Corte di Cassazione Penale sez. II, 30 novembre 2015, n. 47247 (ud. 6 ottobre 2015)

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Merito
CORTE DI ASSISE DI TARANTO
ORD. 18 LUGLIO 2016
PRES. PETRANGELO – EST. MISSERINI – IMP. X
Notif‌icazioni in materia penale y A mezzo p.e.c.
y Notif‌icazioni effettuate dalle parti private y Obbli-
gatorietà y Esclusione.
. A norma dell’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 le comunicazioni e le notif‌icazioni a cura della
cancelleria sono effettuate esclusivamente per via te-
lematica all’indirizzo di posta elettronica certif‌icata
risultante da pubblici registri. Non è quindi previsto
l’utilizzo della p.e.c. nel caso di notif‌icazioni effettua-
te dalle parti private, per il principio di tassatività ed
inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per le
notif‌icazioni alle quali deve attribuirsi valore di mec-
canismo di conoscenza legale dell’atto notif‌icato da
parte del destinatario, ed anche l’effetto legale della
certezza dell’identif‌icazione dell’autore nonché di con-
formità dell’atto notif‌icato all’originale. (c.p.p., art. 83;
c.p.p., art. 152; c.p.p., art. 154; d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Assise sulla eccezione preliminare, relativa
all’uso della p.e.c. da parte di alcuni difensori di parti civili
autorizzati a citare i responsabili civili, sollevata dal P.M.
ed alla quale ha aderito il difensore di (Omissis) s.p.a. co-
stituita al sol f‌ine di eccepire la inesistenza e/o abnormità
della citazione a mezzo p.e.c.;
sentite le altre parti;
esaminati gli atti;
osserva
1. La notif‌icazione del decreto del responsabile civile in
base al combinato disposto degli articoli 83, comma 4, 152
e 154, comma 2, c.p.p. va effettuata con le forme stabilite
per la prima notif‌icazione all’imputato non detenuto;
2. a norma dell’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221), nel
processo penale si applica la medesima disciplina dettata
per i procedimenti civili per cui le comunicazioni e le no-
tif‌icazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusi-
vamente per via telematica all’indirizzo di posta elettroni-
ca certif‌icata risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la
normativa, anche regolamentare, concernente la sotto-
scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti in-
formatici, solo nel caso di notif‌icazioni a persona diversa
dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale;
3. stabilisce, inf‌ine, il comma 4 del citato art. 16 che la
relazione di notif‌icazione è redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria;
4. allo stato, quindi, la notif‌ica via p.e.c. è deputata
soltanto ad integrare l’ordinario regime delle notif‌iche,
ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle co-
municazioni telefoniche, telematiche e via telefax attual-
mente consentite in casi determinati e nei confronti di
specif‌iche categorie di destinatari. Si tratta in particolare:
a) delle comunicazioni richieste dal pubblico mini-
stero ex art. 151 c.p.p.;
b) le notif‌icazioni e gli avvisi ai difensori disposte
dall’Autorità Giudiziaria (giudice e pubblico ministero),
“con mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell’art. 148,
comma 2 bis, c.p.p.;
c) degli avvisi e delle convocazioni urgenti disposte dal
giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per
le quali è stata f‌inora consentita la notif‌ica a mezzo del
telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di
impossibilità, mediante mera comunicazione telegraf‌ica
dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai
luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo e nei con-
fronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.);
d) delle notif‌icazioni di altri atti disposte dal giudice
sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato,
mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la
conoscenza dell’atto (art. 150 c.p.p.);
5. non è quindi previsto l’utilizzo della p.e.c. nel caso
di notif‌icazioni effettuate dalle parti private (cfr. Cass. 3
dicembre 2015, n. 12878; Cass. 28 gennaio 2015, n. 18235;
Cass. 11 febbraio 2014, n. 7058);
6. tanto per il principio di tassatività ed inderogabilità
delle forme stabilite dalla legge per le notif‌icazioni alle
quali deve attribuirsi valore di meccanismo di conoscen-
za legale dell’atto notif‌icato da parte del destinatario, ed
anche l’effetto legale della certezza dell’identif‌icazione
dell’autore nonché di conformità dell’atto notif‌icato all’o-
riginale;
7. nel caso, quindi, gli avvocati (Omissis), (Omissis) e
(Omissis) hanno in parte scelto tale forma notif‌icatoria,
consumando qualsiasi diritto ad un rinvio per un’eventua-
le sanatoria e/o rimessione in termini;
8. che tale aspetto assorbe qualsiasi ulteriore questione
anche con riferimento all’avviso di ricevimento delle rac-
comandate inviate ad altre parti processuali dai predetti
difensori, questione esaminata dalla Corte in precedenza.
(Omissis)
Rivista penale 10/2016

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