Corte di Cassazione Penale sez. II, 30 novembre 2015, n. 47247 (ud. 6 ottobre 2015)

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giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
istanza possa essere depositata, alternativamente, anche
presso nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di
pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difenso-
ri, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il prov-
vedimento, ex combinato disposto dell’art. 324, comma 2,
c.p.p. e art. 582, comma 2, c.p.p..
Sul punto, nell’ambito di questa Corte, si registra un
contrasto giurisprudenziale.
Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle
due soluzioni indicate, “l’art. 324 c.p.p. dispone infatti che
la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella
cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha
sede l’uff‌icio che ha emesso il provvedimento (v. Cass. sez.
IV, 10 luglio 2002 n. 33337; Cass. sez. V, 22 maggio 2000 n.
2915; Cass. sez. IV, 27 novembre 1996 n. 2921; Cass. sez. I, 3
novembre 1992 n. 4486), né a diversa conclusione può per-
venirsi in virtù del richiamo che l’art. 324 c.p.p. fa all’art.
582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclu-
sivamente le “forme” con le quali la richiesta va proposta
e non già il luogo del suo deposito”: Cass. 18281/2013 rv
255753.
La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa
leva sul principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con la
sentenza n 11/1991 rv 187922 secondo il quale “il rinvio
che in tema di presentazione della richiesta di riesame
l’art. 309, comma 4, c.p.p. (applicabile anche all’appello
in virtù del richiamo dell’art. 310, comma 2, c.p.p.) fa alle
forme dell’art. 582 c.p.p. comprende anche il medesimo
art. 582, comma 2 secondo il quale le parti private e i di-
fensori possono presentare l’atto di impugnazione anche
nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale
luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimen-
to, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una
volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’ap-
pello in tali ultimi uff‌ici nel termine di dieci giorni di cui
all’art. 309, comma 3, c.p.p. è del tutto irrilevante, al f‌ine
della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo
stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel-
lo stesso art. 309, comma 7, c.p.p.”; conforme, ex plurimis
Cass. 21083/2014 Rv. 259238 e, da ultimo, Cass. II, 4 no-
vembre 2015, De Petrillo.
Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest’ultima
giurisprudenza.
Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata
formulata in relazione alle misure cautelari personali, è
anche vero che, come è stato osservato «la formulazione
letterale dell’art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richia-
mato art. 309. L’art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che
la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del
tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capo-
luogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che emesso il
provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che “la richie-
sta è presentata con le forme previste dall’art. 582”» Cass.
47264/2014 rv 261214.
Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le mi-
sure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto
a quella consolidatasi per le misure cautelari personali.
Infatti, deve ritenersi che, anche per l’art. 324 c.p.p., il
rinvio all’art. 582 (le “forme”) sia a tutto l’articolo e non
solo al comma 1 perché l’art. 582 è la norma generale in
materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi è ragione,
in mancanza di una deroga espressa prevista nell’art. 324
ed in conformità al principio generale del favor impugna-
tionis, di non applicarla integralmente.
Quello che rileva, quindi, è che il termine di decaden-
za (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento
del deposito dell’istanza sicché diventa irrilevante, ai
f‌ini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o
meno entro lo stesso termine al tribunale competente del
capoluogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che ha
emesso il provvedimento impugnato.
In conclusione, poiché è pacif‌ico che l’impugnazione
venne depositata tempestivamente (sebbene nella Can-
celleria del Tribunale di Latina), il ricorso dev’essere ac-
colto con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato alla stregua del seguente principio di diritto:
“In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio
contenuto nell’art. 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste
dall’art. 582, comma 2, c.p.p. secondo cui le parti priva-
te e i difensori possono presentare l’atto di impugnazio-
ne anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso
da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica
che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di
riesame in tali uff‌ici entro il termine di dieci giorni dalla
data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai
f‌ini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o
meno entro lo stesso termine al tribunale competente del
capoluogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che ha
emesso il provvedimento impugnato”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 NOVEMBRE 2015, N. 47247
(UD. 6 OTTOBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. DAVIGO – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. DEL GAUDIO
Truffa y Parte offesa y Enti previdenziali y Medico
dipendente dell’ente y Svolgimento di attività pri-
vata in assenza di autorizzazione ed in violazione
della normativa c.d. "intra moenia" y Condotta in-
gannatoria meramente omissiva y Conseguenze.
. Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per
ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e pre-
videnze maturate periodicamente è normalmente un
reato a consumazione prolungata, poichè l’agente, sin
dall’inizio, ha la volontà di realizzare un evento destina-
to a protrarsi nel tempo; tuttavia, in caso di svolgimen-
to da parte di un medico di attività professionale priva-
ta senza informare e senza farsi autorizzare dall’ente
di appartenenza, in violazione della normativa in tema
di c.d. "intra moenia", la condotta ingannatoria riveste
carattere meramente omissivo, e si ripete in occasione
di ogni percezione dello stipendio ovvero di illecito uti-

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