Corte di Cassazione Penale sez. II, 14 ottobre 2016, n. 43705 (C.C. 29 settembre 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
è inapplicabile alla fattispecie in esame, per la stessa
previsione della disciplina transitoria contenuta nell’art.
2, comma 36 vicies bis del D.L. citato, che stabilisce che
«Le norme di cui al comma 36 vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto». Ne consegue che
il computo della prescrizione deve essere effettuato con
gli ordinari criteri di cui agli artt. 157, primo comma, 160,
terzo comma, 161, secondo comma, c.p., i quali prevedono,
per i reati per i quali qui si procede, un termine massimo
complessivo di sette anni sei mesi. E deve tenersi conto
delle cause di sospensione del decorso della prescrizione
verif‌icatesi nel corso del procedimento, per un totale di
un anno, quattro mesi, dodici giorni: 60 giorni, per impe-
dimento del difensore all’udienza del 29 novembre 2013;
60 giorni, per impedimento del difensore all’udienza del
5 febbraio 2014; 6 mesi e 22 giorni per richiesta difensi-
va (dal 25 febbraio 2015 al 16 settembre 2015); 3 mesi e
20 giorni, per adesione del difensore all’astensione dalle
udienze proclamata da un organismo di categoria (dal
23 giugno 2011 al 13 ottobre 2011); 60 giorni, per impe-
dimento del difensore all’udienza del 1° marzo 2012. Ne
consegue che: il reato di cui al capo A), commesso il 6
aprile 2005, si è prescritto il 18 febbraio 2014; il reato di
cui al capo B, commesso il 19 ottobre 2006, si è prescritto
il 31 agosto 2015; il reato di cui al capo C) si è prescritto
il 25 dicembre 2014, quanto alla condotta più recente, del
13 febbraio 2006; il reato di cui al capo D), commesso il 27
dicembre 2006 con riferimento all’annualità 2005, il 7 set-
tembre 2015. Residuano: quanto al reato di cui al capo D),
l’annualità 2006, per la quale il termine di prescrizione an-
drà scadere il 5 agosto 2016, trattandosi di fatto commesso
il 25 settembre 2007; il reato di cui al capo E), commesso
il 15 ottobre 2007, per il quale il termine di prescrizione ad
a scadere il 27 agosto 2016. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 OTTOBRE 2016, N. 43705
(C.C. 29 SETTEMBRE 2016)
PRES. GALLO – EST. SGADARI – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. CRISTEA
Circostanze del reato y Aggravanti y Ex art. 640,
comma 2 bis, c.p. y Minorata difesa pubblica o pri-
vata y Art. 61, n. 5, c.p. y Individuazione y Proposta e
vendita di prodotti “on line” y Su portali telematici
specializzati y Mancata effettiva consegna del pro-
dotto all’acquirente y Conseguenze.
. In tema di truffa, è ravvisabile l’aggravante di cui
all’art. 640, comma 2 bis, c.p., in relazione all’art. 61 n.
5 c.p., nella condotta di chi, avvalendosi di noti e spe-
cializzati portali telematici, proponga e realizzi la ven-
dita di prodotti, con acquisizione, mediante pagamenti
“on line”, dei relativi corrispettivi, senza poi provvede-
re alla loro consegna agli acquirenti, la cui condizione
di minorata difesa deriva dalla distanza tra il luogo dal
quale opera l’agente e quello nel quale si trova ogni sin-
golo acquirente, con conseguente maggiore facilità, per
il primo, di schermare la sua identità e di sottrarsi co-
munque, alle diff‌icoltà che al conseguimento dell’ille-
cito prof‌itto si frapporrebbero ove la vendita avvenisse
"de visu". (Mass. Redaz.) (c.p., art. 61; c.p., art. 640bis)
(1)
(1) Analogamente, ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in og-
getto in relazione ad una serie di truffe, Cass. pen., sez. II, 2 aprile
2015, n. 13933, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Individuano
inoltre ipotesi di minorata difesa: Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2015, n.
32244, in questa Rivista 2016, 598 e Cass. pen., sez. II, 17 novembre
2004, n. 44624, ivi 2005, 1266. Inoltre, def‌inisce il luogo di consu-
mazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2015, n. 17325, ivi 2016, 535,
con nota di M. GIANNELLI, Accesso abusivo a sistema informatico e
luogo consumativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia
annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Bergamo che aveva applicato all’in-
dagato la misura della custodia cautelare in carcere in re-
lazione ad una pluralità di delitti di truffa aggravata dalla
minorata difesa.
2. Il Cristea, dopo aver inserito, su noti e specializza-
ti portali internet, diversi annunci di vendita di telefoni
cellulari di varie marche o di personal computer, perfe-
zionava la vendita on line di tali beni incassando somme
di danaro che gli venivano bonif‌icate su conti correnti o
accreditate su carte prepagate, i cui numeri egli forniva
ai soggetti che rispondevano all’annuncio, non provve-
dendo successivamente alla consegna agli acquirenti dei
beni oggetto della vendita. In tale condotta, il Giudice per
le indagini preliminari aveva individuato gli estremi del
reato di truffa, ritenendo sussistente anche l’aggravante
di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., contestata nella
imputazione provvisoria nei seguenti termini: “per avere
prof‌ittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostaco-
lare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso
contatti telematici e a distanza che non permettono alla
persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’in-
terlocutore/contraente, né l’esistenza del bene offerto”.
3. Il Tribunale di Brescia, su impugnazione dell’inda-
gato, dopo aver premesso che la possibilità di applicare
la misura cautelare conseguiva esclusivamente alla con-
testazione della menzionata aggravante, riteneva che essa
non fosse sussistente, dal momento che la condotta del
Cristea - il quale aveva ammesso gli addebiti - in ragione
delle peculiarità proprie della vendita on-line, integrasse
gli artif‌ici e raggiri del reato di truffa, senza tuttavia indi-
viduare altri elementi ulteriori, esterni alla struttura del
reato, integranti l’aggravante della minorata difesa.
Sottolineando, altresì, che per la conf‌igurabilità di
quest’ultima “l’eventuale approf‌ittamento delle vittime
deve essere valutato in concreto, con riferimento a situa-
zioni che denotano nel soggetto passivo una particolare
vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente
vantaggio e non già come modalità seriale”.

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