Corte di Cassazione Penale sez. II, 8 settembre 2016, n. 37385 (ud. 21 giugno 2016)

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giur
11/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Orbene, nel caso in esame, tale indagine risulta del tut-
to negletta essendosi limitata la corte territoriale, a fronte
di una specif‌ica doglianza difensiva sul punto, a riportare
la massima tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione
da ultima citata, evidenziando come i beni di cui l’Assisi
si era impadronito “erano stati sottratti da un camper la-
sciato in sosta in piazza Bocca della Verità”, senza nulla
dire in ordina alla effettiva destinazione del camper ad
uso abitativo. Identica carenza motivazionale si rinviene
con riferimento alla senza della circostanza aggravante di
cui all’art. 625, comma 1, n. 7), c.p., con riferimento alle
borse ed allo zaino, oggetto dell’azione predatoria dell’As-
sisi, considerate dalla corte territoriale “cose esposte alla
pubblica fede”, benché fossero state riposte all’interno del
camper, sul presupposto che si tratti di cose “non facil-
mente trasportabili per il loro ingombro”.
La corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto innanzitut-
to spiegare le ragioni che consentono di affermare che le
cose lasciate in un luogo che la stessa corte qualif‌ica come
di privata dimora, siano da considerare esposte al pubbli-
co. Come è noto, infatti, secondo l’orientamento dominante
nella giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la cir-
costanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è
certamente conf‌igurabile anche quando la cosa si trova in
luogo privato, purché si tratti di luogo aperto al pubblico o
comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di
casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubbli-
ca via ovvero in parcheggio privato non custodito. La ratio
dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, comma
1, n. 7), terza ipotesi, c.p., infatti, non è correlata alla na-
tura pubblica o privata - del luogo ove si trova la “cosa”,
ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica
fede”, trovando così protezione solo nel senso di rispetto
per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne con-
segue che tale condizione può sussistere anche se la cosa
si trovi in luogo privato cui si possa liberamente accedere
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 17 gennaio 1991, n. 8798, rv.
188119; Cass., sez. V, 8 febbraio 2006, n. 9022, rv. 233978).
D’altro canto, ove si volesse ritenere che il camper di cui
si discute fosse parcheggiato lungo la pubblica via, non
può non osservarsi che, secondo l’orientamento della giu-
risprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in tema
di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si tro-
vino all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pub-
blica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma
1, n. 7), c.p., allorché si tratti di oggetti costituenti parte
integrante del veicolo; quando, invece, il furto concerna
oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati
nell’auto, ai f‌ini della sussistenza dell’aggravante in que-
stione, deve ricorrere una situazione contingente di neces-
sità, tale da indurre il possessore a conf‌idare nella buona
fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli
stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso
relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile
esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in
contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di tra-
scuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve,
in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base
alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custo-
dia della cosa all’interno dell’autoveicolo (cfr. ex plurimis,
Cass., sez. V, 6 marzo 2014, n. 15386, rv. 260216). Ciò posto,
appaiono evidenti le omissioni addebitabili alla corte terri-
toriale, che non ha chiarito, da un lato, se ed in che termini
il camper fosse facilmente accessibile da parte dei terzi
(essendo eccessivamente generico il riferimento fatto dal
giudice di appello alla circostanza che il veicolo era stato
“lasciato in sosta in piazza Bocca della Verità”), dall’altro,
se i beni oggetto dell’azione predatoria dell’Assisi possano
considerarsi parti integranti del veicolo (circostanza che
prima facie sembra piuttosto improbabile) ovvero siano
stati, sulla base di specif‌iche e concrete ragioni, per ne-
cessità lasciati temporaneamente ovvero occasionalmente
all’interno del camper dal loro legittimo possessore. Sulla
base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impu-
gnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte
di appello di Roma, per nuovo giudizio, limitatamente ai
prof‌ili della qualif‌icazione giuridica della condotta di cui al
capo a) e della sussistenza della circostanza aggravante di
cui all’art. 625, comma 1, n. 7), c.p., nei sensi in precedenza
chiariti. II giudice del rinvio, uniformandosi ai principi di
diritto innanzi affermati, procederà a colmare le segnalate
lacune motivazionali, vizio che assorbe in sé ogni ulteriore
doglianza sulla recidiva (la cui sussistenza è stata ritenuta
anche in considerazione della gravità di tutti i fatti per cui
l’Assisi è stato condannato) e sulla entità del trattamento
sanzionatorio, che andrà, eventualmente, modif‌icato all’e-
sito del nuovo esame. Va, inf‌ine, rilevato che, con riferi-
mento alle altre disposizioni (riguardanti l’attribuzione del
furto all’Assisi; la sussistenza della circostanza aggravante
di cui all’art. 625, comma 1, n. 2), c.p.; la responsabilità
dell’imputato per gli altri reati in contestazione), che non
hanno formato oggetto di ricorso, la sentenza impugnata
ha acquisito autorità di cosa giudicata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 8 SETTEMBRE 2016, N. 37385
(UD. 21 GIUGNO 2016)
PRES. FUMU – EST. RECCHIONE – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. ARENA
Impugnazioni penali in genere y Cassazione y
Poteri della Cassazione y Sopravvenuta illegalità
della pena y Rilevabilità della stessa y Anche d’uf-
f‌icio y Nel giudizio di cassazione y Cause y Indivi-
duazione y Fattispecie in cui la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 5
c.p.p., disposta anteriormente alla declaratoria di
incostituzionalità di tale norma.
. La sopravvenuta illegalità della pena, quale derivan-
te da una pronuncia della Corte costituzionale o an-
che dall’entrata in vigore di una legge più favorevole,
dev’essere rilevata anche d’uff‌icio nel giudizio di cas-
sazione, pur in presenza di cause di inammissibilità del
ricorso, fatta eccezione per quella costituita dalla tar-

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