Corte di Cassazione Penale sez. II, 29 novembre 2016, n. 50725 (ud. 4 ottobre 2016)

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giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ti f‌iscali comunque inevitabili per la tipologia dell’azienda
di Senni, e ravvisato un tentativo, perchè Senni e il com-
mercialista Filanti (soltanto con lui Marchi ebbe rapporti
diretti) chiesero l’intervento dei carabinieri prima di ef-
fettuare la dazione (pag. 9): il 18 aprile 2016 Filanti si recò
dai Carabinieri denunciando quanto andava accadendo e
informandoli che Senni intendeva collaborare e fu Filanti
a intrattenere i rapporti con Marchi e a incontrarlo il 22
aprile 2016 con videoregistrazione dell’incontro con appa-
recchiatura fornita dai Carabinieri, secondo il programma
concordato. In realtà, Marchi non riuscì a indurre Senni a
dare o a promettere qualcosa ma a rivolgersi ai Carabinieri
e a consentire che Filanti si accordasse apparentemente
con Marchi sotto osservazione della polizia giudiziaria.
Le condotte di colui che induce e del privato indotto si
perfezionano autonomamente e la prima si conf‌igura solo
come tentativo se l’evento non si verif‌ica per la resisten-
za opposta dal privato alle illecite pressioni, tanto più se
espressa con una denuncia (sez. VI, n. 6846 del 12 gennaio
2016, Rv. 265901; sez. VI, n. 46071 del 22 luglio 2015, Rv.
265351). Nel caso in esame la denuncia anteriore alla pro-
messa (f‌ittizia) ha impedito il perfezionarsi della sequen-
za che nel reato ex art. 319-quater c.p. salda l’induzione
da parte dell’uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio con
la indebita promessa o dazione da parte del privato (ana-
logamente, mutatis mutandis, in tema di concussione: sez.
VI, n. 10355 del 7 giugno 2007, dep. 2008, Rv. 238912; sez.
VI, n. 11384 del 21 gennaio 2003, Rv. 22719601). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 NOVEMBRE 2016, N. 50725
(UD. 4 OTTOBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. FILIPPINI – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. FILANNINO
Azione penale y Querela y Dichiarazione e forma
y Requisiti y Persona offesa y Individuazione y In
relazione al reato di truffa y Legittimità esclusiva
del soggetto in danno del quale il reato era stato
commesso y Esclusione y Fattispecie relativa alla
truffa commessa in danno al titolare di un’impresa
commerciale.
. In tema di legittimazione alla proposizione della que-
rela, dovendosi ritenere “persona offesa” chiunque ab-
bia subito la lesione dell’interesse protetto dalla nor-
ma penale, detta legittimazione va riconosciuta, con
riguardo al reato di truffa, anche in capo al soggetto
che, pur non rivestendo la formale qualif‌ica di titolare
dell’impresa commerciale in danno della quale il rea-
to era stato commesso (spettando, nella specie, detta
qualif‌ica alla di lui moglie), abbia tuttavia personal-
mente trattato l’affare dal quale il danno era derivato.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 120; c.p., art. 122; c.p., art.
640; c.p., art. 649) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. un. 30 settembre
2013, n. 40354, in questa Rivista 2014, 435; Cass. pen., sez. IV, 26 ot-
tobre 2010, n. 37932, ivi 2011, 1201 e Cass. pen., sez. II, 2 marzo 1999,
n. 2869, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 18 settembre 2015 il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea non conva-
lidava l’arresto facoltativo di Filannino Nicola effettuato
dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di truffa ag-
gravata, ordinando l’immediata liberazione dello stesso, se
non detenuto per altra causa; riteneva infatti il giudice,
sulla base della provvisoria imputazione redatta dal P.M.,
di trovarsi in presenza di una truffa procedibile a querela
e che tale condizione di procedibilità mancasse perchè
quella in atti proveniva da soggetto non legittimato.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per
Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ivrea, sollevan-
do il seguente motivo di gravame: mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, dal momento che sebbene la
provvisoria imputazione redatta dalla Procura contestasse
una ipotesi di truffa semplice, in realtà gli operanti ave-
vano proceduto all’arresto in relazione ad ipotesi di truffa
aggravata ai sensi dei nn. 2 e 7 dell’art. 61 c.p., sicchè il
giudice della convalida avrebbe errato nel ritenere il reato
procedibile a querela, poiché avrebbe dovuto porsi nell’ot-
tica della Polizia Giudiziaria ed effettuare un controllo
della legittimità dell’operato di quest’ultima sulla base di
un canone di ragionevolezza in relazione allo stato di f‌la-
granza e sulla ricorrenza di uno dei reati richiamati dagli
artt. 380 e 381 c.p.; controllo che avrebbe dovuto rileva-
re la presenza delle citate aggravanti (dal momento che
l’indagato aveva carpito il consenso della persona offesa,
ordinando merce per un valore di oltre € 2.000,00 - dun-
que rilevante entità del danno - in cambio della consegna
di un assegno circolare contraffatto - e quindi aggravante
teleologica-). Del tutto carente sarebbe anche stata la mo-
tivazione in relazione al presupposto della gravità del fatto
e alla pericolosità del soggetto, nella specie sussistenti in
relazione alla natura di piccola impresa a conduzione fa-
miliare rivestita dalla p.o. e ai plurimi precedenti, anche
specif‌ici, dell’indagato.
3. Il Procuratore generale, con nota del 21 luglio 2016,
chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza im-
pugnata sia perchè la querela deve considerarsi legittima-
mente proposta dal soggetto che ha direttamente subito il
raggiro, sia perchè il giudice della convalida non è vincolato
dalla qualif‌icazione operata dal P.M., dovendo invece valu-
tare direttamente l’operato della P.G., ponendosi nell’ottica
nella quale questa ha esercitato la sua facoltà di arresto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
1. Il giudice della convalida ha incentrato il proprio ra-
gionamento sulla circostanza che il soggetto che ha spor-
to la querela (Mosca Denis Andrea) è un semplice socio
della società di persone (la Elettric solution s.a.s.) titolare
dell’esercizio commerciale truffato; l’omessa indicazione
della qualif‌ica sociale rivestita dal querelante, richiesta
dall’art. 337 comma 3, c.p.p., unita al fatto che in atti “tito-

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