Corte di Cassazione Penale sez. I, 18 ottobre 2016, n. 44143 (C.C. 16 febbraio 2016)

Pagine51-53
1095
giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
Il ricorso deve quindi rigettarsi affermando il seguente
principio di diritto: “In materia di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, f‌inalizzato
alla conf‌isca per equivalente non può essere disposto sui
beni dell’emittente per il valore corrispondente al pro-
f‌itto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime,
poiché il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.L.vo
n. 74 del 2000 escludendo la conf‌igurabilità del concorso
reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale - im-
pedisce l’applicazione in questo caso del principio solida-
ristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Il se-
questro preventivo, astrattamente consentito dall’art. 143
della legge n. 244 del 2007, nei confronti dell’emittente le
fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al
solo prof‌itto (prezzo del reato) per il reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede
di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica
valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante
dalla commissione del reato”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 18 OTTOBRE 2016, N. 44143
(C.C. 16 FEBBRAIO 2016)
PRES. SIOTTO – EST. TARDIO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. BEN FRAJ
Sicurezza pubblica y Stranieri y Espulsione y Art.
16, D.L.vo n. 286/1998 y Applicabilità y Soggetto
ammesso al lavoro esterno ed a permessi premio y
Causa ostativa y Esclusione.
. L’espulsione dello straniero, quale prevista dall’art.
16, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998, non trova ostaco-
lo nel fatto che si tratti di soggetto ammesso al lavoro
esterno ed alla fruizione di permessi premio. (Mass. Re-
daz.) (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16) (1)
(1) Sulla natura dell’espulsione quale misura alternativa alla deten-
zione si veda Cass. pen., sez. I, 29 dicembre 2010, n. 45601, in questa
Rivista 2011, 526; sulla f‌inalità ultima per la quale si applica tale
misura si veda Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2008, n. 17255, ivi 2009,
218. In dottrina sull’argomento si veda: L. FAVINO, Disapplicazione
delle sentenze di condanna agli stranieri clandestini ed “ineff‌icacia”
della Direttiva europea sui rimpatri, ivi 2014, 213.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 5 febbraio 2015 il Tribunale di sor-
veglianza di Palermo ha respinto l’opposizione proposta
da Ben Fraj Zouhair Alì, in atto detenuto presso la Casa
circondariale di Agrigento, in esecuzione della pena di cui
al provvedimento di cumulo emesso il 23 febbraio 2012
dalla Procura della Repubblica di Marsala, avverso il de-
creto del 6 novembre 2014 del Magistrato di sorveglianza
di Agrigento, che aveva disposto nei confronti del medesi-
mo l’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art.
16 D.L.vo n. 286 del 1998, come modif‌icato dall’art. 6 D.L.
n. 146 del 2013.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- erano certe l’identità e la nazionalità dell’espulso per
effetto degli accertamenti compiuti dall’Uff‌icio Immigra-
zione della Questura di Agrigento sia attraverso la compe-
tente autorità diplomatica, sia attraverso gli atti in posses-
so della Questura di Siracusa e la scheda dattiloscopica del
casellario centrale d’identità del Ministero dell’Interno;
- l’ammissione dello straniero al lavoro esterno e ai
permessi premio, la cui valenza risocializzante non era ri-
conducibile a quella propria delle misure alternative e che
non comportava la fuoriuscita del condannato dal circuito
carcerario, non rappresentava un ostacolo alla espulsio-
ne, costituente atipica misura alternativa alla detenzione,
f‌inalizzata a evitare il sovraffollamento carcerario e con-
trassegnata dalla obbligatorietà e automaticità dell’appli-
cazione in presenza dei presupposti formali stabiliti dalla
legge, sussistenti in concreto;
- l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato,
inoltre, operava come condizione ostativa rispetto alla con-
cedibilità delle misure alternative previste dall’ordinamen-
to penitenziario, stante la incompatibilità tra la prima (ob-
bligatoria) e le seconde (applicabili discrezionalmente);
- andava, pertanto, disattesa anche la richiesta di so-
spensione dell’eff‌icacia del decreto impugnato f‌ino alla
decisione da parte dello stesso Tribunale della richiesta di
misure alternative avanzata dall’opponente;
- la natura dell’espulsione, priva di contenuto e f‌inali-
tà educative, rendeva, inf‌ine, non pertinenti i prospettati
prof‌ili di illegittimità costituzionale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione con atto personale l’interessato, che, premesso il
richiamo alla vicenda processuale, ne chiede l’annulla-
mento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza e/o manife-
sta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, affermando che la
valenza risocializzante dell’ammissione al lavoro esterno
e ai permessi premio non è riconducibile a quella propria
delle misure alternative ed è alla stessa inferiore, non ha
considerato che il lavoro all’interno degli istituti carcerari
costituisce uno strumento di rieducazione e risocializza-
zione del condannato e che egli, avendo tenuto, durante il
lungo periodo di reclusione, una condotta rispettosa delle
norme che regolamentano la vita carceraria, è stato am-
messo al lavoro esterno presso l’UEPE di Agrigento e ha
goduto di permessi premio e di speciali autorizzazioni a
f‌ini rieducativi e riabilitativi.
La inopportunità della interruzione dell’esperienza
trattamentale e della sua sostituzione con l’espulsione è
stata evidenziata in una decisione dal Tribunale di sor-
veglianza di Torino, del tutto condivisibile, ad avviso del
ricorrente, per la preminenza del f‌ine rieducativo delle
pene, sancito costituzionalmente, rispetto all’esigenza di
svuotamento delle carceri nei confronti dei detenuti, che,
per il loro serio impegno in un percorso riabilitativo, “pos-
sono ricevere maggiore benef‌icio dal continuare l’espiazio-
ne delle pene loro applicate piuttosto che dall’espulsione
quale misura alternativa alla detenzione stessa”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT