Corte di Cassazione Penale sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 51613 (ud. 8 novembre 2016)

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Rivista penale 1/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 2 DICEMBRE 2016, N. 51613
(UD. 8 NOVEMBRE 2016)
PRES. ROTUNDO – EST. BASSI – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. ENE
Oltraggio y A pubblico uff‌iciale y Elemento sogget-
tivo y Diffusa abitudine all’uso di espressioni vol-
gari y Insussistenza del delitto y Esclusione y Capa-
cità offensiva delle espressioni verbali y Requisiti y
Individuazione y Fattispecie di oltraggio a pubblico
uff‌iciale realizzatosi in un locale pubblico a seguito
di una lite tra presenti.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di oltraggio a
pubblico uff‌iciale, quale ora previsto dall’art. 341 bis
c.p., per un verso, l’obiettiva capacità offensiva di de-
terminate espressioni verbali non può dirsi elisa dalla
facilità e dalla frequenza con le quali esse vengono ado-
perate, ben potendo le medesime dar luogo alla ricono-
scibilità del reato quando siano inserite in un contesto
che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo
e disistima per le funzioni del pubblico uff‌iciale; per
altro verso, una critica, anche accesa, nei confronti
del pubblico uff‌iciale non può essere considerata pe-
nalmente rilevante se non quando sia tale da minare
la dignità sociale del destinatario e, attraverso di lui,
la considerazione della pubblica amministrazione che
egli, in quel momento, impersona. (Nella specie, in
applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che
legittimamente fosse stata affermata la sussistenza del
reato in un caso in cui l’imputato, a fronte dell’inter-
vento del pubblico uff‌iciale in un locale pubblico in cui
era insorta una lite tra avventori, aveva rivolto al suo
indirizzo l’espressione: "io vado dove voglio, vaffancu-
lo”). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 341 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2013,
n. 1737, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI,
10 novembre 1994, n. 11396, in CED, Cass. pen., RV 199378.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ionut Ene ricorre, a mezzo del proprio difensore di
f‌iducia Avv. Federico Vianelli, avverso la sentenza in epi-
grafe, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha confer-
mato la condanna a lui inf‌litta il 4 luglio 2011 dal Tribuna-
le di Treviso, per il reato di oltraggio a pubblico uff‌iciale,
commesso il 6 dicembre 2009.
A sostegno della richiesta di annullamento del provve-
dimento, il ricorrente denuncia:
1.1. la violazione di legge processuale in relazione
all’art. 522 c.p.p. ed il vizio di motivazione, per avere la
Corte omesso di rispondere in merito alla eccepita viola-
zione del principio di necessaria correlazione fra conte-
stazione e condanna, dedotta sul presupposto che l’impu-
tazione si riferiva all’offesa dell’onore e del prestigio di un
solo appartenente all’Arma dei Carabinieri e non, come
ritenuto, ad entrambi i militari operanti;
1.2. l’errata applicazione di legge penale in relazione
all’art. 341-bis c.p., dovendosi escludere la valenza offensi-
va della frase “io vado dove voglio, vaffanculo”, facendo in
ogni caso difetto l’elemento soggettivo del reato, in quanto
si tratta di un cittadino straniero con diff‌icoltà linguisti-
che;
1.3. la violazione di legge processuale in relazione
all’art. 125, comma 3, c.p.p. ed il vizio di motivazione in
merito alla sollecitata applicazione della causa di non pu-
nibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
1.4. il vizio di motivazione in merito al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, dal momento che i Giu-
dici della cognizione hanno trascurato di considerare la
giovane età, lo stato di incensuratezza e la condizione di
straniero alloglotta dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al terzo mo-
tivo concernente la causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis c.p.
2. È palesemente destituita di fondamento la prima ec-
cezione con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della
sentenza ex art. 522 c.p.p., per difetto di correlazione fra
contestazione e sentenza.
2.1. Ricorre, invero, la violazione del principio invocato
dalla difesa allorquando il giudice pronunci condanna in
relazione ad una fattispecie concreta, nella sua dimensio-
ne storico-fattuale, diversa da quella descritta nel decreto
che dispone il giudizio ovvero risultante all’esito delle con-
testazioni suppletive. Secondo l’insegnamento di questa
Suprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per aversi
mutamento del fatto occorre infatti una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista
dalla legge, in modo che si conf‌iguri un’incertezza sull’og-
getto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiu-
dizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine
volta ad accertare la violazione del principio suddetto non
va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente
letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi
in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto
insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del pro-
cesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di
difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (sez. un.,
n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051).
2.2. Di tali principi ha fatto buon governo la Corte ter-
ritoriale veneta là dove - in risposta all’analoga censura
mossa con l’atto d’appello - ha osservato che risulta “del
tutto irrilevante che l’imputato si sia riferito ad uno solo
o per tutti i pubblici uff‌iciali presenti: ciò che conta è che
lo stesso abbia pronunciato la frase ritenuta offensiva la
loro presenza e sia stata da loro percepita, riferibile, in
ogni caso alla onorabilità anche del corpo di appartenenza
degli stessi”.
Non è revocabile in dubbio che l’imputato sia stato
compiutamente posto in grado di comprendere il tenore
dell’imputazione e, dunque, di difendersi dall’accusa di
avere pronunciato una frase oltraggiosa all’indirizzo dei
pubblici uff‌iciali. Non ricorre pertanto la violazione del
principio invocato dall’impugnante.

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