Corte di Cassazione Penale sez. III, 25 ottobre 2016, n. 44912 (C.C. 7 aprile 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2.1. Le lamentele che attengono al trattamento sanzio-
natorio sono inammissibili per totale genericità, in quanto
si dà atto che la determinazione della pena è stata effet-
tuata con riferimento alla gravità della condotta e al grado
della colpa: vale a dire, in base ad elementi che costitu-
iscono legittimo riferimento per l’esercizio della potestà
sanzionatoria; d’altra parte, si invocano “altri elementi
positivi” nemmeno enunciati nella loro consistenza. Quan-
to al bilanciamento tra le circostanze, trattasi di giudizio
che rientra nella discrezionalità del giudice e non postula
un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (C., sez.
I, 9 dicembre 2010, n. 2668; C., sez. II, 8 luglio 2010, n.
36265; C., 26 marzo 1990; C., sez. IV, 10 giugno 1988; C.,
sez. I, 18 maggio 1987; C., sez. V, 8 aprile 1986). Pertanto,
non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello
che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri
di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi
enunciati nella norma dell’art. 133 c.p. e gli altri dati signi-
f‌icativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli
di segno opposto (Cass., n. 3610 del 15 gennaio 2014). Nel-
la specie, il riferimento alla condotta sconsiderata di M. e
alla sua “assoluta imprudenza” vale a illustrare il percorso
seguito nel giudizio di comparazione ed esclude, pertanto,
che il giudice d’appello si sia sottratto all’onere di motiva-
zione su di lui gravante.
3. Segue a tanto il rigetto dei ricorsi, atteso che i mo-
tivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili,
risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi
dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p le parti priva-
te ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese
del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 25 OTTOBRE 2016, N. 44912
(C.C. 7 APRILE 2016)
PRES. ROSI – EST. LIBERATI – P.M. ORSI (PARZ. DIFF.) – RIC. BERNASCONI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Divieto di pignoramento degli assegni
pensionistici ex art. 545 c.p.c. y Operatività y Esclu-
sione.
. Con riguardo al sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca di danaro che sia ritemuto prof‌itto di reato
non opera il divieto di pignoramento degli assegni pen-
sionistici, nella misura di quattro quinti del loro impor-
to, stabilito dall’art. 545 c.p.c., trattandosi di divieto
che ha per oggetto soltanto il credito vantato dall’in-
teressato nei confronti degli enti erogatori e non può
quindi estendersi alle somme da essi erogate, una volta
che le stesse siano state accreditate sul conto corrente
del benef‌iciario, così confondendosi con il suo restante
patrimonio. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 545; l. 16 marzo
2006, n. 146, art. 11) (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2015, n. 9767, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna, secondo cui il sequestro preventivo fun-
zionale alla successiva conf‌isca per equivalente del controvalore di
entità monetarie costituenti il prezzo o il prof‌itto di reati commessi
dal pubblico dipendente in pregiudizio della P.A. di appartenenza, è
consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo. In genere
sul divieto stabilito dall’art. 545 c.p.c. che limita la pignorabilità ad
un quinto dei trattamenti pensionistici o ad essi assimilati, si veda
Cass. civ. 22 marzo 2011, n. 6548, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 8 settembre 2015 il Tribunale di Na-
poli ha respinto la richiesta di riesame presentata da Giu-
seppe Bernasconi nei confronti della ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 13
luglio 2015, con cui era stato disposto il sequestro preven-
tivo e per equivalente (ai f‌ini della futura conf‌isca, ai sensi
dell’art. 11 della L. 146 del 2006) dei beni del richiedente
f‌ino alla concorrenza della somma di euro 96.327.534,80, in
relazione al reato di associazione a delinquere di carattere
transnazionale f‌inalizzata alla commissione di truffe aggra-
vate in danno della SIAE ed alla evasione f‌iscale.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputa-
to mediante il suo difensore di f‌iducia, che lo ha aff‌idato a
tre motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. c.p.p. (Omissis)
2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di
legge in relazione agli artt. 321 bis c.p.p. e 545 c.p.c., per
l’errata esclusione della impignorabilità dei propri tratta-
menti pensionistici, nonostante l’espresso divieto in tal
senso contenuto nell’art. 545 c.p.c.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta de-
positata ha concluso per l’annullamento della ordinanza
impugnata limitatamente ai quattro quinti degli importi
maturati dalla data del sequestro e sui ratei maturandi
degli emolumenti pensionistici, e per il rigetto nel resto
del ricorso, evidenziando la sequestrabilità del complesso
dei vantaggi derivanti dalla commissione dei reati oggetto
della associazione a delinquere a prescindere dalla par-
tecipazione ad essi del singolo associato, e l’irrilevanza
della eventuale eccedenza dei sequestri eseguiti rispetto
al prof‌itto concretamente conseguito, da far valere dall’in-
teressato in sede esecutiva.
Ha invece rilevato la fondatezza del terzo motivo, in
ragione della impignorabilità dei quattro quinti degli emo-
lumenti, e dunque anche dei trattamenti pensionistici,
reputando irrilevante l’accredito di tali somme sui conti
bancari del benef‌iciario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. Infondato risulta, inf‌ine, anche il terzo motivo, me-
diante il quale è stata denunciata violazione degli artt. 321
bis c.p.p. e 545 c.p.c., per l’errata esclusione della impigno-
rabilità dei propri trattamenti pensionistici, nonostante
l’espresso divieto in tal senso contenuto nell’art. 545 c.p.c.
AI riguardo il Tribunale ha escluso la sussistenza di tale
divieto, sulla base del rilievo che il sequestro era stato ese-
guito su somme di denaro depositate in banca, su un conto
corrente di cui l’indagato era titolare, assimilabili al denaro
contante, evidenziando che il divieto di cui il richiedente

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