Corte di Cassazione Penale sez. V, 28 ottobre 2016, n. 45533 (ud. 22 luglio 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
(39) Nella sentenza, la Corte di Cassazione menziona numerosi in-
dicatori di una possibile situazione di squilibrio funzionale o strutturale,
quali la presenza di fanghi fuoriusciti dall’area di bonif‌ica a causa della
erronea attuazione dei presidi di sicurezza previsti nel progetto, la pre-
senza di sostanze tossiche quali i metalli pesanti e gli idrocarburi polici-
clici aromatici potenzialmente idonei a determinare una contaminazione
delle acque con evidenti effetti pregiudizievoli per la fauna (essendosi
verif‌icata una moria di mitili nel corso dell’anno 2015) e inf‌ine il livello di
torbidità delle acque (unico parametro utilizzato dal Giudice del riesame
nella propria valutazione circa la sussistenza del reato de quo).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 28 OTTOBRE 2016, N. 45533
(UD. 22 LUGLIO 2016)
PRES. VESSICHELLI – EST. AMATORE – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. BIANCHINI
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Mancato riconoscimento y Condizioni.
. Il mancato riconoscimento della causa di non puni-
bilità prevista dall’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità
del fatto) non può ritenersi validamente motivato, per
implicito, sulla sola base del diniego delle attenuanti
generiche e della rilevata presenza di numerosi prece-
denti penali, specie quando a tali elementi si accom-
pagni l’irrogazione di una pena contenuta nel minimo
edittale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 62; c.p., art. 131 bis;
c.p., art. 376; c.p., art. 496) (1)
(1) Sull’istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fat-
to” si rinvia al vasto apparato giurisprudenziale sub art. 131 bis c.p.
di cui al Codice penale, annotato con la giurisprudenza, di LUIGI
ALIBRANDI, ed. La Tribuna, Piacenza 2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bo-
logna ha confermato la condanna del predetto imputato
per il reato di cui all’art. 496 c.p..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per
mezzo del suo difensore, aff‌idando la sua impugnativa a
due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente inosservanza dell’art. 125,
comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 131 bis c.p., e 523,
530, 533 c.p.p. per la inesistenza di una motivazione in or-
dine al mancato accoglimento della istanza di applicazione
del nuovo istituto di cui all’art. 131 bis c.p.. Deduce il ricor-
rente che, nonostante avesse avanzato in sede di discus-
sione orale istanza per l’applicazione di cui all’art. 131 bis
c.p., la Corte di Appello non aveva in alcun modo motivato
in ordine al diniego di tale richiesta e che ciò integrava
una ipotesi di annullamento per mancanza di motivazione,
a mente dell’art. 606, primo comma, lett. e, c.p.p..
1.2 Con il secondo motivo si denunzia inosservanza
della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 376 c.p.
e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato accoglimento della istanza di applicazione delle
attenuanti atipiche. Osserva il ricorrente che, dopo aver
declinato le false generalità agli agenti di polizia, aveva
subito dopo ritrattato tale erroneo comportamento, con
ciò evidenziando un comportamento che, se fosse stato
reso in sede processuale, avrebbe consentito l’applicazio-
ne della causa di non punibilità di cui all’art. 376 c.p. e che
tale circostanza avrebbe agevolmente consentito in questa
sede l’applicazione comunque delle attenuanti generiche,
invece negate dal giudice di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza risulta degno di
accoglimento.
2.2 Effettivamente dalla lettura dell’incarto processua-
le, cui questa Corte è abilitata trattandosi, quello denun-
ziato, anche di un error in procedendo oltre che di un vizio
di (mancanza di) motivazione, emerge che alla udienza di
discussione innanzi alla Corte di Appello la difesa dell’im-
putato aveva espressamente richiesto l’applicazione al
caso di specie dell’istituto di nuovo conio previsto dall’art.
131 bis c.p., senza che la Corte distrettuale rispondesse in
alcun modo sulla predetta richiesta.
Né è possibile accedere ad una lettura della motivazio-
ne della sentenza impugnata nel senso di ritenere implici-
tamente argomentato il diniego del richiesto benef‌icio di
cui all’art. 131 bis c.p. sulla base della mancata concessio-
ne delle attenuanti generiche e della rilevata presenza di
numerosi precedenti penali, e ciò soprattutto in ragione
dell’applicazione comunque in concreto del minimo edit-
tale della pena, che costituisce, ai sensi dell’art. 133 c.p.,
così come richiamato dal detto art. 131 bis c.p., un sicuro
indice di concedibilità della causa di non punibilità di cui
qui in discorso.
Peraltro, va aggiunto che l’esclusione di una motiva-
zione “implicita” nel senso sopra chiarito ovvero di una
declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di
concessione della causa di non punibilità non si può giu-
stif‌icare sulla base della mancata concessione delle atte-
nuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione
previsti dal primo comma dell’art. 131 bis c.p. hanno pre-
valentemente natura e struttura oggettiva (pena edittale,
modalità della condotta, esiguità del danno e particolare
tenuità della condotta), mentre le circostanze da valutarsi
per la concessione delle attenuanti atipiche hanno natura
diversa ed in prevalenza collegate a prof‌ili soggettivi del
reo, benef‌iciario delle dette attenuati.
Ebbene, la Corte distrettuale nulla ha motivato sul dinie-
go della richiesta di concessione della menzionata causa di
non punibilità, di talché risulta necessario annullare la sen-
tenza impugnata per un nuovo esame della richiesta stessa.
L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l’esa-
me anche del secondo motivo di impugnazione. (Omissis)

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