Corte di Cassazione Penale sez. V, 29 novembre 2016, n. 50659 (ud. 18 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 1/2017
LEGITTIMITÀ
lare” dell’azienda risultava essere la moglie del querelante
(Antonietti Elena), hanno indotto il G.i.p. ad afferma-
re che il Mosca fosse privo del potere di rappresentanza
della persona offesa titolare del diritto di querela e che
l’invalidità di quest’atto compromettesse la procedibilità
del reato.
2. Come noto, ai sensi dell’art. 120 c.p., la titolarità del
diritto di querela compete ad “ogni persona offesa da un
reato”.
2.1. Questa Corte, in ripetute circostanze, ha già avuto
modo di affermare, in tema di individuazione della persona
offesa, cui compete il diritto di querela, che deve intender-
si tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce
la lesione dell’interesse penalmente protetto. Possono per-
tanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato,
che vanno individuati, appunto, con riferimento alla tito-
larità del bene giuridico protetto. Tale affermazione è sta-
ta fatta in ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da
parte di un rappresentante, ritenendo persona offesa non
solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il “pro-
cacciatore di affari” per conto della predetta società, legit-
timo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e
tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario (cfr.
sez. II, sentenza n. 2862 del 27 gennaio 1999, Rv. 212766).
In altra vicenda, conclusioni simili sono state raggiunte al-
lorchè sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre
querela per furto in un supermercato sia il direttore che il
commesso, posto che la qualità di persona offesa compe-
te, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali,
ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita
(cfr. sez. IV, n. 37932 del 28 settembre 2010, Rv. 248451).
Peraltro, anche le SS.UU. di questa Corte hanno affermato
(cfr. sez. un. n. 40354 del 18 luglio 2013, Rv. 255975) che
nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va
individuato anche nel possesso inteso come relazione di
fatto con la cosa.
3. Pare dunque evidente che il soggetto che ha pro-
posto la querela, il quale ha esposto di essersi personal-
mente occupato della transazione commerciale con l’in-
dagato, trovandosi al bancone di vendita al momento del
pagamento, debba considerarsi persona offesa e dunque
titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in
quanto responsabile, in quel frangente, delle attività del
negozio.
4. Evidentemente ricorrenti sono poi nel caso di spe-
cie gli ulteriori presupposti, previsti dall’art. 381 comma
4 c.p.p., per legittimare l’arresto facoltativo, e cioè la gra-
vità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto; invero,
come ribadito dal P.M. ricorrente, oltre alla gravità delle
condotte consistenti nel possesso di numerosi assegni di
provenienza illecita e nel rilevante danno arrecato alla
persona offesa, il Filannino Nicola è soggetto pregiudicato
per delitti di carattere specif‌ico, con numerosi precedenti
di polizia anch’essi specif‌ici.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, apparen-
do legittimo l’arresto operato, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata senza rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 29 NOVEMBRE 2016, N. 50659
(UD. 18 OTTOBRE 2016)
PRES. ZAZA – EST. PISTORELLI – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. CHICHIARELLI
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Utilizzo
del termine “omosessuale” y Signif‌icato offensivo
e denigratorio y Nell’uso comune y Conf‌igurabilità
y Esclusione y Elementi caratterizzanti y Individua-
zione.
. È da escludersi che il termine “omosessuale” abbia
conservato nel presente contesto storico un signif‌icato
intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi
in passato, essendo entrato nell’uso comune. A differen-
za di altri appellativi che veicolano il medesimo concet-
to con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del
linguaggio corrente, il termine in questione assume in-
fatti un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attri-
buire una qualità personale al soggetto evocato. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 594; c.p., art. 596; c.p., art. 597) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia in commento e sulla valenza
offensiva del termine “omosessuale” si veda Cass. pen., sez. V, 19 di-
cembre 1994, n. 12510, in questa Rivista 1995, 1184.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di
Trieste ha condannato alla sola pena pecuniaria ed ai soli
effetti penali Chiachiarelli Carlo Alberto per il reato di
diffamazione commesso ai danni di Casciano Ugo, identif‌i-
candolo nell’ambito di una querela proposta nei confronti
di altra persona come “omosessuale”.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, trasmesso
dal Tribunale di Trieste a questa Corte ai sensi dell’art. 568
comma 5 c.p.p., l’imputato a mezzo del proprio difensore de-
ducendo errata applicazione della legge penale e vizi della
motivazione in merito alla conf‌igurabilità in concreto ed in
astratto del reato contestato ed al mancato riconoscimento
dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. In tal senso, sotto il primo
prof‌ilo, il ricorrente lamenta come il G.d.P. non abbia valu-
tato il contesto in cui è stato utilizzato il termine imputato,
eccependo altresì il mancato riconoscimento della causa
di non punibilità di cui all’art. 598 c.p. In relazione all’altro
prof‌ilo viene invece contestata la stessa natura offensiva del
termine “omossessuale”, sia evocando la perdita di qualsiasi
carattere lesivo di tale espressione nell’evoluzione del lin-
guaggio comune, sia evidenziando come il suo intrinseco si-
gnif‌icato non possa costituire un insulto. Inf‌ine il ricorrente
eccepisce il difetto dell’elemento soggettivo del reato.
3. Con memoria depositata il 4 ottobre 2016 ha propo-
sto motivi nuovi eccependo il difetto di querela, posto che
quella presentata all’udienza del 17 ottobre 2014 dalla per-
sona offesa insieme ad altra documentazione non sarebbe
stata acquisita dal Giudice di Pace ed era comunque priva
di f‌irma, mentre quella acquisita su iniziativa del pubbli-
co ministero all’udienza del 7 febbraio 2014 era priva di
ratif‌ica e del timbro di un uff‌icio preposto alla ricezione,
nonché dell’autentica della sottoscrizione.

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