Corte di Cassazione Penale sez. V, 30 novembre 2016, n. 50836 (ud. 3 novembre 2016)

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Rivista penale 1/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 30 NOVEMBRE 2016, N. 50836
(UD. 3 NOVEMBRE 2016)
PRES. ZAZA – EST. SETTEMBRE – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. BARBATO
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta per
distrazione y Bancarotta preferenziale y Ammini-
stratore di società fallita y Che effettua prelievi
dalle casse sociali y A titolo di compenso per l’at-
tività prestata y In assenza di formale delibera
assembleare ex art. 2389 c.c. y Tipologia di reato y
Individuazione.
. Risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione e
non del meno grave reato di bancarotta preferenziale
l’amministratore della società fallita il quale effettui
prelevamenti dalle casse sociali a titolo di compenso
per l’attività da lui prestata, in assenza di una forma-
le delibera assembleare, quale richiesta dall’art. 2389
c. c., che abbia stabilito la misura di detto compenso,
quando la stessa non risulti già stabilita nello statuto.
(Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; r.d.
16 marzo 1942, n. 267, art. 223; c.c., art. 2389) (1)
(1) La questione è, in realtà, controversa: nello stesso senso della
massima in commento si veda Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2009, n.
46959, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. D’altra parte orienta-
menti più recenti si sono pronunciati in senso difforme; si veda Cass.
pen., sez. V, 3 dicembre 2015, n. 48017, ibidem, che non considera
imputabile di bancarotta fraudolenta l’imprenditore che ottiene, in
pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, una congrua
somma di denaro per il lavoro prestato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. II Tribunale di Pordenone, con sentenza conferma-
ta dalla Corte di appello di Trieste, ha, in sede di giudizio
abbreviato, condannato Barbato Luca per bancarotta frau-
dolenta patrimoniale commessa quale Presidente del Con-
siglio di amministrazione della Ata Cucine s.r.l., dichiarata
fallita nel 2010. Secondo l’accusa l’imputato, operando nella
qualità sopradetta, distrasse le attività societarie seguenti:
a) euro 7.000 mensili, oltre IVA e rimborso spese, per
un totale di € 74.020, a lui attribuiti o auto-attribuitosi
quale consulente esterno della società, sebbene le attività
a lui commissionate rientrassero, in gran parte, nei com-
piti proprie dell’amministratore;
b) la somma di € 207.021, pari alle spese sostenute
dalla società fallita per realizzare e promuovere il marchio
“Moka”, registrato, in realtà, a nome dello stesso Barba-
to Luca e di Chiarion Luigi e successivamente utilizzato
dalla Moka Cucine s.r.l., gestita dallo stesso Barbato;
c) la somma di € 70.278 per immobilizzazioni immate-
riali (diritti di brevetto riferiti al marchio Moka).
La sentenza precisa che la Ata Cucine s.r.l. si era resa
aff‌ittuaria, nel marzo 2009, dell’azienda della Master s.p.a.
in concordato preventivo e che aveva acquistato, al prezzo
esorbitante di € 1.550.000, il magazzino della società sud-
detta, sicché era in condizione di insolvenza già alla f‌ine
del 2009.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per
Cassazione il difensore dell’imputato lamentando la vio-
lazione delle regole di valutazione probatoria e un vizio
di motivazione, con riguardo sia all’affermazione della
responsabilità e alla qualif‌icazione dei fatti, sia alla su-
bordinazione della sospensione condiziona della pena alla
retrocessione della somma di € 74.020 e del marchio Moka.
Deduce: a) quanto alla contestata distrazione della som-
ma di € 74.020, che la conclusione dei giudici è “smentita
dalla documentazione agli atti del processo” (pag. 4), po-
sto che la corresponsione del compenso di € 7.000 mensili
fu autorizzata dall’assemblea dei soci del 23 marzo 2010 e
posto che l’assemblea ordinaria del 7 agosto 2010 (men-
zionata dalla Corte d’appello, a dimostrazione dell’assenza
di liceità della percezione) fu tenuta dopo la dichiarazio-
ne di fallimento; b) quanto alla distrazione della somma
di € 207.021, che il deposito del marchio “Moka” avvenne
il 19 gennaio 2010 e che la costituzione della Moka Cucine
s.r.l., gestita da Barbato, avvenne il 23 luglio 2010, mentre
l’effettivo utilizzo del marchio da parte di detta società fu
successivo al 15 settembre 2010: vale a dire, dopo il falli-
mento di Ata Cucine s.r.l., che lo aveva utilizzato f‌ino al
fallimento. Peraltro, il marchio suddetto è stato retrocesso
(“anche inottemperanza alla sentenza di primo grado”) il
5 novembre 2012 alla curatela fallimentare, che non ha
neppure provveduto alla vendita, “a riprova dell’assoluta
irrilevanza economica dello stesso”, né vi è prova che i
207.021 euro siano stati utilizzati per la realizzazione del
marchio, laddove lo stesso curatore li ha riferiti, nella sua
relazione del 24 novembre 2010, prevalentemente a costi
per f‌iere e mostre, a spese per cataloghi e listini e solo per
€ 2.000 a spese di progettazione del marchio; c) quanto
ai diritti di brevetto, che la Corte triestina ha confuso il
marchio con il brevetto ed ha omesso ogni motivazione a
sostegno dell’asserita distrazione, non avendo considerato
che la paternità del brevetto è di Chiarion
2.1. Con altro motivo contesta la qualif‌icazione - come
bancarotta distrattiva delle somme introitate dall’ammini-
stratore a titolo di compenso per l’attività prestata, potendo,
semmai, parlarsi di bancarotta preferenziale, posto che la
loro percezione era stata autorizzata dall’assemblea dei soci.

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