Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 ottobre 2016, n. 42962 (ud. 9 settembre 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Tuttavia, senza che sia necessario, in questa sede,
approfondire il signif‌icato e i limiti dei due orientamen-
ti, è suff‌iciente rilevare che, anche alla stregua dell’opi-
nione che consente al giudice dell’udienza preliminare
una penetrante valutazione prognostica in ordine alla
“completabilità degli atti di indagine” e alla “inutilità del
dibattimento”, dando conto del fatto che il materiale di-
mostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e
che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva
dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza
dell’imputato è in grado di resistere ad un approfondimen-
to nel contraddittorio dibattimentale (in questi termini, si
veda sez. VI, n. 36210 del 26 giugno 2014, C., Rv. 260248),
si osserva, con carattere assorbente, che nella sentenza
impugnata, è proprio il giudice dell’udienza preliminare
a sottolineare più volte la necessità di approfondimenti
istruttori anche specif‌icamente indicati, con ciò dimo-
strando che il quadro probatorio era suscettibile di arric-
chimento e che, in ogni caso, non ricorreva il presupposto,
indicato dall’art. 421, comma 4, c.p.p., per decidere allo
stato degli atti, con la conseguente possibilità di esercita-
re i poteri di cui all’art. 421-bis c.p.p.
In tale contesto, esclusa la decisività dell’assenza di
una comunicazione di notizia di reato unitaria, anche per-
chè oggetto della valutazione del giudice dell’udienza pre-
liminare non è la capacità argomentativa o organizzativa
del Pubblico Ministero, ma il materiale raccolto durante
le indagini preliminari, non può non rilevarsi l’intrinse-
ca contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza
impugnata, che, come sopra s’è visto, denunciano a più
riprese l’assenza di verif‌ica di alcuni temi istruttori e poi
assumono semplicistica mente l’insuff‌icienza o l’inidonei-
tà degli elementi indiziari raccolti a sostenere l’accusa nel
dibattimento.
Tali prof‌ili sono assolutamente assorbenti, rispetto ad
altri rilievi che investono un altro aspetto, pure di estremo
rilievo e particolarmente valorizzato nel terzo motivo del
ricorso del Pubblico Ministero, che attiene alla necessità di
una valutazione non atomistica delle risultanze istruttorie.
Come si è affermato per la ben più penetrante valuta-
zione delle prove (si veda, di recente, sez. II, n. 32619 del
24 aprile 2014, Pipino, Rv. 260071), va infatti ribadito che,
ai sensi dell’art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l’one-
re della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera
considerazione del valore autonomo dei singoli elementi
probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria
della prova, che è principio cardine del processo penale,
perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla
norma stessa. Nella valutazione della prova, infatti, il
giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno
degli elementi processualmente emersi, non in modo par-
cellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, veri-
f‌icando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente
in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione
logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso
la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità
processuale, ossia la verità del caso concreto. Ne discende
che viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli
elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valu-
tazione, rinvenendo per ciascuno giustif‌icazioni sommarie
od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro in-
sieme non fossero tali da consentire la conf‌igurabilità in
concreto del reato contestato.
5. Alla stregua dei superiori rilievi, la sentenza impu-
gnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribuna-
le di Catania. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 OTTOBRE 2016, N. 42962
(UD. 9 SETTEMBRE 2016)
PRES. CARCANO – EST. VILLONI – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. S.F.
Rif‌iuto di uff‌ici legalmente dovuti y Conferimen-
to dell’incarico y Consulente del P.M. y Funzioni che
non rientrano espressamente tra quelle previste
dalla norma y Ipotesi di reato y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
Rif‌iuto di uff‌ici legalmente dovuti y Conferimen-
to dell’incarico y Consulente del P.M. y In materia
medico-legale y Mancata esecuzione dell’incarico y
Non punibilità del rif‌iuto y Condizioni y Fattispecie
di rif‌iuto del consulente del P.M. ad eseguire l’in-
carico ad esso conferito adducendo la mancanza di
un’espressa autorizzazione del magistrato ad ese-
guire preparati istopatologici.
. Il reato di cui all’art. 366, comma primo, c.p. (rif‌iuto
di uff‌ici legalmente dovuti) può essere commesso an-
che dal soggetto chiamato ad assumere le funzioni di
consulente del pubblico ministero, benchè tali funzioni
non rientrino tra quelle espressamente previste dalla
norma. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 328; c.p., art. 366) (1)
. In tema di rif‌iuto di uff‌ici legalmente dovuti (art. 366
c.p.), benchè l’elemento soggettivo del reato sia costi-
tuito dal solo dolo generico, deve tuttavia ammettersi
la non punibilità del rif‌iuto di assunzione di un inca-
rico quale quello di consulente del pubblico ministero
quando esso trovi ragionevole giustif‌icazione nella
rappresentata insussistenza di condizioni ritenute ne-
cessarie, sotto un prof‌ilo puramente tecnico, perché
l’incarico stesso possa essere utilmente e prof‌icua-
mente espletato. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Corte ha annullato senza rinvio, perché il
fatto non costituisce reato, la sentenza con la quale il
giudice d’appello, ribaltando la pronuncia assolutoria
di primo grado, aveva affermato la penale responsabili-
tà dell’imputato in un caso in cui questi, a sostegno del
rif‌iuto di assumere l’incarico, aveva addotto il mancato
accoglimento, da parte del pubblico ministero, della
richiesta di essere espressamente autorizzato all’effet-
tuazione di prelievi e analisi ritenuti necessari). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 328; c.p., art. 366) (2)
(1, 2) Per un inquadramento del reato in oggetto si vedano Cass.
pen., sez. VI, 21 febbraio 2012, n. 6903, in questa Rivista 2013, 595;
Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n. 17000, ivi 2009, 217 e Cass. pen.,

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