Corte di Cassazione Penale sez. III, 22 agosto 2016, n. 35212 (ud. 24 maggio 2016)

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giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
mento di una serie di precauzioni dirette a consentire un
sistema di sicurezza in caso di ammaraggio, anche a voler
prescindere sulla riconducibilità di tale obbligo a carico
dell’I.P., non è stato sostenuto da alcun giudizio contro-
fattuale positivo sulla eff‌icienza causale della condotta
dell’imputato sul verif‌icarsi dell’evento.
Del tutto inconferente deve poi ritenersi il richiamo
alla presenza dello Schenetti nel recinto dell’aeroporto
in attesa dei paracadutisti, tento conto della brevissimo
spazio di tempo (non più di due/tre minuti) tra il decollo e
l’effettivo lancio, che ha precluso allo stesso la possibilità
di spostamento, come emerge dalla consulenza del P.M..
Ne deriva, in accoglimento del ricorso, l’annullamento sen-
za rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizio-
ne dello Schenetti per non aver commesso il fatto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 22 AGOSTO 2016, N. 35212
(UD. 24 MAGGIO 2016)
PRES. GRILLO – EST. DE MASI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. ASSANTE
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Ordine
di demolizione y Natura del provvedimento y Pre-
scrizione quinquennale prevista per le sanzioni am-
ministrative pecuniarie y Prescrizione prevista ex
art. 173 c.p. y Applicabilità y Esclusione.
. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impar-
tito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del T.U. sull’edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380, attesa la sua natura di sanzione amministra-
tiva conf‌igurante un obbligo di fare e gravante, a f‌ini
di tutela del territorio, a carico di chiunque abbia la
disponibilità del bene, indipendentemente dall’essere
stato egli o no l’autore dell’abuso, non è soggetto né
alla prescrizione quinquennale prevista per le sole san-
zioni amministrative pecuniarie dall’art. 28 della legge
n. 689/1981 né alla prescrizione delle pene prevista
dall’art. 173 c. p., senza che ciò comporti contrasto al-
cuno con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
dovendosi in particolare escludere la sua qualif‌icabili-
tà come “pena” anche ai sensi dell’art. 7 di detta Con-
venzione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 173; d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380, art. 31; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
28) (1)
(1) In senso conforme si esprimono Cass. pen., sez. III, 9 settembre
2015, n. 36387, in questa Rivista 2016, 378; Cass. pen., sez. III, 19
maggio 2011, n. 19742, ivi 2012, 909 e Cass. pen., sez. III, 3 dicembre
2010, n. 43006, ivi 2011, 1311. Nello stesso senso anche Cass. pen.,
sez. III, 21 ottobre 2003, n. 39705, ivi 2004, 1016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia,
in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
12 aprile 2015 respingeva la richiesta di revoca o annulla-
mento dell’ordine di demolizione emesso a seguito dell’in-
tervenuta irrevocabilità della sentenza di patteggiamento
n. 394/1998 del medesimo Tribunale, pronunciata nei
confronti di Assante Giuseppina per violazione della nor-
mativa urbanistica, ed accoglieva la subordinata richiesta
subordinata di sospensione sino al 24 gennaio 2016 del
provvedimento.
Avverso l’ordinanza, la Assante propone ricorso per
cassazione, aff‌idato ad un unico ed articolato motivo, con
il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), c.p.p., violazione di legge, in relazione agli artt. 172 e
173 c.p., 7 CEDU e 31, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001, e
difetto di motivazione dell’impugnata ordinanza, per avere
il Giudice dell’esecuzione respinto l’eccezione di prescri-
zione della sanzione della demolizione nonostante l’equi-
parabilità alla sanzione penale, risalendo la sentenza di
patteggiamento all’8 giugno 1998, irrevocabile l’8 luglio
1998, ed a nulla rilevando la f‌inalità ripristinatoria/reinte-
gratoria della stessa evidenziata nell’ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “l’ordine
di demolizione impartito dal giudice, che conf‌igura un ob-
bligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio,
non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita
per le sanzioni amministrative dall’art. 28 della L. 689
del 1981, che riguarda le sanzioni pecuniarie con f‌inalità
punitiva (sez. III, n. 16537 del 18 febbraio 2003, Filippi,
Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione ammini-
strativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo
ai sensi dell’art. 173 c.p. (sez. III, n. 36387 del 7 luglio
2015, Formisano, Rv. 264736; sez. III, n. 19742 del 14 apri-
le 2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; sez. III, n. 43006
del 10 novembre 2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che
quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene prin-
cipali (sez. III, n. 39705 del 30 aprile 2003, Pasquale, Rv.
226573).
È stata anche reiteratamente affermata la compatibili-
tà dell’ordine di demolizione e del sequestro eseguiti dopo
la cessione a terzi del manufatto abusivo con le norme
CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con senten-
za 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/Italia (sez. III,
n. 49331 del 10 novembre 2015, P.M. in proc. Delorier, Rv.
265540, sez. III, n. 48925 del 22 ottobre 2009, Viesti e altri,
Rv. 245918, sez. III, n. 47281 del 21 ottobre 2009, Arrigoni,
Rv. 245403).
Si è, in quell’occasione, precisato che proprio conside-
rando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Stra-
sburgo poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza
della conf‌isca, non può considerarsi una “pena” nem-
meno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perchè “essa ten-
de alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta
nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione
di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”. Si
osservava, inoltre, che la sentenza “nel mentre ha rite-
nuto ingiustif‌icata rispetto allo scopo perseguito dalla
norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazio-
ne di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche,
la conf‌isca (anche di terreni non edif‌icati) in assenza di

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