Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 ottobre 2016, n. 43952 (C.C. 5 maggio 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
Tuttavia, all’esito della meditata riconsiderazione della
questione, tale indirizzo si rivela non convincente e va,
quindi, senz’altro disatteso.
Al riguardo occorre considerare, anzitutto, che il no-
stro ordinamento, a differenza di altri (v. in primis il se-
condo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti
di America che sancisce l’inviolabile «diritto dei cittadini
di tenere e di portare armi»), non riconosce come diritto
soggettivo pubblico la possibilità per il cittadino di portare
seco un’arma da fuoco fuori dalla propria abitazione.
Al contrario il porto delle armi - in difetto dello specif‌ico
provvedimento della Autorità della Pubblica Sicurezza che,
ai sensi dell’art. 42, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, lo consenta
- è in generale affatto vietato e costituisce condotta illecita.
In tale prospettiva può, quindi, affermarsi che è pro-
prio il rilascio di un siffatto “permesso” al porto dell’arma
(usando la terminologia del ricorrente), il fatto costitu-
tivo del “diritto”, per il suo titolare, di portare fuori dalla
propria abitazione un’arma.
In particolare non può essere condiviso l’assunto, inve-
ro apodittico, secondo cui le f‌inalità per le quali il titolare
di una licenza si avvalga dell’autorizzazione concessagli
devono ritenersi penalmente irrilevanti.
E invero, in presenza del generale divieto di porto delle
armi in luogo pubblico e, comunque, fuori della abitazione
del portatore, appare infatti senz’altro preferibile e più ade-
rente al complessivo quadro normativo, l’opposto indirizzo
giurisprudenziale (sez. V, n. 5445 del 15 aprile 1993, Iachi-
no, Rv. 195379; sez. I, n. 1209 dell’8 marzo 1991, Chiappetta,
Rv. 187963; sez. I, n. 13192 del 29 marzo 1990, Valtriani, Rv.
185469) secondo il quale il “permesso” di porto di un’arma,
per un uso specif‌ico (venatorio o sportivo) non rende di per
sé legittimo il porto dell’arma se effettuato per f‌inalità diver-
se da quella consentita dal provvedimento amministrativo.
Il porto in tal caso risulta illegale, in quanto, al di fuori
dell’ambito consentito dal provvedimento amministrativo
che lo permette per la specif‌ica f‌inalità stabilita, trova appli-
cazione il generale di divieto, che rende la condotta illecita.
Ritiene, dunque, il Collegio, che, nella specie, il rilascio
al ricorrente del permesso a portare in luogo pubblico, per
uso sportivo, l’arma da fuoco a canna corta (il revolver ca-
libro 38 special Smith & Wesson), non può rendere legitti-
mo il porto della pistola, per uno scopo del tutto estraneo
a quello consentito, cioè per minacciare un male ingiusto
alla persona offesa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 OTTOBRE 2016, N. 43952
(C.C. 5 MAGGIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. SOCCI – P.M. BIRRITTERI (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC.
SANNA ED ALTRA
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sul valore aggiunto y Emissione di fatture per
operazioni inesistenti y Sequestro preventivo y Fi-
nalizzato alla conf‌isca per equivalente y Beni dell’e-
mittente y Sequestro disposto per il valore corri-
spondente al prof‌itto conseguito dall’utilizzatore y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In materia di emissione di fatture per operazioni ine-
sistenti, il sequestro preventivo, f‌inalizzato alla conf‌i-
sca per equivalente non può essere disposto sui beni
dell’emittente per il valore corrispondente al prof‌itto
conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime ma
solo per il valore corrispondente al prof‌itto (prezzo
del reato) che l’emittente abbia conseguito per effetto
della propria condotta, riconoscibile in qualsiasi utilità
economica che direttamente o indirettamente sia da
essa derivata. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 321; c.p., art.
323 ter; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 8; l. 24 dicem-
bre 2007, n. 244, art. 1) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2016,
n. 15458, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
III, 2 dicembre 2014, n. 50310, in questa Rivista 2015, 594. Sull’argo-
mento, per utili riferimenti cfr. inoltre Cass. pen., sez. III, 17 ottobre
2013, n. 42641, ivi 2014, 758.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Sassari con ordinanza del 9 settembre
2015 annullava il decreto del Giudice delle indagini preli-
minari di Sassari del 18 luglio 2015, che aveva disposto il
sequestro preventivo, f‌ino alla concorrenza della somma
evasa, pari ad € 14.818,00, nei confronti di Sanna Bruno e
Carboni Rossanna.
2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari, deducendo i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 8 D.L.vo n. 74 del 2000 e
art. 143, comma 1, della legge n. 244 del 2007.
Il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento
dell’istanza del Pubblico Ministero, disponeva il seque-
stro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca dei beni di Sanna
Bruno e Carboni Rosanna, poiché la Carboni quale am-
ministratore unico della Gaia S.r.l. e il Sanna, coniuge e
amministratore di fatto, emisero fatture per operazioni
inesistenti per consentire alla Tecnoservice di Cardillo
Nicola l’evasione delle imposte.
Il Tribunale del riesame ha disposto l’annullamento del
decreto di sequestro preventivo perchè “disposto in relazio-
ne a beni che appartengono a soggetti che, sulla base del
reato contestato risultano estranei al prof‌itto del reato”. Il
Tribunale ritiene quindi che il prof‌itto del reato non può es-
sere rinvenuto in capo all’emittente della fattura inesisten-
te, bensì esclusivamente in capo a colui che l’ha utilizzata.
L’art. 143, comma 1, della legge n. 244 del 2007 ricom-
prende nelle ipotesi di conf‌isca per equivalente sia l’ar-
ticolo 2, e sia l’articolo 8 del D.L.vo numero 74 del 2000.
Questo sta a signif‌icare che sono sequestrabili i beni del
soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti,
come ritenuto da Cass. n. 50310 del 2014.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza im-
pugnata.

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