Corte di Cassazione Penale sez. II, 30 novembre 2016, n. 51013 (ud. 21 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 1/2017
LEGITTIMITÀ
cedenti penali dell’imputato come evincibili dal certif‌icato
penale in atti, mentre non solo il certif‌icato penale risulta
nullo, ma la stessa sentenza di primo grado - appunto con-
fermata dalla Corte d’appello - aveva applicato al preve-
nuto la sospensione condizionale e la non menzione, che
l’incensuratezza presuppone.
4.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere an-
nullata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis
c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Venezia per nuovo giudizio sul punto.
5. L’ultimo motivo è assorbito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 NOVEMBRE 2016, N. 51013
(UD. 21 OTTOBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PELLEGRINO – P.M. ZACCO (CONF.) – RIC. ARCIDIACONO
Estorsione y Estremi y Estorsione ed esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni y Distinzione y Minac-
cia di esercitare un diritto realizzata con partico-
lare forza intimidatoria y Coartazione del debitore
y Realizzata da organizzazioni dedite alla realizza-
zione di crediti per conto altrui y Fattispecie in ma-
teria di strozzinaggio.
Estorsione y Tentativo y Oggetto del reato y Conse-
gna della cosa estorta all’estorsore y Intervento im-
mediato della polizia giudiziaria y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
. È da escludere la conf‌igurabilità del reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia
alla persona, sussistendo invece quella del più grave
reato di estorsione, quando la minaccia o la violenza si
estrinsechino in forme di tale forza intimidatoria e di
sistematica pervicacia da andare al di là di ogni ragio-
nevole intento di far valere un diritto, per cui la con-
dotta illecita diventa f‌ine a sé stessa ed il prof‌itto che
si intende conseguire mediante la coartazione dell’al-
trui volontà assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia,
come pure quando si sia in presenza di organizzazio-
ni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui
mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre
forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori,
ed ancora nell’ipotesi in cui il debitore sia costretto a
pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la
persona offesa è anche costretta, a seguito dell’azione
intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto
estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garan-
zia di effetto liberatorio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 393;
c.p., art. 629; c.p., art. 630) (1)
. In tema di estorsione, si ha consumazione, e non mero
tentativo allorché la cosa estorta venga consegnata dal
soggetto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi
in cui sia predisposto l’intervento della polizia giudizia-
ria che provveda immediatamente all’arresto del reo ed
alla restituzione del bene all’avente diritto. (c.p., art.
56; c.p., art. 629) (2)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2016,
n. 1921, in questa Rivista 2016, 698; Cass. pen., sez. II, 6 novembre
2015, n. 44657, ivi 2016, 600; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2015, n.
44476, ivi 2016, 600.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2013, n.
11922, in questa Rivista 2014, 101. In senso conforme si veda Cass.
pen., sez. II, 6 luglio 2009, n. 27601, ivi 2010, 912.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 30
giugno 2015 confermava la sentenza del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che ave-
va riconosciuto, in esito a giudizio abbreviato, Umberto
Arcidiacono colpevole del delitto di estorsione aggravata
in concorso con Claudio Hudorovick e Thomas Achille
Mastrandrea, condannandolo alla pena di anni tre, mesi
quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Il processo originava dalla denunzia di Simone Fonta-
na il quale aveva rappresentato che nel gennaio 2014 era
stato fermato in strada da tale Umberto (successivamen-
te identif‌icato nell’odierno ricorrente) il quale gli aveva
chiesto la consegna della somma di euro mille e, alla ri-
sposta negativa, aveva formulato nei suoi confronti minac-
ce, successivamente reiterate in compagnia dei coimpu-
tati, con la prospettazione del ricorso alle vie di fatto. A
seguito delle continue intimidazioni subìte, non essendo
in grado di versare l’importo richiesto che egli collegava,
seppur in via dubitativa, ad un prestito ricevuto nei primi
mesi del 2012 da un tale Gianni Cappiello che, a suo dire,
gli aveva rimesso il debito, il Fontana sporgeva denunzia,
concordando con gli operanti la consegna di parte dell’im-
porto richiesto, costituito da quattro banconote da 50 euro
fotocopiate che la persona offesa consegnava nelle mani
dell’Arcidiacono sotto gli occhi degli operanti, celati a bre-
ve distanza.
2. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per
cassazione il difensore del ricorrente, lamentando:
a) erronea applicazione della legge penale e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla qualif‌i-
cazione giuridica del fatto contestato, avendo i giudici di
merito negato l’esistenza di una pretesa creditoria dell’im-
putato nei confronti del Fontana;
b) inosservanza della legge penale e mancanza di moti-
vazione in relazione al mancato accoglimento delle ipotesi
subordinate prospettate nei motivi di gravame e preter-
messe dalle sentenze di merito, con riguardo alla mancata
qualif‌icazione del fatto come fattispecie tentata, peraltro
non punibile in considerazione dell’assoluta inidonei-
tà della condotta ad attingere il f‌ine antigiuridico che si
assume perseguito dal ricorrente e al denegato riconosci-
mento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. sia con riguardo
alla consistenza economica della pretesa che allo scarso
rilievo offensivo della condotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,
immeritevole di accoglimento.

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