Corte di Cassazione Penale sez. VI, 27 settembre 2016, n. 40237 (ud. 7 luglio 2016)

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giur
Rivista penale 11/2016
LEGITTIMITÀ
ricorso, in ordine alla mancata applicazione del benef‌icio
della sospensione condizionale, quest’ultimo necessaria-
mente condizionato dalla corretta determinazione del
quantum di pena f‌inale e pertanto rimesso esso pure alla
libera decisione del giudice del rinvio.
Non così, invece, per ciò che concerne il settimo prof‌ilo
di censura nell’interesse dell’imputato, inerente all’omes-
so riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte veneziana ha dato puntualmente conto delle
ragioni che l’hanno determinata alla statuizione negativa
in tema di attenuanti generiche (peraltro neppure formal-
mente richieste all’esito del giudizio di primo grado, alla
luce delle conclusioni riportate nell’intestazione della re-
lativa sentenza), ragioni ricondotte all’assenza di elemen-
ti concreti suscettibili di essere a tal f‌ine valorizzati, non
essendosi ritenuto rivestire siffatta valenza il positivo cur-
riculum professionale del Giangreco (asseritamente “uno
degli istruttori di riferimento della zona, più preparato,
veloce e con un buon rapporto con i professionisti”, come
confermato dal massimo punteggio riportato nelle schede
di valutazione annuali), alla luce della “riscontrata gravità
e complessità della corruzione descritta, connotata dall’i-
ninterrotto asservimento delle descritte qualità all’inte-
resse di Bertoncello”. Nel che non è dato ravvisare alcuna
incongruenza logica, tanto meno nei termini di manifesta
evidenza che soli legittimano l’intervento censorio di que-
sta Corte, al di là della non consentita diversa “lettura” dei
medesimi elementi valutati dal giudice distrettuale, quale
di fatto proposta dalla difesa del ricorrente.
13. Del pari intangibile, inf‌ine, è la statuizione in tema
di risarcimento del danno, liquidato complessivamente in
via equitativa in € 30.000,00 (cfr. il decimo motivo del ri-
corso del Giangreco).
La Corte veneta, dopo aver premesso che “le conseguen-
ze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto
della persona (f‌isica o giuridica) non sono per loro natura
suscettibili di una matematica conversione monetaria” e
legittimano pertanto il ricorso alla valutazione equitativa
del giudice, ha provveduto alla enunciazione dei parame-
tri utilizzati in funzione della quantif‌icazione del danno”,
ribadendo la correttezza dell’indicazione già offerta dal
Tribunale, incentrata sulla valorizzazione della “gravità”,
“complessità” e “durata” della condotta delittuosa posta in
essere dal Giangreco e, per l’effetto, della “percezione, dal
punto di vista esterno al plesso amministrativo di apparte-
nenza del funzionario infedele, della corruzione dilagante
al suo interno”, avente, quale corollario necessitato della
presente fattispecie, “la perdita di prestigio ed il grave
detrimento dell’immagine e della personalità pubblica
dell’Amministrazione”: ciò che, contrariamente all’assun-
to difensivo, costituisce motivazione ampiamente suff‌i-
ciente a dar conto della liquidazione compiuta, rendendo
inammissibile, per manifesta infondatezza, la dedotta vio-
lazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito.
L’esito del ricorso impone la condanna dell’imputato
alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla costi-
tuita parte civile, nella misura di giustizia di cui al disposi-
tivo che segue, avuto riguardo all’attività svolta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 23 SETTEMBRE 2016, N. 39541
(UD. 17 AGOSTO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. GALLO – P.M. CUOMO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. X
Violenza privata y Elemento oggettivo y Prelievo
forzoso di ovociti dall’utero di una donna y Conf‌i-
gurabilità.
. Il prelievo forzoso di ovociti dall’utero di una donna
conf‌igura il delitto di violenza privata, e non quello di
rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad esse-
re espulsi o trasformati mediante la fecondazione, non
possono essere considerati “cose” f‌ino a quando fanno
parte del corpo umano. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 110;
c.p., art. 582; c.p., art. 610) (1)
(1) A sostegno del principio affermato, la S.C. richiama, in motiva-
zione, la pronuncia della Sezione II, 1° giugno 2010, n. 20647, in que-
sta Rivista 2011, 571, che delinea la nozione di "cosa mobile" come
qualsiasi entità di cui sia possibile la f‌isica detenzione, sottrazione,
impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi
autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro,
compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale
mediante l’avulsione o l’enuclazione dal complesso immobiliare di
cui faceva parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 25 maggio 2016, il Tribunale
di Milano, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’in-
teresse di X, confermava la misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata dal G.i.p. di Milano, con l’ordinanza
emessa in data 9 maggio 2016, pur escludendo il reato di
rapina contestato al n. 2) del capo di incolpazione e de-
rubricando il reato di rapina di cui al capo 1) in quello di
violenza privata.
2. Nell’ordinanza genetica la misura cautelare veniva
applicata dal G.i.p. in relazione ai seguenti reati:
1) artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 2 e 3 c.p. perché, in
concorso con M.M. e B.B. e con altra persona allo stato
non identif‌icata, all’interno della clinica (Omissis), al cui
X ricopriva il ruolo di direttore sanitario, per procurarsi
un ingiusto prof‌itto e segnatamente al f‌ine di procedere
all’impianto di embrioni in altre pazienti, con violenza
consistita nel trattenere per le braccia Y e nel sottoporla,
contro la sua volontà, ad anestesia, ponendola quindi in
stato di incapacità di agire, prelevavano dall’utero della
medesima non meno di sei ovociti (intervento material-
mente eseguito dall’X), sottraendoli alla persona offesa
che aveva chiaramente manifestato la sua volontà di non
autorizzare il prelievo. Con la circostanza aggravante di
avere commesso il fatto in più persone e ponendo la per-
sona offesa in stato di incapacità di agire. In (Omissis) il
5 aprile 2016;
2) artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 2 e 3 c.p. perché, in
concorso con M.M. e B.B. e con altra persona allo stato non
identif‌icata, per procurarsi un prof‌itto, mediante la violen-
za posta in essere con le modalità di cui al capo preceden-
te, si impossessavano del telefono I Phone 6 di proprietà di

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