Corte di Cassazione Penale sez. III, 8 settembre 2016, n. 37232 (ud. 11 maggio 2016)

Pagine55-58
993
giur
Rivista penale 11/2016
LEGITTIMITÀ
inemendabile, dato che, anche quando la conclusione del
giudizio di cognizione consegua inesorabilmente alla man-
cata proposizione del ricorso nei termini, resta la possibili-
tà per il condannato di far valere l’illegalità in sede di ese-
cuzione. Come si è ricordato la violazione costituzionale
può essere emendata anche post iudicatum, essendo stata
esclusa la legalità di condanne fondate su norme dichia-
rate incostituzionali successivamente alla conclusione del
processo (Cass. sez. un. 42858 del 29 maggio 2014, “Gatto”,
Rv 260697 e Cass. sez. un. n. 18821 del 24 ottobre 2013, dep
2014, “Ercolano”, Rv. 258650).
2.4. Ma vi è di più. La valorizzazione della tutela dei
diritti fondamentali dell’individuo ha condotto la Corte di
cassazione ad effettuare passi ulteriori, nella individuazio-
ne dei poteri d’uff‌icio. Così in caso di ricorso inammissibile
la si è ritenuta rilevabile d’uff‌icio che l’illegittimità “ordi-
naria” del trattamento, ovvero quella derivante dall’inter-
vento di norme di favore, entrate in vigore successivamen-
te alla conclusione della fase di merito, la cui applicazione
non era stata dedotta con i motivi di ricorso (Cass. sez.
un. n. 46653 del 26 giugno 2015, Della Fazia, Rv. 265111).
L’onere di attivare d’uff‌icio il riallineamento della pena
ai più favorevoli parametri di legalità “ordinaria” ha trovato
in tal caso giustif‌icazione sulla base di due argomenti fon-
damentali. In primo luogo (in modo innovativo) si è valoriz-
zato il fatto che la sentenza non si intende passata in giudi-
cato, se non con la effettiva dichiarazione di inammissibilità
del ricorso (con conseguente legittima attivazione uff‌iciosa
degli oneri di controllo della legalità imposti dall’art. 609
c.p.p. “durante” il giudizio). Ma, soprattutto, si è evidenziato
il fatto che il trattamento sanzionatorio def‌inisce l’illecito
penale compenetrandosi con la norma strictu sensu “incri-
minatrice” e, come tale, soggiace al principio di obbligatoria
applicazione della lex mitior vigente prima del passaggio in
giudicato. II diritto alla applicazione della lex mitior secon-
do le sezioni unite trova copertura costituzionale nel prin-
cipio di uguaglianza e nella funzione rieducativa della pena
ed è inquadrabile nell’area dei “diritti fondamentali della
persona” la cui tutela è aff‌idata al controllo costante (ed
uff‌icioso anche) dell’autorità giudiziaria.
Si legge nella pronuncia citata che il diritto alla ap-
plicazione della legge sopravvenuta favorevole si inquadra
«tra le violazioni dei diritti fondamentali della persona
che impongono anche al giudice, in base alla giurispru-
denza della Corte costituzionale e della Corte europea dei
diritti dell’uomo, di eliminare le conseguenze di tali viola-
zioni; e tra queste violazioni non può non essere inclusa,
per le ragioni già indicate, quella di vedersi applicato un
trattamento sanzionatorio sfavorevole in presenza di inno-
vazioni normative che l’hanno mitigato» (Cass. sez. un. n.
46653 del 26 giugno 2015, Della Fazia, Rv. 265111).
2.5. L’evoluzione giurisprudenziale indica con chia-
rezza la necessità di tutelare i diritti fondamentali della
persona, tanto più quando essi trovano una copertura
diretta nelle norme di sistema, ovvero nella Costituzione
e nelle norme sovranazionali di rango sovra legislativo).
Deve dunque essere affermato che la def‌inizione del trat-
tamento sanzionatorio compenetra la fattispecie incrimi-
natrice e soggiace a tutte le garanzie che conseguono alla
applicazione del principio di legalità, rendendo necessario
un riallineamento della sanzione con i parametri di lega-
lità sopravvenuti alla fase del merito, indipendentemente
dal fatto che la violazione sia stata dedotta con i motivi di
ricorso, e dalla circostanza che il ricorso si prof‌ili inam-
missibile sebbene non tardivo.
Tale interpretazione nel caso della violazione di legge
“alta” ovvero di matrice costituzionale trova la sua ragione
nella anomalia sistemica della sanzione che risulta irroga-
ta sulla base di norme che la Corte costituzionale ha estrat-
to dall’ordinamento con eff‌icacia ex tunc dall’ordinamento;
l’effetto della pronuncia di incostituzionalità, già implicita
nell’art. 136 Cost., è reso esplicito dall’art. 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87 che stabilisce che «le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione».
Nel caso della violazione di legge “ordinaria”, ovvero di
pena def‌inita sulla base di parametri normativi non più
attuali perchè sostituiti da altri meno severi, la rilevabilità
d’uff‌icio dell’illegittimità sopravvenuta della sanzione, an-
che in caso di ricorso inammissibile, trova la sua giustif‌i-
cazione nell’onere che incombe sull’autorità giudiziaria di
garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona,
tra i quali si inquadra il diritto alla applicazione della lex
mitior prima del giudicato.
2.6. Nel caso di specie l’automatico riconoscimento
della recidiva prevista dall’art. 99 comma 5 c.p. non tiene
conto della nuova conformazione dell’aggravante, nella di-
mensione che essa ha assunto dopo la pronuncia n. 185 del
2015 del Giudice delle leggi.
Sul punto la sentenza impugnata deve, dunque, essere
annullata con rinvio alla Corte di appello che dovrà valuta-
re se la recidiva debba essere o meno riconosciuto tenendo
conto delle indicazioni della Consulta.
II giudizio sulla responsabilità passa in giudicato, es-
sendo l’annullamento limitato, nei limiti indicati alla def‌i-
nizione del trattamento sanzionatorio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 8 SETTEMBRE 2016, N. 37232
(UD. 11 MAGGIO 2016)
PRES. FIALE – EST. ANDREAZZA – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. LANZONI
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali y Mo-
mento consumativo y Individuazione.
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Reato di omesso ver-
samento delle ritenute previdenziali ed assisten-
ziali y Punibilità y Condizioni.
. Alla stregua della nuova formulazione dell’art. 2,
comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modif.
in L. n. 638/1983, introdotta dall’art. 3, comma 6, del

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT