Corte di Cassazione Penale sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43861 (ud. 6 ottobre 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
conducente presso strutture sanitarie f‌isse o mobili affe-
renti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso
le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accredi-
tate o comunque a tali f‌ini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai f‌ini dell’effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si appli-
cano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e di soccorso») rispetto all’art. 186, comma
5, c.d.s. («Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali f‌ini equiparate») evidenzia l’infondatezza
dell’assunto secondo il quale il conducente sottoposto a
controllo al di fuori di ipotesi di sinistro stradale non pos-
sa essere sottoposto a prelievo ematico senza suo previo
consenso. La norma che qui trova applicazione prevede,
infatti, che il conducente sottoposto ad accertamento me-
diante apparecchiature mobili possa essere condotto, in
caso di esito positivo di tale accertamento, presso strut-
ture sanitarie per il prelievo di campioni liquidi biologi-
ci all’unica condizione che «non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle
forze di polizia ovvero qualora il conducente rif‌iuti di sot-
toporsi a tale prelievo».
2.1. La sentenza impugnata risulta aver correttamente
interpretato ed applicato la norma in questione, tanto più
ove si consideri che il sangue rientra tra i liquidi biologici,
ritenendo che il rif‌iuto opposto dall’imputato al prelievo
ematico, ancorchè in assenza di sinistro stradale, concre-
tasse l’elemento costitutivo della fattispecie contestata.
2.2. Né risultano fondate le doglianze relative alla vio-
lazione delle norme indicate nel ricorso, alcune delle qua-
li sono con evidenza riferibili ad altre fattispecie astratte
(Circolare Min. Interno, concernente la guida in stato di
alterazione psico-f‌isica), altre riguardano le attività d’in-
dagine nell’ambito dei delitti non colposi (art. 224 bis
c.p.p.).
3. È invece corretta l’evocazione del principio secon-
do il quale non è conf‌igurabile il reato previsto dall’art.
187, comma 8, c.d.s. nel caso in cui il soggetto alla guida
di un’autovettura rif‌iuti un tipo di prelievo (ad esempio
il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di
liquidi biologici (ad esempio il prelievo delle urine), suff‌i-
ciente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente (sez.
VII, n. 49507 dell’11 novembre 2015, Cusimano; sez. IV, n.
1494 del 9 luglio 2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175); si
tratta di principio che completa l’altro secondo il quale
«Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di guida sotto l’in-
f‌luenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del
conducente può essere dimostrato attraverso gli accerta-
menti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati
al momento del fatto, senza che sia necessario espletare
una analisi su campioni di diversi liquidi f‌isiologici» (sez.
IV, n. 6995 del 9 gennaio 2013, Notarianni, Rv. 254402; sez.
IV, n. 48004 del 4 novembre 2009, Confortola, Rv. 245798).
3.1. Tali principi sono pertinenti al caso in esame, risul-
tando dalla sentenza di primo grado che l’imputato avesse
rif‌iutato il solo prelievo ematico, non il prelievo di altri li-
quidi biologici. Il giudice di appello ha interpretato la nor-
ma contestata affermando l’irrilevanza della precisazione
che il prevenuto avesse rif‌iutato il solo prelievo ematico
«atteso che il rif‌iuto di prosecuzione dell’accertamento,
con invio presso la struttura sanitaria pubblica per esegui-
re gli ulteriori esami, integrava di per sé la condotta pe-
nalmente rilevante e il reato doveva intendersi già consu-
mato.....il rif‌iuto non può essere condizionato o parziale».
3.2. Ma la norma in esame non sanziona il rif‌iuto oppo-
sto ad un particolare prelievo di campioni biologici quan-
to, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente
elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indi-
ziata di essere gravemente irregolare e tipicamente peri-
colosa, onde il giudice di merito avrebbe dovuto prendere
atto del fatto che, in relazione alle circostanze del caso
concreto, tale rif‌iuto non risultava deliberatamente indi-
cativo dell’intento dell’imputato di eludere il controllo.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve esse-
re annullata rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2016, N. 43861
(UD. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. ROMIS – EST. SERRAO – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. ASELETI
Comodato y Comodatario y Uso della cosa y Cessio-
ne in locazione di immobile ad un terzo y Obbligo di
custodia della cosa y Difettoso funzionamento degli
scarichi dei gas prodotti dall’impianto di riscalda-
mento y Morte dei soggetti cui il comodatario aveva
ceduto in locazione l’immobile y Responsabilità pe-
nale a titolo di colpa del comodatario y Sussistenza.
. Il comodatario di un immobile il quale, in detta veste,
lo abbia ceduto in locazione ad un terzo resta gravato
degli obblighi di custodia della cosa, per cui risponde
penalmente degli eventi lesivi che alla persona del
locatario siano derivati dall’inosservanza di detti ob-
blighi. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di penale
responsabilità, a titolo di colpa, del comodatario di un
appartamento per la morte dei soggetti cui egli lo aveva
ceduto in locazione, dovuta ad intossicazione derivata
dal difettoso funzionamento degli scarichi dei gas pro-
dotti dall’impianto di riscaldamento). (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1804; c.c., art. 1808) (1)
(1) Sulla nozione di "posizione di garanzia", Cass. pen., sez. IV, 4
novembre 2010, n. 38991, in Riv. pen. 2011, 788, con nota di RO-
VERO ROBERTO e DEL FORNO ELENA, Posizione di garanzia e
responsabilità dei vertici aziendali per danni alla salute del la-
voratore, ha sottolineato che un soggetto può dirsi titolare di una
posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta atti-
va, di inf‌luenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno

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