Corte di Cassazione Penale sez. II, 30 novembre 2016, n. 50996 (ud. 14 ottobre 2016)

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giur
1/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato.
2.1. La Corte territoriale ha ritenuto attendibili, con va-
lutazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici,
le dichiarazioni rese dal teste Gianni Cappiello che aveva
riferito di aver appreso dal ricorrente che anch’egli van-
tava un credito nei confronti del Fontana, evidenziando,
nondimeno, con esaustivi richiami della giurisprudenza di
legittimità, che quando - come nella specie - la minaccia si
estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria che vanno
al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto,
allora la coartazione dell’altrui volontà è f‌inalizzata a con-
seguire un prof‌itto che assume ex se i caratteri dell’ingiu-
stizia (v., da ultimo, sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015,
Li, Rv. 265643; sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo e
altri, Rv. 265316; sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudet-
ti e altri, Rv. 265320).
Il richiamato principio costituisce frutto della consta-
tazione che nel paradigma dell’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza alle persone, la modalità
strumentale, violenta o minacciosa, non può trasmodare
in manifestazioni sproporzionate e gratuite, in intima con-
traddizione con l’elemento psicologico della fattispecie
condensato nella convinzione dell’esercizio, sia pure solo
preteso, di un diritto.
2.2. Del resto, pare diff‌icilmente contestabile come
l’oggettività giuridica del delitto di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
di cui all’art. 393 c.p., anche per la sedes materiae, sia la
tutela delle situazioni aventi apparenza di legalità contro
le altrui violente manomissioni (v., sez. V, n. 7507 del 18
maggio 1983, Coppola, Rv. 160227). La pretesa arbitraria-
mente attuata dall’agente deve quindi corrispondere per-
fettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto
dall’ordinamento giuridico, e ciò che caratterizza il reato
è pertanto la sostituzione, operata dall’agente, dello stru-
mento di tutela pubblico con quello privato: ne consegue
che nel delitto di cui all’art. 393 c.p., la condotta violenta o
minacciosa non è mai f‌ine a sé stessa, ma sia strettamente
connessa alla f‌inalità dell’agente di far valere il preteso
diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come ele-
mento accidentale, e pertanto non può mai consistere in
manifestazioni del tutto incompatibili con il ragionevole
intento di far valere un diritto. Quando la minaccia, inve-
ce, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di
sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragione-
vole intento di far valere un diritto, e la condotta violenta
f‌inisce con l’essere f‌ine a sé stessa, allora la coartazione
dell’altrui volontà è f‌inalizzata a conseguire un prof‌itto
che assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia (v., sez. VI,
n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, Rv. 263255; sez. II,
n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo e altro, Rv. 263298;
sez. I, n. 32795 del 2 luglio 2014, Donato, Rv. 261291). Pa-
rimenti, non è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 393 c.p.,
bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di or-
ganizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto
altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre
forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (v.,
sez. II, n. 33870 del 6 maggio 2014, Cacciola, Rv. 260344)
così come nei casi in cui il debitore sia costretto a pagare
a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offe-
sa è anche costretta, a seguito dell’azione intimidatrice, a
versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto
obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio
(v., sez. V, n. 52241 del 20 giugno 2014, D’Ambrosio, Rv.
261381; sez. II, n. 14440 del 15 febbraio 2007, Mezzanza-
nica, Rv. 236457).
3. Con il secondo motivo, il ricorrente formula una
censura parzialmente difforme da quella sollevata in sede
d’appello, limitata alla richiesta d’inquadramento della
condotta nell’alveo del tentativo per effetto della conse-
gna controllata del danaro da parte del Fontana.
La tesi difensiva è palesemente infondata giacchè, per
costante insegnamento di questa Suprema Corte, si ha
consumazione, e non mero tentativo del delitto di estor-
sione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal sog-
getto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui
sia predisposto l’intervento della polizia giudiziaria che
provveda immediatamente all’arresto del reo ed alla resti-
tuzione del bene all’avente diritto (v., sez. II, n. 11922 del
12 dicembre 2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254798; sez. II,
n. 27601 del 19 giugno 2009, Gandolf‌i e altro, Rv. 244671).
Infatti, la ricostruzione sistematica della fattispecie im-
pone di considerare la costrizione, che segue la violenza
o minaccia, quale evento del reato, mentre l’ingiusto pro-
f‌itto con altrui danno si atteggia a evento ulteriore, sicché
il tentativo è ravvisabile esclusivamente nel caso in cui la
violenza o la minaccia non attingano il risultato di costrin-
gere la persona offesa al “facere” ingiusto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 NOVEMBRE 2016, N. 50996
(UD. 14 OTTOBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. RAGO – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. VISONE
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Obbligazione nascente da una polizza f‌ideiussoria
y Inadempimento y Terzo garantito dalla predetta
polizza y Qualità di persona offesa y Legittimazione
a proporre querela nei confronti del garante risul-
tato insolvente y Sussistenza.
. In tema di insolvenza fraudolenta, qualora la stessa
sia costituita dall’inadempimento dell’obbligazione na-
scente da una polizza f‌ideiussoria in forza della quale
il terzo garantito abbia azione diretta nei confronti del
garante, previa comunicazione a quest’ultimo dell’i-
nadempimento del debitore, va riconosciuta al terzo
garantito la qualità di persona offesa e quindi la legit-
timazione a proporre querela nei confronti del garante
risultato insolvente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 120; c.c.,
art. 2621; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216) (1)
(1) Nel senso che solo la persona offesa è titolare del diritto di que-
rela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione civile
nel processo penale, v. Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21090,

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