Corte di Cassazione Penale sez. III, 26 ottobre 2016, n. 45225 (ud. 31 maggio 2016)

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Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 26 OTTOBRE 2016, N. 45225
(UD. 31 MAGGIO 2016)
PRES. ROSI – EST. ANDRONIO – P.M. X (CONF.) – RIC. (OMISSIS)
Getto pericoloso di cose y Emissione di gas, va-
pori e fumi y Conf‌igurabilità del reato y Molestie ol-
fattive y Criterio della normale tollerabilità ex art.
844 c.c. y Ambito di applicazione.
. Deve considerarsi superato il limite di normale tolle-
rabilità delle emissioni olfattive e quindi integrata la
contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., qualora dalla
profusione di un insistente odore derivante dalla cottu-
ra delle pizze proveniente da una pizzeria sottostante
ad alcuni appartamenti, derivi un effettivo ed apprez-
zabile nocumento agli inquilini provocato da dette esa-
lazioni. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 674) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2014,
n. 45230, in Arch. loc. cond. e imm. 2015, 26 e Cass. pen., sez. III, 27
settembre 2011, n. 34896, in questa Rivista 2012, 1293.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 22 ottobre 2015 il Tribunale di Vi-
cenza ha condannato l’imputata alla pena dell’ammenda,
oltre che al risarcimento del danno alla parte civile, da
liquidarsi in separato giudizio, con liquidazione di provvi-
sionale provvisoriamente esecutiva, in relazione al reato
di cui all’art. 674 c.p., a lei contestato per avere cagionato,
quale titolare di una pizzeria, molestia e disturbo agli in-
quilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del
locale, a causa degli odori derivanti dalla cottura.
2. - Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite
il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo
luogo, l’erronea applicazione della disposizione incrimina-
trice, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione. Si rammenta, in particolare, che si trat-
terebbe di una delle tante cause proposte dei vicini nei
confronti della pizzeria, la quale si era trasferita altrove
anche per atti di sabotaggio che aveva subito in ore not-
turne. Non si sarebbe considerato che, in presenza di mo-
lestie di tipo di tipo olfattivo, la valutazione della normale
tollerabilità è rimessa al giudice, che la deve effettuare in
base al criterio di stretta tollerabilità
Si sostiene, in secondo luogo, che vi sarebbe stato un
travisamento dei fatti, perchè gli odori caratteristici della
pizza erano inidonei a cagionare molestie olfattive vere e
proprie, e che le prove le prove orali sul punto risultavano
contraddittorie. Nessuno dei testimoni, infatti, avrebbe ri-
tenuto insopportabili le esalazioni, pur avendole percepi-
te. E non si sarebbe tenuto conto degli accertamenti svolti
dai funzionari dell’Agenzia regionale per l’ambiente.
In terzo luogo si deduce la violazione degli artt. 75 e 80
c.p.p., in relazione alla mancata estromissione della parte
civile del giudizio. Questa, in data 25 luglio 2014, avrebbe
notif‌icato all’imputata un atto di citazione in un giudizio
civile avente lo stesso oggetto. Si chiede, in ogni caso, l’an-
nullamento delle statuizioni civili della sentenza.
3. - Con memoria depositata in prossimità dell’udien-
za davanti a questa Corte, il difensore della parte civile
evidenzia che il reato per il quale si procede è di mero
pericolo, con la conseguenza che non è necessario che
l’emissione provochi un effettivo nocumento alle persone.
E, del resto, vi sarebbe un unico testimone che dichiara
di non avere mai percepito odori molesti nella sua abita-
zione, correttamente ritenuto dal giudice inattendibile.
Quanto alle statuizioni civili, si sostiene che il giudizio ci-
vile introdotto con citazione del 25 luglio 2014 avrebbe un
oggetto diverso rispetto alla costituzione di parte civile nel
presente giudizio. In ogni caso, l’art. 75, comma 3, c.p.p.
consentirebbe la permanenza della costituzione di parte
civile con l’eventuale sospensione del procedimento civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorso è infondato.
4.1. - I primi due motivi di doglianza - che possono es-
sere trattati congiuntamente, perchè attengono alla moti-
vazione della sentenza in punto di responsabilità penale
- sono infondati.
Infatti la sentenza impugnata reca sul punto una mo-
tivazione pienamente suff‌iciente e logicamente coerente,
laddove evidenzia che le prove testimoniali risultano so-
stanzialmente convergenti nell’affermare che i cattivi odo-
ri derivanti dalla cottura delle pizze nell’esercizio dell’im-
putata si avvertivano anche a f‌inestre chiuse e comunque
sul vano scala e nella zona del garage e, in alcuni orari, in-
vadevano le stanze dei vari appartamenti. Tali odori erano
stati percepiti anche dal funzionario della ASL che aveva
proceduto all’accertamento dei fatti e, seppure in misura
minore dal tecnico dell’Agenzia regionale per l’ambiente.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha con-
cluso per la sussistenza del superamento del limite delle
normale tollerabilità, che funge da criteri di legittimità
delle emissioni ai sensi della seconda parte dell’art. 674
c.p. (ex plurimis, in tema di molestie olfattive, Cass., sez.
III, 3 luglio 2014, n. 45230, rv. 260980; sez. III, 14 luglio
2011, n, 34896, rv. 250868). E non può essere sindacato in
questa sede risultando suff‌icientemente motivata - l’affer-
mazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui
il teste (omissis), unico che non aveva percepito cattivi
odori, deve essere ritenuto inattendibile, per la sua dichia-
rata inimicizia con le persone offese.
4.2. - Infondato è anche è il terzo motivo di ricorso, con
cui si deduce la violazione degli artt. 75 e 80 c.p.p., in re-
lazione alla mancata estromissione della parte civile del
giudizio. Dalla lettura dell’atto di citazione nel giudizio ci-
vile notif‌icato il 25 luglio 2014 emerge che lo stesso ha per
oggetto l’inibitoria delle immissioni ritenute intollerabili
nonché il risarcimento del danno, ovvero un oggetto so-
vrapponibile a quello della costituzione di parte civile nel
presente giudizio. Nondimeno, deve rilevarsi che, a norma
dell’art. 75, comma 3, c.p.p., se l’azione è proposta in sede
civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di
parte civile nel processo penale - come avvenuto nel caso
di specie - il processo civile è sospeso f‌ino alla pronuncia
della sentenza penale non più soggetta a impugnazione;

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