Corte di Cassazione Penale sez. un., 29 settembre 2016, n. 40516 (ud. 23 giugno 2016)
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Rivista penale 12/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 29 SETTEMBRE 2016, N. 40516
(UD. 23 GIUGNO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BLAIOTTA – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. D.V.
Omicidio y Volontario y Aggravanti y Crudeltà y
Compatibilità con il dolo d’impeto y Sussistenza.
. La circostanza aggravante dell’aver agito con crudel-
tà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, c.p., ha natura
soggettiva e non è incompatibile con il dolo d’impeto.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 61; c.p., art. 70; c.p., art. 70;
c.p., art. 575; c.p., art. 576) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono il contrasto giuri-
sprudenziale relativamente alla compatibilità o meno dell’aggravan-
te della crudeltà con il dolo d’impeto. Seguono l’orientamento di cui
in massima Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2008, n. 12680, in questa Ri-
vista 2009, 106 e la remota Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 1983, n. 435,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Nel senso, invece, di esclu-
dere la sussistenza dell’aggravante della crudeltà con riferimento al
numero di colpi inferti e all’abbandono della vittima in stato agonico,
evidenziando che tali elementi si collocano in un contesto di dolo
d’impeto e di finalismo omicidiario correlato a tale condizione psico-
logica, v. Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8163, in questa Rivista
2015, 909. In genere, sulla nozione di crudeltà che caratterizza l’ag-
gravante di cui si tratta e sulla sua natura soggettiva, si vedano Cass.
pen., sez. I, 20 gennaio 2015, n. 2489, ivi 2015, 800; Cass. pen., sez. I,
10 gennaio 2014, n. 725, ivi 2014, 1061 e Cass. pen., sez. I, 20 giugno
2013, n. 27163, ivi 2014, 530.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vasto
ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine all’omicidio dei genitori, nonchè ai reati di porto
abusivo di coltello, resistenza e lesioni personali aggravate
nei confronti del personale di polizia giudiziaria interve-
nuto dopo i crimini.
Per ciò che riguarda i reati di omicidio, il Tribunale ha
escluso le aggravanti della crudeltà e dell’uso di mezzo in-
sidioso ed ha invece ritenuto quella di aver agito contro
gli ascendenti, nonchè quella inerente alla loro minorata
difesa. In relazione a tale ultima circostanza va tuttavia
subito annotato che, mentre il dispositivo reca l’enuncia-
zione dell’esistenza dell’aggravante in relazione ad ambe-
due gli eventi mortali, la motivazione ritiene che essa si
configuri solo in relazione all’omicidio del padre.
Sono state concesse attenuanti generiche equivalenti
alle aggravanti residue ed alla recidiva e, ritenuta la con-
tinuazione, è stata inflitta la pena di 20 anni di reclusione,
oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti
civili, da liquidare in separata sede.
2. Secondo quanto accertato dal Tribunale l’imputato,
nella serata del (omissis), mentre si trovava nell’abitazio-
ne familiare, colpì con 39 coltellate il padre che giaceva
sul letto della stanza matrimoniale, attingendolo in organi
vitali; indi si recò in cucina e colpì la madre con 72 coltel-
late, pure esse altamente lesive. Le condotte furono ca-
ratterizzate da un rapido e reiterato susseguirsi di colpi.
Subito dopo, il D.V. trascinò i corpi sotto il suo letto e, per
quanto possibile, eliminò le copiose tracce di sangue.
L’imputato non ha ammesso gli addebiti e la responsa-
bilità è stata ritenuta anche a seguito di approfondimenti
istruttori svolti nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che gli illeciti siano maturati
in un contesto familiare molto degradato, caratterizzato,
soprattutto in passato, da comportamenti aggressivi e vio-
lenti del padre; e che essi costituiscano espressione di una
rabbia esplosiva a lungo accumulata.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Vasto deducendo quattro motivi.
3.1. Con il primo si censura la motivazione per quan-
to attiene all’esclusione dell’aggravante della crudeltà. Si
considera che le innumerevoli lesioni inflitte eccedono i
limiti della normalità causale e costituiscono l’espressione
di un accanimento crudele, efferato, contro i genitori che
dovevano essere dilaniati, brutalizzati. Il Tribunale erra,
poichè la condotta aggressiva viene dissociata dalle mo-
dalità di esecuzione del reato e viene considerata solo con
riguardo al dolo.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta l’erronea esclu-
sione dell’aggravante della minorata difesa quanto all’omi-
cidio della madre, basata anche sul travisamento di alcune
emergenze probatorie. Infatti, atteso lo stato dei luoghi, la
donna non aveva possibilità di chiedere utilmente aiuto; e
non era neppure in condizione di difendersi, posto che fu
aggredita dal figlio alle spalle.
Il giudice ha pure erroneamente trascurato che la vit-
tima era in età avanzata e che l’art. 61 n. 5 c.p., nel testo
novellato, ha approntato una tutela rafforzata alle persone
anziane.
3.3. Con ulteriore motivo si lamenta carenza di moti-
vazione in ordine alla concreta rilevanza attribuita alla
riconosciuta recidiva specifica.
3.4. L’ultima censura attiene alla motivazione per ciò
che riguarda la concessione delle attenuanti generiche e
l’equivalenza tra tutte le circostanze: i reati sono estre-
mamente gravi ed esprimono una lucida organizzazione,
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