - art. 2, comma 2, c.p.-, della condotta di
detenzione abusiva di caricatori per armi comuni da
sparo che non superano i suddetti limiti. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 697; d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, art. 3;
d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 38) (1)
(1) Per utili riferimenti in merito all’obbligo di denuncia si veda
Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2015, n. 49873, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna. Sul tema, per un inquadramento delle armi
comuni da sparo, si vedano Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2015, n.
6875, ibidem e Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2014, n. 52526, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d’appello
di Milano ha confermato la sentenza in data 5 giugno 2012
con cui il Tribunale di Monza aveva condannato Covella
Massimiliano alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione e
€ 200 di multa per il delitto di cui all’art. 2 legge n. 895 del
1967, consistito nella detenzione illegale di parti di armi
da guerra e di munizioni della stessa natura rappresentate
da un caricatore per pistola Beretta SB/92/FS e da otto
cartucce cal. 9 GFL parabellum, accertato il 28 maggio
2009.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del di-
fensore, deducendo con due motivi violazione di legge e
vizio di motivazione, sotto il prof‌ilo dell’inosservanza delle
norme disciplinanti la corretta contestazione dell’accusa
(artt. 521 e 522 del codice di rito) e dell’omessa risposta
alle doglianze contenute nell’atto d’appello.
3. Va rilevato che questa Corte ha affermato - con
orientamento, al quale deve essere data continuità, che
ha preso atto delle novità normative di cui all’art. 14 leg-
ge n. 183 del 2011, che ha soppresso con decorrenza dallo
gennaio 2012 il catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo, e di cui all’art. 23, comma 12 sexiesdecies, della
legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012), che ha attribuito al banco nazionale di prova di cui
all’art. 11 comma 2 legge n. 110 del 1975 la competenza a
verif‌icare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o
commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da
sparo - che la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha
natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che
la cartucce dello stesso calibro (9 x 19 GFL parabellum),
che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere
considerate munizioni per arma comune da sparo, la cui
detenzione illegale integra perciò la contravvenzione pre-
vista dall’art. 697 c.p., e non il delitto di cui all’art. 2 legge
n. 895 del 1967 (sez. I n. 6875 del 5 dicembre 2014, Rv.
262609; sez. I n. 52526 del 17 settembre 2014, Rv. 262186).
Consegue che la detenzione (non autorizzata) delle otto
cartucce di cui all’imputazione, inserite in un secondo
caricatore - rispetto a quello d’ordinanza rinvenuto nell’a-
bitazione del Covella in occasione della perquisizione do-
miciliare che ha condotto all’accertamento del reato, deve
essere qualif‌icata (non ricorrendo i presupposti dell’art.
129 comma 2 c.p.p.) come violazione dell’art. 697 c.p., in
relazione alla quale è maturata la causa di estinzione del
reato rappresentata dall’avvenuto decorso (dal 28 maggio
2009) del tempo massimo di prescrizione di cinque anni,
che deve essere immediatamente rilevata e dichiarata me-
diante annullamento senza rinvio, sul punto, della senten-
za impugnata.
4. Quanto alla detenzione del caricatore per pistola
Beretta cal. 9 in cui le otto cartucce erano inserite, va rile-
vato che in forza delle modif‌iche introdotte dai commi 3 -
septies e 3 - octies dell’art. 3 D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015,
convertito con modif‌icazioni nella legge n. 43 del 17 aprile
2015, nel testo dell’art. 38, primo comma, del T.U.L.P.S. e
nell’art. 697 c.p., l’obbligo di denuncia all’autorità di p.s. è
attualmente limitato alla detenzione dei “soli” caricatori
in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per
le armi lunghe e superiore a 15 colpi per le armi corte;
l’omessa denuncia dei caricatori che superino i predetti
limiti, inoltre, è ora punita - a titolo di contravvenzione - ai
sensi dell’art. 697 c.p..
La depenalizzazione così intervenuta, per effetto della
normativa sopravvenuta, della detenzione dei caricatori
per armi comuni da sparo che non superano i limiti sud-
detti deve trovare immediata applicazione, anche d’uff‌i-
cio, nei giudizi in corso, ai sensi dell’art. 2 secondo comma
c.p. (in forza, per quanto riguarda il giudizio di cassazione,
della norma processuale di cui all’art. 609 comma 2 c.p.p.).
Nel caso di specie, il dato di fatto che emerge dagli
atti è quello per cui entrambi i caricatori rinvenuti nell’a-
bitazione dell’imputato - quello a servizio della pistola
d’ordinanza e quello incriminato - portavano inserite un
numero di cartucce, rispettivamente di quindici e otto,
non eccedente il limite oltre il quale è previsto l’obbligo di
denuncia all’autorità di p.s.; dagli elementi acquisiti non
emerge in alcun modo che il caricatore non denunciato
possedesse le caratteristiche tecniche che determinano
l’insorgenza dell’obbligo di denuncia e la conseguente ri-
conducibilità del fatto all’ipotesi contravvenzionale di cui
all’art. 697 c.p., che deve perciò essere esclusa.
Sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere
annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato. (Omissis)

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