Corte di Cassazione Penale sez. III, 22 agosto 2016, n. 35185 (ud. 26 aprile 2016)

Pagine54-57
888
giur
10/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto
giustif‌icato e conforme anche alle norme CEDU un ordine
di demolizione delle opere abusive incompatibili con le
disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente
accompagnato da una dichiarazione di ineff‌icacia dei ti-
toli abilitativi illegittimi”.
Sembra quindi confermato che la invocata sentenza
della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un se-
questro o un ordine di demolizione dell’opera contrastan-
te con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne
sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente
estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente rite-
nuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerar-
si giustif‌icata rispetto allo scopo perseguito dalle norme
interne di assicurare una ordinata programmazione e
gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le
norme CEDU.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dun-
que pervenirsi alla conclusione che l’ordine di demolizio-
ne dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai
sensi dell’art. 31, comma 9 D.P.R. 380 del 2001, diversa-
mente da quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento,
non ha affatto natura di sanzione penale nel senso indi-
viduato dalla normativa CEDU, ostandovi non soltanto la
qualif‌icazione giuridica attribuitagli attraverso l’analisi
giurisprudenziale, dianzi ricordata, ma anche il fatto che
la demolizione imposta dal giudice, come si è più volte ri-
levato in precedenza, non ha f‌inalità punitive.
L’intervento del giudice penale si colloca, come pure
si è detto, a chiusura di una complessa procedura ammi-
nistrativa f‌inalizzata al ripristino delle originario asset-
to del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo,
nell’ambito del quale viene considerato il solo oggetto
del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescin-
dendo del tutto dall’individuazione di responsabilità
soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in
caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estra-
nei al reato.
L’intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure
scontato, dato che egli provvede ad impartire l’ordine di
demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
Va in conclusione ribadito il principio di diritto secon-
do cui “la demolizione del manufatto abusivo, anche se
disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma
9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di
sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma fun-
zione ripristinatoria del bene giuridico leso, conf‌igura un
obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio,
non ha f‌inalità punitive ed ha carattere reale, producendo
effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipen-
dentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore
dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non
può ritenersi una “pena” nel senso individuato dalla giuri-
sprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescri-
zione stabilita dall’art. 173 c.p.”.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al paga-
mento della spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 22 AGOSTO 2016, N. 35185
(UD. 26 APRILE 2016)
PRES. GRILLO – EST. DE MASI – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. MARANGIO ED
ALTRI
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme
y Appalto y Responsabilità del committente y Indi-
viduazione y Criteri y Fattispecie in tema di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro e di ritenuta
responsabilità del committente per sinistro morta-
le in danno ad un soggetto da questi incaricato di
eseguire alcuni lavori sul tetto di uno stabile.
. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ai f‌ini della conf‌igurazione della responsabilità del
committente, occorre verif‌icare, in concreto, quale
sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia
dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della
ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo
alla specif‌icità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti
dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore
o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecu-
zione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di
prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata
percepibilità, da parte del committente medesimo, di
situazioni di pericolo, fermo restando che il commit-
tente ha comunque l’obbligo di verif‌icare l’idoneità
tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori au-
tonomi prescelti in relazione ai lavori aff‌idati, anche
(ma non esclusivamente) attraverso il controllo della
loro iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato. (Nella specie, in applicazione di tali prin-
cipi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata
affermata la penale responsabilità del committente in
un caso in cui il soggetto da questi incaricato di effet-
tuare alcuni lavori sul tetto di uno stabile, nonostante
fosse riconoscibilmente privo tanto della qualif‌icazio-
ne tecnico–professionale quanto delle attrezzature che
sarebbero state necessaria, era caduto al suolo, nell’e-
spletamento di detto incarico, riportando così lesioni
di esito mortale) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589; d.l.vo 9
aprile 2008, n. 81, art. 26) (1)
(1) Sostanzialmente negli stessi termini per quanto concerne la pri-
ma parte della massima in commento, v. Cass. pen., sez. IV, 2 novem-
bre 2015, n. 44131, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass.
pen., sez. IV, 30 gennaio 2012, n. 3563, in questa Rivista 2013, 845.
Sull’obbligo del committente di verif‌icare l’idoneità tecnico-profes-
sionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione
ai lavori aff‌idati, v. Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8589, ivi
2008, 1209.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, in sede di giudizio di
rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato
la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Ragusa in data
14 gennaio 2009 che aveva accertato la responsabilità a
carico di Marangio Sergio, Marangio Giovanni e Marangio

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT