Corte di Cassazione Penale sez. I, 20 ottobre 2016, n. 44419 (ud. 1 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
nazione del dipinto, perchè era il titolare della casa d’a-
ste che aveva battuto il quadro ed aveva seguito tutta la
procedura di vendita. E la sentenza di primo grado reca,
sul punto, un’ampia motivazione, che non è stata presa
in considerazione dei giudici di appello neanche a f‌ini
di critica.
4.4. - Il quinto motivo di doglianza - con cui si deduce la
violazione dell’art. 317, ultimo comma, c.p.p., contestando
la disposta revoca del sequestro conservativo sul dipinto
oggetto di imputazione, con conseguente sua restituzione
all’avente diritto - è anch’esso fondato.
Tale disposizione prevede, infatti, che gli effetti del
sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento
o di non luogo procedere non è più soggetta a impugnazio-
ne, ma non prima. E la più recente giurisprudenza di que-
sta Corte (sez. V, 17 aprile 2012, n. 40407, rv. 254631; sez.
IV, 15 maggio 2013, n. 39171, rv. 256763) afferma che la
misura cautelare del sequestro conservativo, prima della
def‌initività della sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in
cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir
meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozio-
ne. Del resto non esiste nell’ordinamento processuale una
norma che ne autorizzi la revoca, esplicitamente invece
prevista per il sequestro preventivo (in senso analogo,
sez. V, 6 ottobre 1995, n. 2196, rv. 203591; sez. VI, 3 lu-
glio 1996, n. 2626, rv. 205936; sez. VI, 25 settembre 1996,
n. 2794, rv. 206210; sez. V, 4 ottobre 2005, n. 45929, rv.
233216; sez. III, 14 luglio 2010, n. 35396, rv. 248368; sez.
V, 17 aprile 2012, n. 40407, rv. 254631). Le stesse Sezioni
Unite (26 giugno 2002, n. 34623, rv. 222261), seppure con
un obiter dictum, hanno confermato tali conclusioni, af-
fermando che il sequestro conservativo, al contrario delle
misure cautelari personali, è «misura irrevocabile», con
la conseguenza che la mancata impugnazione del relati-
vo provvedimento impositivo ai sensi dell’art. 318 c.p.p.
ne determina la def‌initività. Ed è proprio l’inesistenza di
una disposizione che consenta l’attivazione di un procedi-
mento di revoca - su istanza di parte o ex off‌icio - della mi-
sura che induce a ritenere non condivisibile l’opposto, più
risalente orientamento (sez. VI, 19 maggio 1998, n. 1778,
rv. 211715; sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 13624, rv. 224496;
sez. II, 10 gennaio 2007, n. 7226, rv. 235965), secondo cui
la mancata previsione della revocabilità del sequestro
conservativo non può signif‌icare che, nel caso in cui non
siano stati attivati gli ordinari strumenti di gravame, non
possa poi richiedersi la caducazione del relativo provve-
dimento impositivo.
5. - Conseguentemente, la sentenza impugnata deve
essere annullata, sia agli effetti civili, sia in relazione alla
disposta revoca del sequestro conservativo, con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello,
perchè proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei prin-
cipi di diritto sopra enunciati, fornendo adeguata motiva-
zione su tutti i prof‌ili rilevanti ai f‌ini della responsabilità,
con libertà di esito, e provvedendo anche alla liquidazione
tra le parti delle spese di lite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 20 OTTOBRE 2016, N. 44419
(UD. 1 OTTOBRE 2016)
PRES. VECCHIO – EST. CAVALLO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. MONGIARDO
Armi e munizioni y Porto abusivo y Porto di arma
consentito per una determinata f‌inalità y Finalità
non sussistente nel caso di specif‌ico y Ipotesi di re-
ato y Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di porto
di una pistola ad uso sportivo utilizzata per minac-
ciare una persona.
. Risponde del reato di porto illegale di arma anche il
soggetto al quale il porto sia consentito per una deter-
minata f‌inalità, quando questa, nel caso specif‌ico, non
sussista. (Nella specie, in applicazione di tale princi-
pio, la Corte ha ritenuto che giustamente fosse stata
affermata la sussistenza del reato in un caso in cui
l’imputato, autorizzato al porto di una pistola per uso
sportivo, l’aveva adoperata per minacciare un’altra per-
sona). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 697; c.p., art. 699) (1)
(1) La questione è controversa: in senso difforme si vedano Cass.
pen., sez. I, 5 marzo 2010, n. 8838, in questa Rivista 2011, 214 e Cass.
pen., sez. I, 16 maggio 2008, n. 19771, ivi 2009, 605 nel senso che
l’autorizzazione al porto di fucile, rilasciata nelle fattispecie conside-
rate, per l’esercizio dell’attività della caccia, rende legittimo il porto
di detta arma anche per f‌ini differenti, anche se non leciti. Tuttavia
nello stesso senso della massima in commento si vedano Cass. pen.,
sez. V, 27 maggio 1993, n. 5445 e Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1991, n.
1209, entrambe in CED, Cass. pen., RV195379 e RV187963.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza deliberata il 9 febbraio 2015, la Corte
di appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Cosenza l’8 giugno 2010, impugnata da Mon-
giardo Giuseppe, che aveva dichiarato l’appellante colpe-
vole dei reati, unif‌icati nel vincolo della continuazione, di
porto illegale di una pistola Smith & Wesson, mod. 60, e
di minaccia aggravata ai danni di Mario Ingrosso, condan-
nandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e
mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
1.1. La Corte, in primo luogo, ha confermato la rico-
struzione dell’episodio (verif‌icatosi in Cosenza il 2 aprile
2008) posta a base della gravata sentenza, secondo cui il
Mongiardo, dopo una discussione con la persona offesa ori-
ginata dal rif‌iuto di costui di andare a chiudere il portone
di uno stabile che lo stesso imputato aveva lasciato aperto,
minacciò effettivamente Mario Ingrosso, con il quale si era
appartato in un vicolo vicino al palazzo, puntandogli una
pistola al collo, ciò emergendo sia dalla deposizione della
persona offesa, def‌inita dal primo giudice, logica e lineare,
sia da quella della compagna dell’Ingrosso, la teste Casti-
no, che sentendo le urla dello stesso, scesa in strada spa-
ventata, aveva notato il Mongiardo impugnare una pistola
piccola ed argentata a tamburo; quadro probatorio quello
a carico dell’imputato, che trovava riscontro nella circo-
stanza che l’imputato era in effetti legittimo detentore di
un revolver Smith & Wesson, mod. 60, e munito di licenza
di porto d’arma per uso sportivo. (Omissis)

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