Corte di Cassazione Penale sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52857 (ud. 14 gennaio 2016)

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Rivista penale 1/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 DICEMBRE 2016, N. 52857
(UD. 14 GENNAIO 2016)
PRES. FIALE – EST. GRILLO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. SPARACO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Accertamento y Sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente
y Legittimità y Accordo tra contribuente e Ammini-
strazione f‌inanziaria per la rateizzazione del debi-
to y Rilevanza.
. In presenza di un reato tributario il sequestro è le-
gittimo, ma deve tenere conto dall’accordo sottoscritto
dal contribuente con il Fisco per la restituzione ra-
teizzata della somma dovuta. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 12; c.p., art. 240; c.p., art. 322;
c.p.p., art. 321) (1)
(1) Seguono il medesimo orientamento della pronuncia in commen-
to Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5728, in questa Rivista
2016, 338; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2015, n. 20887, ivi 2015, 116
e Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2014, n. 6635, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna. Per un’ampia rassegna giurisprudenziale sul
D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, si veda F. SGUBBI, L. MAZZANTI, L. LO-
RETTI, Codice dei reati tributari, Ed. La Tribuna 2017, pp. 422 ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 15 maggio 2015 il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - in funzione di Giudice del Rie-
same - in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico
Ministero presso quel Tribunale avverso l’ordinanza emes-
sa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale in data 8 ottobre 2014 con la quale era stata
rigettata la richiesta di sequestro preventivo per equiva-
lente nei confronti di Sparaco Carlo e della Sparaco Co-
struzioni s.n.c. in persona del suo legale rappresentante
in ordine al reato di cui all’art. 5 del D.L.vo 74/00 (omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni
2009 2011), ordinava il sequestro preventivo diretto nei
confronti della società, quale benef‌iciaria del reato f‌iscale,
della complessiva somma di € 765.485,16 pari alle imposte
non versate per detto periodo e in alternativa e subordi-
natamente, nei confronti del legale rappresentante sotto
forma di sequestro per equivalente, in caso di esito infrut-
tuoso nei riguardi della società.
2. Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’in-
dagato Sparaco Carlo tramite il proprio difensore di f‌idu-
cia lamentando sotto molteplici prof‌ili violazione di legge
per inosservanza dell’art. 5 del D.L.vo 74/00 (con riferi-
mento ai periodi di imposta 2010 - per i quali non erano
applicabili le disposizioni di cui al D.L. 138/2011 - e 2011 -
per il quale non era ancora scaduto il termine di legge per
la presentazione della dichiarazione dei redditi) e dell’art.
321 c.p.p. in relazione all’art. 322 ter c.p. (con riferimento
al periodo di imposta 2009 per il quale era stata presen-
tata richiesta di accertamento con adesione seguita dalla
rateizzazione dell’intero debito f‌iscale per quell’anno, par-
zialmente pagato nella misura di € 67.109,02).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
2. Va premesso, per un corretto inquadramento della
fattispecie sottoposta alla valutazione del Tribunale del
Riesame, che il reato provvisoriamente ascritto all’odier-
no ricorrente Sparaco Carlo riguarda la violazione dell’art.
5 del D.L.vo 74/00 (omessa presentazione delle dichiara-
zioni dei redditi anche ai f‌ini IVA). Il giudice del riesame,
disattendendo le argomentazioni in base alle quali il G.i.p.
aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo diretto
avanzata dal Pubblico Ministero affermando l’assenza dei
presupposti per emettere il provvedimento cautelare sia
nella forma diretta (nei confronti della società) che nei
confronti del legale rappresentante (nella forma per equi-
valente), riteneva sussistere le condizioni per il sequestro
diretto sulla base dell’analisi compiuta dal Pubblico Mini-
stero sullo stato economico f‌inanziario della società, pe-
raltro operativa sul mercato oltre che attiva dal punto di
vista economico. Alla base del provvedimento cautelare il
detto Tribunale faceva richiamo alla nota decisione delle
SS.UU. di questa Corte Suprema n. 1056/14 ed ai principi
in essa contenuti.
3. Ciò doverosamente precisato e facendo riferimento
specif‌ico alla contestazione formulata in via provvisoria
sulla base della quale è stato emesso il provvedimento im-
pugnato, osserva il Collegio che, con riferimento all’anno
di imposta 2011, è certamente inesatto quanto rilevato dal
Tribunale posto che il reato di omessa dichiarazione dei
redditi si ritiene consumato non già alla data di scadenza
del termine ordinario per la presentazione della dichia-
razione (30 settembre 2011) così come f‌igura nel capo di
incolpazione provvisoria, ma alla scadenza dell’ulteriore
termine dei 90 giorni successivi al termine stabilito dalla
legge (v. oltre a sez. III, 20 gennaio 2015 n. 17120, Nico-
si, Rv. 263251 con riferimento, in particolare, al termine
iniziale di decorrenza della prescrizione, di questa stessa
Sezione, in senso analogo per quanto attiene il periodo di
consumazione del reato, 18 giugno 2015 n. 33026, Falco,
Rv. 264250).

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