Corte di Cassazione Penale sez. III, 14 ottobre 2016, n. 44584 (ud. 7 giugno 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2016, N. 44584
(UD. 7 GIUGNO 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDRONIO – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. PUTEO ED ALTRI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sul valore aggiunto y Emissione di fatture per
operazioni inesistenti y Art. 325, par. 1 e 2, TFUE
y Disapplicazione della normativa nazionale sulla
prescrizione y Condizioni y Requisiti della gravità
della frode e del “numero considerevole di casi” y
Individuazione.
. In tema di reati tributari, ai f‌ini della disapplicazione
della normativa nazionale sulla prescrizione, in quanto
inidonea a soddisfare gli obblighi imposti agli Stati mem-
bri dell’Unione europea dall’art. 325, par. 1 e 2, TFUE, se-
condo quanto affermato dalla Corte di giustizia europea
con la sentenza 8 settembre 2015 in causa C-105/14 Ta-
ricco, il requisito della gravità della frode è riconoscibile
anche con riferimento a fattispecie criminose in materia
di evasione dell’IVA che non richiamino espressamente,
nella loro formulazione, il connotato della fraudolenza, a
condizione, in ogni caso, che l’evasione non sia inferiore
ad un importo di euro 50.000, senza che, peraltro, il su-
peramento di tale importo possa, di per sé solo, far sì che
la frode sia qualif‌icabile come grave, dovendosi invece,
al riguardo, fare riferimento al complesso dei criteri di
cui all’art. 133 c.p., mentre, per quanto riguarda l’ulte-
riore requisito costituito dal “numero considerevole di
casi”, esso non può che essere verif‌icato in concreto, con
riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio,
potendosi ritenere suff‌iciente anche una singola frode
solo qualora questa sia di rilevantissima gravità. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 133; c.p., art. 157; c.p., art. 160; c.p.,
art. 161; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; d.l.vo 10 mar-
zo 2000, n. 74, art. 8) (1)
(1) Utili riferimenti per l’individuazione dei requisiti di cui in mas-
sima sono rappresentati dall’ordinanza Cass. pen., sez. III, 8 luglio
2016, n. 28346, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. IV, 26 febbraio 2016, n. 7914, in questa Rivista 2016, 440.
In dottrina, sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea 8 settembre 2015, si vedano gli autorevoli commenti di A. CA-
MON, La torsione d’un sistema. Rif‌lessioni intorno alla sentenza Ta-
ricco, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 2; O. MAZZA, La prescrizione
del reato fra legalità penale e diritto giurisprudenziale europeo, ivi
2016, 8; L. BARTOLI, Il caso Taricco. Scheda riassuntiva, ivi 2016, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 3 maggio 2012, il Tribunale di
Brindisi ha -per quanto qui rileva - condannato: 1) Sanasi
Antonio, alla pena di quattro anni di reclusione, oltre pene
accessorie, per il reato di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 74 del
2000, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante
di una società, emesso fatture per operazioni inesistenti
nei confronti dell’impresa individuale di Puteo Antonio,
per consentire a quest’ultimo l’evasione delle imposte sui
redditi e sul valore aggiunto (capo A dell’imputazione); 2)
Puteo Antonio, alla pena di cinque anni di reclusione oltre
pene accessorie, per il reato di cui all’art. 2 del D.L.vo n. 74
del 2000, per avere, quale titolare di impresa individuale,
indicato nella dichiarazione annuale relativa all’anno d’im-
posta 2005, al f‌ine di evadere le imposte sui redditi e sul
valore aggiunto (realizzando, quanto all’IVA, un’evasione di
euro 126.610,51), le fatture per operazioni esistenti di cui
al capo precedente (capo B), nonché per il reato di cui agli
artt. 81, secondo comma, c.p. e 8 del D.L.vo n. 74 del 2000,
per avere, nella sua veste di titolare di impresa individuale,
al f‌ine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, emesso a favore di una società ammi-
nistrata da Sanasi Elisabetta, fatture per operazioni ine-
sistenti per un importo di euro 257.265,57 nell’anno 2005
e di euro 79.891,20 nell’anno 2006 (capo C); con recidiva
reiterata; 3) Sanasi Elisabetta, alla pena di tre anni e due
mesi di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui
all’art. 2 del D.L.vo n. 74 del 2000, per avere, quale legale
rappresentante di una società, indicato nella dichiarazione
annuale relativa all’anno d’imposta 2005, al f‌ine di evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (realizzando,
quanto all’IVA, un’evasione di euro 49.594,97 per il 2005
e di euro 15.978,24 per il 2006), le fatture per operazioni
esistenti di cui al capo precedente (capo D), nonché per il
reato di cui agli artt. 367 e 61, n. 2), c.p., per avere, al f‌ine
di conseguire l’impunità del delitto di cui al capo preceden-
te, affermato falsamente con denuncia presentata presso i
carabinieri, di avere subito il furto delle scritture contabili
e dei documenti f‌iscali della società da lei amministrata, in
modo che si iniziasse un procedimento penale per accer-
tarlo (il 15 ottobre 2007; capo E).
Con sentenza del 16 settembre 2015, la Corte d’appello
di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza di primo
grado, escludendo la recidiva contestata a Puteo e ride-
terminando in diminuzione le pene accessorie, nonché le
pene principali: per Puteo, in anni tre e mesi quattro di
reclusione; per Sanasi Antonio, in anni tre di reclusione;
per Sanasi Elisabetta, in anni due e mesi quattro di reclu-
sione. In motivazione, anche se non nel dispositivo della
sentenza, la Corte d’appello ha dato atto dell’intervenuta
prescrizione del reato di cui al capo A), contestato a Sana-
si Antonio, già maturata prima della pronuncia.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il difensore dell’imputato Puteo, deducendo: 1) vizi della
motivazione relativamente alla valutazione del compendio
istruttorio, con riferimento alla ritenuta f‌ittizietà delle ope-
razioni poste in essere; 2) vizi della motivazione in ordine
alla ritenuta gravità del fatto attribuito all’imputato e al
ruolo da lui concretamente svolto; 3) violazione dell’art. 157
c.p., in relazione al computo della prescrizione; 4) vizi della
motivazione in relazione alla determinazione della pena e al
diniego delle circostanze attenuanti generiche. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
4.3. - In riferimento al reato di cui al capo A), conte-
stato a Sanasi Antonio, deve rilevarsi che lo stesso è già
stato dichiarato prescritto, seppure nella sola motivazione
e non anche nel dispositivo della sentenza impugnata.

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