Corte di Cassazione Penale sez. V, 26 ottobre 2016, n. 44986 (ud. 21 settembre 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
con la conseguenza che l’introduzione del giudizio civile
non provoca l’estromissione della parte civile nel presente
giudizio penale. Del tutto generiche, perchè basate su in-
dimostrate asserzioni, risultano, inf‌ine, le deduzioni difen-
sive con le quali si chiede l’annullamento delle statuizioni
civili della sentenza
5. - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 26 OTTOBRE 2016, N. 44986
(UD. 21 SETTEMBRE 2016)
PRES. PALLA – EST. SETTEMBRE – P.M. LOY (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. M. ED
ALTRI
Omicidio y Preterintenzionale y Elemento psicolo-
gico y Dolo eventuale y Percosse e lesioni y Anche
sotto forma di tentativo y Conf‌igurabilità y Sussi-
stenza.
. Correttamente è ravvisato il reato di omicidio colposo
aggravato dalla previsione dell’evento e non il più grave
reato di omicidio preterintenzionale qualora il decesso
della vittima si sia verif‌icato come conseguenza non vo-
luta di rischiose pratiche sadomasochistiche poste in
essere dall’agente ed alle quali la vittima stessa abbia
liberamente e volontariamente acconsentito di essere
sottoposta (principio affermato, nella specie, con ri-
guardo ad un caso in cui la vittima era deceduta per sof-
focamento dovuto all’azione di un cappio che l’agente,
con il suo consenso, le aveva applicato intorno al collo
senza poi essere stato in grado, una volta manifestati-
si i primi segni di diff‌icoltà respiratoria, di intervenire
eff‌icacemente per eliminarle). Correttamente è ravvi-
sato il reato di omicidio colposo aggravato dalla previ-
sione dell’evento e non il più grave reato di omicidio
preterintenzionale qualora il decesso della vittima si
sia verif‌icato come conseguenza non voluta di rischiose
pratiche sadomasochistiche poste in essere dall’agente
ed alle quali la vittima stessa abbia liberamente e vo-
lontariamente acconsentito di essere sottoposta (prin-
cipio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso
in cui la vittima era deceduta per soffocamento dovuto
all’azione di un cappio che l’agente, con il suo consen-
so, le aveva applicato intorno al collo senza poi essere
stato in grado, una volta manifestatisi i primi segni di
diff‌icoltà respiratoria, di intervenire eff‌icacemente per
eliminarle). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 581; c.p., art. 582;
c.p., art. 584) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2012,
n. 35582, in questa Rivista 2013, 1185 e Cass. pen., sez. V, 29 gennaio
2009, n. 4237, in Arch. giur. circ. 2009, 719. In senso difforme, nel sen-
so che dichiara il delitto preterintenzionale assolutamente incompa-
tibile con il tentativo, Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2004, n. 41095, in
questa Rivista 2006, 128.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di assise d’appello di Roma ha, con la sen-
tenza impugnata, confermato quella emessa - all’esito di
giudizio abbreviato - dal Giudice dell’udienza preliminare
del locale Tribunale, che aveva condannato M.S. per omi-
cidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento, in
danno di C.P., e, in riforma della sentenza di primo grado,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del me-
desimo M. per lesioni personali colpose in danno di F.F.
per mancanza di querela, rideterminando, di conseguen-
za, la pena inf‌litta all’imputato.
Secondo quanto accertato in sentenza, e non conte-
stato, la notte del (omissis), dopo aver consumato in vari
locali alcol ed hashish, l’imputato e due giovani amiche
(C. e F., appunto, di anni 23), si ritrovarono nel garage del-
l’(omissis), ove, di comune accordo, si dettero alla pratica
di giochi erotici a base sadomaso. In particolare, l’accordo
prevedeva l’adozione di tecniche di bondage, ossia di co-
strizione f‌isica, anche mediante legatura. In effetti, F. fu
legata, da M., col braccio destro leggermente proteso verso
l’alto e col sinistro ritratto verso il corpo, parallelamente
al terreno. La ragazza aveva un piede per terra e l’altro
sollevato - con una legatura - a circa venti centimetri dal
pavimento, nonché una corda intorno al collo, con nodo
bloccato, collegata ad altre corde ancorate dietro di lei. La
C., invece, fu legata con le braccia dietro la schiena, in po-
sizione eretta, con entrambi i piedi per terra. Anche a C. fu
applicata una corda intorno al collo, con nodo bloccato, ed
anche questa corda fu legata ad altre corde tese alle sue
spalle. Pochi secondi dopo l’avvio della pratica C.P. accusò
un malore, perse i sensi e si accasciò al suolo, mettendo in
tensione, col peso del suo corpo (circa 100 kg), la corda
che girava intorno al suo collo e quelle a cui la corda sud-
detta era collegata, nonché quelle che immobilizzavano
F.F.. In conseguenza di ciò entrambe le ragazze entrarono
in diff‌icoltà respiratoria e, sebbene soccorse da M., ripor-
tarono entrambe gravi lesioni, in conseguenza delle quali
C. decedette e F. rischiò la vita.
2. L’accusa mossa dal Pubblico Ministero a carico di M.
è stata, f‌in dall’inizio, quella di omicidio preterintenzio-
nale, per C., e di lesioni volontarie gravi per F.. Il Giudice
dell’udienza preliminare e la Corte d’assise d’appello han-
no ricondotto la fattispecie in esame a quella dell’omicidio
colposo aggravato dalla previsione dell’evento, quanto alla
C., e a quella delle lesioni colpose gravi, quanto alla F.,
ritenendo che M. non avesse accettato il rischio di pro-
curare la morte o le lesioni alle due ragazze. Ciò in base
alle seguenti considerazioni: a) la pratica era stata avvia-
ta col consenso delle vittime, non inf‌iciato dalle modeste
quantità si alcol e stupefacenti assunti in precedenza; b)
il nodo intorno al collo delle donne era stato “bloccato”
a suff‌iciente distanza dalle vie respiratorie; c) M. si era
immediatamente attivato per soccorrere le ragazze ed era
riuscito nell’intento solo in maniera parziale (con F.) per
imprudenza e negligenza, in quanto non si era munito,
preventivamente, di forbici o coltello (rinvenuto, dopo
affannosa ricerca, all’interno della sua autovettura); d)
M. aveva subito avvertito i carabinieri e confessato i fatti.

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