Corte di Cassazione Penale sez. III, 16 settembre 2016, n. 38492 (ud. 19 maggio 2016)

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giur
Rivista penale 11/2016
LEGITTIMITÀ
in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e
quindi alla conseguente eliminazione, previa determina-
zione, della pena detentiva in relazione al capo 4) della
rubrica, in ossequio al principio f‌issato nell’art. 673 c.p.p.
ed in presenza di un’abolitio criminis parziale che invece
si traduce, nei processi in corso, nell’insussistenza del fat-
to per sopravvenuta mancanza di un elemento costitutivo
del reato (sez. III, n. 3098 del 5 novembre 2015, dep. 2016,
Vanni, Rv. 265938).
9. I ricorsi Bruno e Chiarolanza vanno rigettati nel re-
sto, mentre al rigetto del ricorso di Lamberto Milani segue
la condanna di quest’ultimo ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 16 SETTEMBRE 2016, N. 38492
(UD. 19 MAGGIO 2016)
PRES. FIALE – EST. ACETO – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. AVANZATO
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Costru-
zione abusiva y Responsabilità del proprietario del
fondo y Condizioni y Valutazione di tutti gli indizi da
cui possano trarsi elementi integrativi della colpa
e prove di compartecipazione all’esecuzione dell’o-
pera y Fattispecie relativa a costruzione abusiva re-
alizzata da parente titolare di diritto di usufrutto.
. In tema di illeciti edilizi, il soggetto titolare del di-
ritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno
sul quale è stato realizzato l’immobile abusivo non
può, per ciò solo, essere ritenuto responsabile o corre-
sponsabile dell’illecito, costituendo l’esistenza di quel
diritto soltanto un indizio grave che, a norma dell’art.
192, comma 2, c.p.p., deve essere valutato unitamen-
te al complesso di tutte quelle situazioni e comporta-
menti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi
elementi integrativi della colpa e prove di una compar-
tecipazione, anche solo morale, del soggetto medesimo
all’esecuzione delle opere, fermo restando che non
esiste però un catalogo predef‌inito di indizi dai quali
tale conclusione possa essere tratta. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la
decisione del giudice di merito che, a sostegno della
ritenuta corresponsabilità di un soggetto che era nudo
proprietario del terreno su cui era stato costruito l’im-
mobile abusivo, si era essenzialmente basata soltanto
sulla conoscenza che esso avrebbe avuto dell’attività
edilizia, posta in essere ad iniziativa e sotto il controllo
di un suo anziano parente, titolare del diritto di usu-
frutto, di tal che non sarebbe stato giustif‌icato, in tale
situazione, dare per certo che vi fosse, tra i due sog-
getti, una “comunanza di interessi” alla realizzazione
dell’illecito, potendosi tutt’al più ritenere che vi fosse
stato, da parte del nudo proprietario, un atteggiamento
di mera “scienza” e “tolleranza”, suscettibile soltanto
di rilevare ai f‌ini civilistici, nel senso della esclusione
del diritto ad ottenere la rimozione delle opere, ex art.
636 c.c. ) (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 44; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 64; d.p.r. 6 giu-
gno 2001, n. 380, art. 93; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 181; c.p.p., art. 192) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. III, 24
settembre 2007, n. 35376, in questa Rivista 2008, 556; Cass. pen., sez.
III, 12 gennaio 2005, n. 216, ivi 2006, 103 che sottolinea come ai ai f‌ini
della conf‌igurabilità della responsabilità del proprietario del fondo
sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto
non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e
dell’interesse specif‌ico ad effettuare la nuova costruzione , ma anche
dei rapporti di parentela o di aff‌inità tra esecutore dell’opera abusiva
e proprietario, dell’eventuale presenza in loco di quest’ultimo, dello
svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei la-
vori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime
patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situa-
zioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi
elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, an-
che solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Caterina Avanzato ricorre per l’annulla-
mento della sentenza del 15 gennaio 2015 della Corte di
appello di Palermo che l’ha def‌initivamente condannata
alla pena di tre mesi di arresto e 45.000,00 euro di am-
menda, integralmente confermando l’affermazione della
sua penale responsabilità per il reato continuato di cui
agli artt. 81, cpv., c.p., 44, lett. c), 64, 65 e 71, 93, 94 e 95,
D.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, D.L.vo n. 42 del 2004,
accertato in Palma di Montechiaro il 19 marzo 2010, a lei
ascritto perchè, quale nuda proprietaria e committente
dei lavori, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggi-
stico, in assenza di permesso di costruire e dell’autorizza-
zione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, senza il
progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualif‌icato,
senza averne dato preventivo avviso ai competenti uff‌ici
del Genio civile e del Comune interessati, aveva realizzato
un manufatto in cemento armato, ampio 735,44 metri cubi
e composto da seminterrato e due elevazioni fuori terra,
circondato da muri perimetrali in pietra calcarea, con
cancelli in ferro sostenuti da pilastri anche in cemento
armato, ottenuto dalla demolizione e ricostruzione di un
precedente fabbricato rurale.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art.
606, lett. b) ed e), c.p.p., l’errata applicazione delle norme
incriminatrici, nonché degli artt. 192, 533 e 535, c.p.p., e
il correlato vizio di illogicità e contraddittorietà della mo-
tivazione, sotto il prof‌ilo del travisamento della prova e
della violazione del principio del ragionevole dubbio.
Lamenta, nello specif‌ico, che la sua responsabilità
è stata affermata in base a prove del tutto insuff‌icienti,
travisate e illogiche, non potendosi ritenere tali: a) la
presenza di giochi per bambini nell’area di pertinenza del
fabbricato, che secondo i Giudici di merito escluderebbe
l’uso dell’immobile da parte dell’ottuagenario zio dell’im-
putata, Inguanta Rosario, usufruttuario dell’area ; b) il
rinvenimento di una fattura per utenza elettrica intestata
all’Inguanta e riferita anche all’indirizzo di residenza della
nipote che, sempre secondo i Giudici di merito, dimostre-

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