Corte di Cassazione Penale sez. II, 3 novembre 2016, n. 46288 (ud. 28 giugno 2016)

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Rivista penale 1/2017
LEGITTIMITÀ
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso
per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia, il quale denuncia l’illegittimità del
provvedimento.
Disponendo la pubblicazione della sentenza nel sito
internet del Ministero della giustizia come condizione per
fruire della sospensione condizionale della pena, il Tribu-
nale avrebbe imposto all’imputato un obbligo impossibile
da adempiere, poiché la pubblicazione nel detto sito, ai
sensi dell’art. 36 c.p., può essere richiesta solo dal Pubbli-
co Ministero e non dal privato; né è possibile un rapporto
diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la so-
stituzione del Pubblico Ministero all’obbligato nell’incom-
bente prescritto.
Il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto la disci-
plina della pubblicazione della sentenza a titolo di ripara-
zione del danno ai sensi dell’art. 165 c.p., che costituisce un
obbligo da adempiere a spese dell’imputato in un giornale
indicato dal giudice, con la pubblicazione della senten-
za nel sito internet del Ministero della giustizia, prevista
dall’art. 36 c.p. come sanzione accessoria eseguibile solo
dal Pubblico Ministero e non autonomamente dalla parte.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata
il 27 novembre 2015, ha concluso a favore dell’annulla-
mento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
A ragione ha addotto precedente decisione della Corte
favorevole alla tesi del ricorrente (sentenza n. 43757 del
2015 di questa stessa sezione, non massimata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che occorre distinguere
il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia stata di-
sposta a titolo di riparazione del danno e ad essa sia stato
subordinato il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena ai sensi dell’art. 165, primo ed ultimo comma,
c.p., da quello in cui essa sia imposta come pena acces-
soria nei casi previsti dalla legge a norma dell’art. 36 c.p.
Solo in quest’ultimo caso la sentenza va pubblicata
nel sito internet del Ministero della giustizia d’uff‌icio ed
a spese del condannato, come dispone l’art. 36, commi se-
condo e terzo, c.p.; mentre, nel caso di pubblicazione della
sentenza a titolo di riparazione del danno, cui può esse-
re subordinata la sospensione condizionale della pena, a
norma dell’art. 165, comma primo, c.p., l’adempimento è
aff‌idato all’autonoma iniziativa dell’interessato in un sito
dallo stesso accessibile, nel termine prescritto dal giudice
ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 165 c.p.
Diversamente opinando, la pubblicazione della sentenza,
anche quando disposta discrezionalmente dal giudice come
obbligo cui è possibile subordinare il benef‌icio della sospen-
sione condizionale della pena, dovrebbe essere eseguita
sempre d’uff‌icio e, di conseguenza, il benef‌icio non potreb-
be mai essere revocato; mentre la pubblicazione d’uff‌icio nel
sito internet del Ministero della giustizia è coerente con la
pubblicazione imposta dalla legge come sanzione accessoria,
rientrando in tal caso nel novero delle spese di giustizia anti-
cipate dall’erario e recuperabili dal condannato, ove solvibile.
Va dunque affermato il seguente principio: la modalità
di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel
sito internet del Ministero della giustizia per estratto, sal-
vo che il giudice disponga la pubblicazione per intero, e
con esecuzione d’uff‌icio ed a spese del condannato, è pre-
vista nei casi in cui la medesima pubblicazione sia dispo-
sta dalla legge come sanzione accessoria, a norma dell’art.
36, commi secondo, terzo e quarto, c.p.; tali modalità uff‌i-
ciose di pubblicazione non riguardano, invece, il diverso
caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al
condannato, a titolo di riparazione del danno, come con-
dizione cui il giudice abbia subordinato il benef‌icio della
sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165,
commi primo ed ultimo, c.p.; in quest’ultima ipotesi, il
giudice dovrà specif‌icare termine e modalità della pubbli-
cazione in una testata giornalistica, in modo da mettere il
condannato in grado di adempiere autonomamente l’ob-
bligo impostogli con la sentenza e non eseguibile d’uff‌icio
a prescindere dalla sua iniziativa.
2. Il provvedimento impugnato, avallando la medesima
modalità di pubblicazione della sentenza sia nel caso in
cui essa sia prevista come sanzione accessoria da appli-
care d’uff‌icio (art. 36 c.p.), sia nel caso in cui essa sia im-
posta al condannato come specif‌ico obbligo cui sia stato
subordinato il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena, da adempiere nel termine e con le modalità
stabiliti in sentenza (art. 165, primo ed ultimo comma,
c.p.), è, dunque, errato e va annullato con rinvio allo stes-
so Tribunale, giudice dell’esecuzione, perchè si uniformi
al principio come sopra enunciato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 3 NOVEMBRE 2016, N. 46288
(UD. 28 GIUGNO 2016)
PRES. PRESTIPINO – EST. BELTRANI – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. MUSA
HAMAD ED ALTRO
Estorsione y Estremi y Differenze con il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con vio-
lenza o minaccia alle persone y Fattispecie relati-
va a titolare di credito che, unitamente ad altro
soggetto, aveva costretto il debitore a consegnare
loro, a titolo di pegno, le chiavi di un’autovettura
di sua proprietà, di valore assai superiore all’im-
porto del debito, ed a rilasciare, a titolo di ulterio-
re garanzia, un documento ricognitivo dello stesso
debito.
. Ai f‌ini della distinzione tra il reato di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle
persone e quello di estorsione, mentre non può assu-
mere decisivo rilievo (salva la sua eventuale valorizza-
zione sotto il mero prof‌ilo indiziario, come possibile in-
dice sintomatico del dolo di estorsione), la particolare
intensità o gravità della violenza o della minaccia, atte-
sa la possibilità, prevista come aggravante dal secondo
comma dell’art. 393 c.p., che anche nell’esercizio ar-

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