Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 ottobre 2016, n. 45475 (C.C. 19 luglio 2016)

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giur
12/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 OTTOBRE 2016, N. 45475
(C.C. 19 LUGLIO 2016)
PRES. ROSI – EST. RICCARDI – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC.
MEZZOPRETE
Sicurezza pubblica y Stranieri y Procedura di
emersione dal lavoro irregolare y Contraffazione
o alterazione di documenti ovvero utilizzazione
di tali documenti nella procedura di emersione di
rapporti di lavoro irregolari y Art. 1 ter, comma 15,
seconda parte, D.L. n. 78/2009, conv. con modif.
dalla L. n. 102/2009 y Ipotesi autonoma di reato y
Esclusione y Circostanza aggravante del reato base
previsto dalla prima parte del citato comma 15 y
Sussistenza.
. In tema di immigrazione, la fattispecie di cui all’art. 1
ter, comma 15, seconda parte, del D.L. n. 78/2009, conv.
con modif. in legge n. 102/2009, nella quale si contem-
pla il caso della contraffazione o dell’alterazione di
documenti ovvero dell’utilizzazione di tali documenti
nella procedura di emersione di rapporti di lavoro ir-
regolari, sanzionando tale condotta con la pena della
reclusione da uno a sei anni, non costituisce ipotesi
autonoma di reato ma circostanza aggravante del reato
base, quale previsto dalla prima parte del citato comma
15, ai sensi del quale è punito con le pene stabilite
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chi presenta, generi-
camente, false dichiarazioni o attestazioni nell’ambito
della summenzionata procedura. (Mass. Redaz.) (d.l. 1
luglio 2009, n. 78, art. 1 ter; d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445, art. 76) (1)
(1) Sulla valorizzazione del criterio strutturale come unico (o prin-
cipale) canone interpretativo per la distinzione tra elementi essen-
ziali e circostanziali di una fattispecie delittuosa si sono espresse,
nello stesso senso di cui in massima, Cass. pen., sez. un., 10 luglio
2002, n. 26351, in questa Rivista 2002, 1114, con riferimento a fatti-
specie relativa al reato di truffa, e Cass. pen., sez. un., 5 ottobre 2010,
n. 35737, ivi 2010, 1245, in relazione alla circostanza attenuante spe-
ciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R.
n. 309 del 1990.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma ricorre avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2015 con
la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma, nel corso dell’u-
dienza preliminare, rilevato che la fattispecie di cui all’art.
1 ter, comma 15, D.L. n. 102 del 2009 rientra tra quelli per
i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, essendo
punito con pena non superiore a 4 anni di reclusione, ha
disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero
perchè provvedesse alla citazione diretta a norma dell’art.
550 c.p.p..
Lamenta l’abnormità del provvedimento, sul rilievo che
la fattispecie contestata sarebbe un’autonoma fattispecie
di reato, non già una circostanza attenuante del reato pre-
visto nella prima parte dello stesso comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La fattispecie di cui all’art. 1 ter, comma 15, D.L. n.
102 del 2009 recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazio-
ni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura
di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai
sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se
il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alte-
razione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di
tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno
a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da
un pubblico uff‌iciale”.
La fattispecie contestata concerne l’ipotesi della pre-
sentazione di false dichiarazioni presentate nell’ambito
delle procedure di emersione del lavoro irregolare, me-
diante utilizzazione di documenti contraffatti (certif‌icati
medici falsi), prevista dalla seconda parte della disposi-
zione richiamata.
Ebbene, la formulazione legislativa della norma appare
indice della natura circostanziale della fattispecie, la cui
descrizione rinvia per relationem al reato di cui alla pri-
ma parte del medesimo comma 15, prevedendo un tratta-
mento sanzionatorio aumentato in ragione della maggiore
gravità del fatto.
Invero, in assenza di espresse indicazioni legislative,
il canone principale di individuazione della natura circo-
stanziale è rappresentato dal criterio di specialità (art. 15
c.p.): gli elementi circostanziali si pongono in un rappor-
to di species a genus rispetto ai corrispondenti elementi
della fattispecie semplice del reato, in modo da costituir-
ne una specif‌icazione.
In tal senso, pur in un variegato dibattito dottrinale, si
sono ripetutamente espresse le Sezioni Unite, che hanno
valorizzato il criterio strutturale come unico (o principa-
le) canone interpretativo per la distinzione tra elementi
essenziali e circostanziali della fattispecie (sez. un., n.
26351 del 26 giugno 2002, Fedi, che ha affermato la na-
tura circostanziale della fattispecie di cui all’art. 640-bis
c.p., valorizzando la descrizione della condotta mediante
mero rinvio al fatto-reato tipizzato nell’art. 640 c.p., e la
specif‌icazione per aggiunta di un elemento specif‌ico - le
erogazioni pubbliche - estraneo alla struttura del reato
base; di recente, sez. un., n. 4694 del 27 ottobre 2011, dep.
2012, Casani, a proposito della natura circostanziale della
fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico
protetto commesso dal pubblico uff‌iciale o dall’incaricato
di pubblico uff‌icio con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, rispetto al
delitto previsto dall’art. 615 ter, comma 1, c.p.; sez. un., n.
35737 del 24 giugno 2010, Rico, a proposito della natura
circostanziale del fatto di lieve entità previsto dall’art. 73,
comma 5, D.P.R. 309 del 1990, prima della modif‌ica norma-
tiva introdotta dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10).
2.1. Nell’ipotesi prevista dall’art. 1 ter, comma 15, D.L.
102 del 2009 i criteri strutturali appaiono univoci nell’in-
diziare la natura circostanziale della fattispecie rispetto al

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