Corte di Cassazione Penale sez. V, 30 novembre 2016, n. 50847 (C.C. 6 ottobre 2016)

Pagine46-47
38
giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
La censura, quindi, va disattesa alla stregua del seguen-
te principio di diritto: «in tema di insolvenza fraudolenta,
avente ad oggetto l’inadempimento, da parte del promit-
tente, della polizza f‌ideiussoria, ove, in virtù di una clau-
sola contrattuale, il terzo garantito, abbia la possibilità di
agire in via diretta contro il suddetto promittente, parte
offesa del suddetto delitto, ai f‌ini della proposizione della
querela, va ritenuto (anche) il terzo garantito». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 30 NOVEMBRE 2016, N. 50847
(C.C. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. FUMO – EST. SETTEMBRE – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. BRUZZESE
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Appar-
tenente ad associazione maf‌iosa y Residente all’e-
stero y Applicabilità della misura y Sussistenza.
. In tema di misure di prevenzione, è da escludere che
l’applicabilità di tali misure sia esclusa per il solo fatto
che il proposto sia residente all’estero, fermo restando
che l’applicazione in concreto resta comunque subordi-
nata alla presenza del medesimo proposto in un terri-
torio soggetto alla sovranità dello Stato italiano. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2016, n. 159, art. 4; d.l.vo 6
settembre 2016, n. 159, art. 6) (1)
(1) In genere, sull’applicazione di misure di prevenzione nei con-
fronti di appartenenti ad associazioni di tipo maf‌ioso, v. Cass. pen.,
sez. II, 29 febbraio 2016, n. 8106, in questa Rivista 2016, 926.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha, col decreto
impugnato, confermato l’applicazione - a carico di Bruzze-
se Carmelo - della misura di prevenzione della sorveglian-
za speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza per anni quattro, ai sensi della legge n. 575 del
31 maggio 1965 (ora, artt. 4 e 6 del D.L.vo n. 159 del 6 set-
tembre 2011), siccome indiziato di appartenenza all’asso-
ciazione maf‌iosa ‘ndrangheta, quale capo ed organizzatore
del “locale” di Grotteria. Alla base della decisione vi è il
contenuto di conversazioni intercettate il 14 e il 20 agosto
2008 e gli esiti dei servizi di osservazione effettuati l’11
novembre 2009.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso il
difensore del proposto, aff‌idandosi alle ragioni di censura
di seguito indicate. Con un primo motivo eccepisce la vio-
lazione degli artt. 4 e 6 del D.L.vo 159/2011, per la ragione
che è stata applicata una misura di prevenzione personale
a soggetto che, già al momento della proposta, era resi-
dente all’estero (in Canada). Col secondo motivo deduce
un’apparenza di motivazione. Lamenta che il Tribunale e
la Corte d’appello abbiano fondato il giudizio di pericolosi-
tà sociale sui pochi dialoghi intercettati, già utilizzati nel
procedimento penale instaurato a suo carico e debitamen-
te confutati. Col terzo motivo rinnova le doglianze concer-
nenti il giudizio di pericolosità sociale, per non essere sta-
ta compiutamente motivata l’attualità della pericolosità,
desunta da dialoghi risalenti al 2008 e relativi a soggetto
incensurato. Contesta che il requisito dell’attualità della
pericolosità sia desumibile dal solo coinvolgimento in un
procedimento penale avente ad oggetto reati associativi di
tipo maf‌ioso e a prescindere da una indagine svolta con ri-
ferimento al momento applicativo della misura. Col quarto
motivo lamenta una mancanza di motivazione in ordine
all’applicazione, oltre che della sorveglianza speciale,
anche dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza,
nonché in ordine alla durata della misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di censura sono infondati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nessu-
na norma - tantomeno gli articoli 4 e 6 del D.L.vo 159/2011
- vietano l’applicazione delle misure di prevenzione perso-
nali a soggetto residente all’estero. Valgono per detti sog-
getti, pertanto, le norme stabilite per “chiunque” si trovi
nelle condizioni stabilite dall’art. 4 della legge suddetta,
fermo restando che l’applicabilità concreta della misura
è subordinata alla presenza del proposto in territori sog-
getti alla sovranità dello Stato. Tanto, a prescindere dal
fatto che - come si legge nel provvedimento impugnato - il
periodo di permanenza all’estero di Bruzzese si è concluso
con la sua espulsione dal territorio nordamericano.
2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo
di impugnazione, perchè il vizio di motivazione in mate-
ria di prevenzione non è deducibile in sede di legittimità,
come ribadito di recente anche dalla Corte costituzionale.
Rileva soltanto la omessa motivazione o la mera apparenza
della stessa, che costituiscono violazione di legge e preci-
samente dell’art. 125 c.p.p., comma 3.
Nel caso di specie, però, non può parlarsi di motiva-
zione omessa, giacché il Tribunale e la Corte d’appello
hanno chiaramente collegato il giudizio sulla pericolosità
sociale del proposto a fatti e circostanze di rilievo penale,
rappresentati da plurime intercettazioni ambientali effet-
tuate nella lavanderia Ape Green, gestita dal capomaf‌ia
Giuseppe Commisso, nel corso delle quali Bruzzese discu-
te con l’interlocutore di vicende e cariche di ‘ndrangheta
ai massimi livelli, nonché da intercettazioni telefoniche
tra altri soggetti, nel corso delle quali si parla di Bruzze-
se come maf‌ioso posto a capo del “locale” di Grotteria. Il
tutto confermato dalla partecipazione del proposto ad una
riunione di maf‌ia, in cui veniva conferita la dote di “san-
ta” a Raffaele D’Agostino. Trattasi di evidenze probatorie
chiaramente indicative di appartenenza maf‌iosa, sicché i
giudizi del Tribunale e della Corte d’Appello di Reggio Ca-
labria appaiono pure sorretti - contrariamente all’assunto
del ricorrente - da congrua e logica motivazione.
3. Quanto all’attualità della pericolosità, va ribadito il
tradizionale orientamento di questa Corte di legittimità,
secondo cui, ai f‌ini dell’applicazione di misure di preven-
zione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo
maf‌ioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in
punto di attualità della pericolosità, una volta che l’appar-
tenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT