Corte di Cassazione Penale sez. VI, 27 settembre 2016, n. 40237 (ud. 7 luglio 2016)

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Rivista penale 11/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 SETTEMBRE 2016, N. 40237
(UD. 7 LUGLIO 2016)
PRES. CITTERIO – EST. TRONCI – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. GIANGRECO
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Pubblico uff‌iciale y Geometra comunale y È
tale y Atti di corruzione y Stabile asservimento del
pubblico uff‌iciale ad interessi privati y Episodi di
atti contrari ai doveri d’uff‌icio di cui all’art. 319
c.p. y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Rapporti con
l’art. 318 c.p. y Individuazione.
. Lo stabile asservimento del pubblico uff‌iciale ad inte-
ressi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari
ai doveri d’uff‌icio che di atti conformi o non contrari
a tali doveri, conf‌igura l’unico reato, permanente, pre-
visto dall’art. 319 c.p., rimanendo assorbita la meno
grave fattispecie di cui al precedente art. 318. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 318; c.p., art. 319) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2014, n.
49226, in questa Rivista 2015, 589. Sull’argomento nello stesso senso,
per quanto concerne la prima parte della massima in commento, si
vedano Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2016, n. 15959, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2014, n.
47271, in questa Rivista 2015, 490 che individuano il reato ex art. 318
c.p., quando l’oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento
di atti dell’uff‌icio. Per utili riferimenti si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
VI, 25 febbraio 2013, n. 9079, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 12 maggio 2015 la Corte di ap-
pello di Venezia ribadiva la colpevolezza di Angelo Massi-
mo Giangreco, nella qualità di geometra tecnico istruttore
presso la Direzione Sviluppo, Territorio ed Edilizia del
comune di Venezia - colpevolezza affermata dal Tribunale
della città lagunare il 6 giugno 2013 - in ordine ai plurimi
episodi di corruzione a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 4) e
5) della rubrica, tutti accomunati dalla indebita ricezione
di denaro effettuata dal coimputato (giudicato separata-
mente) Antonio Bertoncello, geometra libero professioni-
sta, consulente della Associazione Veneziana Albergatori,
allo scopo di ottenere favori e vantaggi nell’interesse di
soggetti privati richiedenti concessioni, autorizzazioni e
altri provvedimenti amministrativi, in specie anticipazioni
nell’emissione di provvedimenti, rettif‌iche ed approvazio-
ni di progetti, ovvero altri atti favorevoli adottati all’esito
di “corsie preferenziali”, anche mediante la sottrazione o
l’inserimento di atti dai fascicoli dell’ente pubblico.
Tuttavia, mentre in relazione agli specif‌ici fatti sub 2),
3), 4) e 5) - al di là della intervenuta prescrizione del solo
episodio di cui al capo 3) - era tenuta ferma la originaria
qualif‌icazione giuridica di corruzione per atti contrari ai
doveri d’uff‌icio, ai sensi dell’art. 319 c.p. (nella più favo-
revole formulazione, dal punto di vista del trattamento
sanzionatorio, risultante dal testo pregresso della norma,
quale vigente all’epoca), quanto alla vicenda sub 1), in-
volgente il mercimonio relativo a ben 68 pratiche edilizie,
nel periodo compreso fra agosto 2003 e marzo 2011, e pari-
menti ritenuta dal Tribunale integrare la violazione degli
artt. 319 e 81 c.p., la Corte territoriale assumeva essersi in
presenza di una tipica ipotesi di corruzione delle funzioni,
giusta la fattispecie di cui all’art. 318 c.p., come riscritto
dalla legge di riforma n. 190/2012, non essendo stata prova-
ta la contrarietà ai doveri d’uff‌icio dell’anzidetto mercimo-
nio; sennonché, nella ritenuta impossibilità di applicare
la nuova fattispecie per il divieto sancito dall’art. 2 c.p., la
vicenda medesima era ricondotta nell’alveo del pregresso
art. 318 del codice sostanziale, con conseguente declara-
toria parziale di prescrizione, limitatamente alle condotte
poste in essere in epoca anteriore al 12 novembre 2007.
Alla stregua di tale impostazione e della conseguente
eliminazione degli aumenti apportati a titolo di continua-
zione per i reati dichiarati prescritti sub 1) - parzialmente
- e 3), la pena a carico del Giangreco era ridotta, da anni
due e mesi dieci, ad anni due e mesi due di reclusione, fer-
me le statuizioni civili adottate nei suoi confronti in favore
del comune di Venezia, costituitosi parte civile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cas-
sazione il difensore di f‌iducia del Giangreco, il quale enun-
cia a supporto dieci motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge, in rappor-
to all’art. 597, commi 3 e 4, del codice di rito, per aver ap-
plicato un aumento di pena, con riferimento al reato satel-
lite di cui al capo d’imputazione sub 4), maggiore di quello
stabilito dal primo giudice, in quanto pari a mesi quattro
di reclusione in luogo degli originari due, con conseguente
inosservanza del divieto di reformatio in peius.
2.2 Con il secondo motivo denuncia ulteriore violazione
di legge, per via dell’erronea qualif‌icazione giuridica dei
fatti ascritti, espressione tutti - e quindi non solo quelli
oggetto del primo capo d’accusa - della fattispecie di “cor-
ruzione per l’esercizio della funzione”, quale prevista dal
vigente art. 318 c.p., non essendovi stati nel giudizio in
esame “atti contrari da parte del dipendente comunale”
e, comunque, dovendo ricondursi la sua complessiva con-
dotta ad un generale asservimento delle proprie funzioni
all’interesse del privato corruttore.

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