Corte di Cassazione Penale sez. un., 7 novembre 2016, n. 46688 (ud. 29 settembre 2016)

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giur
Rivista penale 1/2017
CONTRASTI
sentenza di I grado, richiamata da quella d’appello), trat-
tandosi di spese effettivamente pertinenti alla creazione
del prodotto e alle attività che ne hanno determinato l’ac-
crescimento del valore. Poco rileva, quindi, che il marchio
sia stato associato, in un certo periodo, ai prodotti della
Ata Cucine s.r.l., giacché ciò è avvenuto quando - a partire
dal 19 gennaio 2010 - era già stata richiesta la registra-
zione del marchio a favore di Barbato e Chiarion (ovvero,
secondo l’imputato, a favore del solo Chiarion): vale a dire
in un periodo in cui il marchio era già fuoriuscito dalla di-
sponibilità giuridica della Ata Cucine s.r.l., per cui le spese
per la sua divulgazione - seppur siano servite, in parte, a
immettere sul mercato i prodotti della società fallita non
potevano essere accollate a quest’ultima.
3.1. Il ricorso è fondato, come già anticipato, limita-
tamente alla censura proposta con l’ultimo motivo di ri-
corso. È stato infatti stabilito che è illegittima, in applica-
zione dei principi di legalità e tassatività - che escludono
la sottoposizione del benef‌icio ad obblighi diversi da quelli
previsti dall’art. 165 c.p. - la subordinazione della sospen-
sione condizionale della pena all’obbligo del risarcimento
dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronun-
ciato condanna generica e demandato al giudice civile la
liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di
cui all’art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l’eser-
cizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente
alla quantif‌icazione dell’obbligo risarcitorio del condan-
nato ovvero abbia assegnato una provvisionale (sez. V, n.
48517 del 6 ottobre 2011, Cuoghi, Rv. 251708). Tanto vale,
a maggior ragione, nel caso in cui il danneggiato dal reato
si sia disinteressato del processo, mostrando, in tal modo,
di non avere istanze da far valere nei confronti dell’impu-
tato. La condizione apposta alla concessione del benef‌icio
deve dunque essere eliminata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 7 NOVEMBRE 2016, N. 46688
(UD. 29 SETTEMBRE 2016)
PRES. CANZIO – EST. VESSICHELLI – P.M. X – RIC. SCHIRRU ED ALTRA
Cassazione penale y Sentenza y Annullamento
senza rinvio y Sentenza di condanna relativa a rea-
to abrogato y Qualif‌icato come illecito civile ai sensi
del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7 y Dichiarazione del
giudice dell’impugnazione y Revoca della sentenza
di condanna y Pronuncia del giudice dell’esecuzione
y Sulle disposizioni e sui capi che concernono gli
interessi civili y Di modif‌ica y Esclusione.
. In caso di sentenza di condanna relativa a un reato
successivamente abrogato e qualif‌icato come illecito
civile ai sensi del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, il giu-
dice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non
è più previsto dalla legge come reato, deve revocare an-
che i capi della sentenza che concernono gli interessi
civili. (Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno
affermato, sul tema, altresì, che, in caso di sentenza di
condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecu-
zione, revoca, con la stessa formula, il provvedimento,
lasciando ferme le disposizioni e i capi che concerno-
no gli interessi civili). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 576;
c.p.p., art. 578; d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1;
d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 4) (1)
(1) La decisione in commento dipana il contrasto interpretativo che
si era creato sull’argomento. Nello stesso senso della pronuncia in
commento si vedano le recenti: Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2016, n.
14044, Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15634, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2016, n. 16147, ibi-
dem. In senso contrario si vedano gli orientamenti espressi da Cass.
pen., sez. II, 16 maggio 2016, n. 20206, in Arch.nuova proc. pen. 2016,
376, che considera che, “nel giudizio penale, l’affermazione della re-
sponsabilità dell’imputato, pur se ai soli effetti civili, presuppone che
il fatto oggetto del giudizio sia considerato dalla legge come reato” e
Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna, secondo cui “il giudice civile investito della domanda
di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo
accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cogni-
zione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualif‌icazioni del
giudice penale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Hanno proposto ricorso per cassazione Giovanni
Schirru e Stefania Simbula avverso la sentenza in data
3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Cagliari ha
rigettato l’appello contro la sentenza del Giudice di pace
di Iglesias che li aveva dichiarati responsabili del reato di
danneggiamento continuato.
Gli imputati sono stati condannati al pagamento della
multa e, in solido, al risarcimento dei danni da liquidare in
separato giudizio, al pagamento della provvisionale prov-
visoriamente esecutiva di 100 euro e alla rifusione delle
spese della parte civile.
2. Il difensore ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Manifesta illogicità della valutazione di attendibi-
lità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e
degli altri testi dell’accusa.
2.2. Vizio di motivazione concernente le dichiarazioni
dei testi a difesa, i quali avevano concordemente affer-
mato che gli imputati erano assenti nel tempo al quale si
fanno risalire i fatti.
2.3. Vizio della motivazione con riferimento al dolo del
reato.
2.4. Inutilizzabilità di un f‌ilmato e di una consulenza
stragiudiziale prodotti in giudizio, deduzione formulata in
primo grado ma del tutto ignorata in appello.
2.5. Travisamento della prova, con riferimento al con-
tenuto delle deposizioni della persona offesa e del teste
Massa i quali avevano attribuito al solo Schirru la denun-
cia agli uff‌ici comunali.
2.6. Assenza di motivazione riguardo alle statuizioni
civili, e in special modo riguardo alla provvisionale, no-
nostante articolati motivi di appello con i quali era stata
contestata la sussistenza del danno.
3. Il difensore, con motivi nuovi, ha dedotto - in via
gradata rispetto alla richiesta principale di assoluzione
perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto non costitu-

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